Trasparenza Rifiuti Monte San Biagio
Trasparenza Rifiuti Monte San Biagio

Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Monte San Biagio

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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Monte San Biagio

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Trasparenza Rifiuti Monte San Biagio
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile

La richiesta può essere presentata: 

   al Comune di Monte San Biagio:

- via email all'indirizzo: comune@comune.montesanbiagio.lt.it

- via PEC : comune.montesanbiagio@pec.it

- posta ordinaria a Comune - via Roma 1 - 04020 - Monte San Biagio (LT)

Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
CALENDARIO PER IL CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO PORTA A PORTA
lunedì:
UMIDO/ORGANICO
martedì:
VETRO E METALLO
mercoledì:
PLASTICA e (Umido/Organico per il solo Centro Storico)
giovedì:
CARTA/CARTONE
venerdì:
UMIDO/ORGANICO
sabato:
SECCO RESIDUO (Indifferenziato)
domenica:
-
Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di conferimento e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto


INFORMAZIONI UTILI REGOLAMENTATE:
  • Utilizzare sempre buste/sacchetti trasparenti o semi-trasparenti per la raccolta del rifiuto all’interno del bidone.
  • Pannolini, pannoloni e traverse mediche possono essere conferiti tutti i giorni in apposite buste trasparenti o semi-trasparenti da posizionare accanto al bidone del relativo rifiuto raccolto in quella giornata.
  • Le deiezioni degli animali d’affezione, tramite apposita richiesta da fare presso gli Uffici preposti, possono essere anch’esse autorizzate al conferimento giornaliero.

CONSIGLI UTILI PER I CITTADINI:

  • Minimizzare l’utilizzo di prodotti usa e getta, preferendo oggetti che durano nel tempo.
  • Evitare ove possibile l’uso di prodotti monouso per cibo e bevande.
  • Scegliere ove possibile prodotti con basso impatto ambientale e privilegiare ed incentivare l’acquisto di prodotti sfusi e con pochi imballaggi.
  • Proporre iniziative di vuoto a rendere e di cauzione per gli imballaggi.
  • Utilizzare il più possibile prodotti riciclabili o alla spina.
  • Negli esercizi commerciali e per le utenze non domestiche, applicare sui contenitori differenziati un avviso con le informazioni su cosa è possibile conferire.
  • Assicurarsi di conferire nell’indifferenziato solo i rifiuti che non trovano collocazione negli altri bidoni e che non possono essere riciclati.



Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
SI RIMANDA INTEGRALMENTE AL REGOLAMENTO VIGENTE
Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2021)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 2.223,34 t
Cluster: Comuni montani localizzati prevalentemente lungo l'arco appenninico del centro-sud - € 55,7293
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 65,59%
Fattori di contesto del comune: € 83,7369481582792
Economie e diseconomie di scala: € 0,55061
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 1
Impianti di trattamento meccanico biologico: 11
Discariche: 5
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 57,96 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 12,89 %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 10,83 %
Rifiuti smaltiti in discarica: 16,61 %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste
SI RIMANDA INTEGRALMENTE AL REGOLAMENTO VIGENTE
Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
PagoPA
Costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
Unica
01/12/2024
100,00%
Rata
Entro il
%
1° rata
30/04/2024
25,00%
2° rata
30/06/2024
25,00%
3° rata
30/09/2024
25,00%
4° rata
01/12/2024
25,00%

LE SCADENZE VENGONO DETERMINATE ANNUALMENTE IN FASE DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE.

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

ART. 22 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento


1. La TTP è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall’art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l’invio al domicilio del titolare dell’utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l’avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato fino ad un massimo di quattro rate con scadenze da stabilirsi con la delibera di approvazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate.



ART. 24 - Attività di controllo e sanzioni


1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con Delibera di Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un atto di accertamento contenente il sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato o tardivamente versato.
5. Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell’ART.22 - comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30% dell’importo non versato o tardivamente versato, omettendo l’invio del sollecito di pagamento di cui al comma 4 del presente articolo.
6. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
10. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
11. Nella determinazione della sanzione il Comune tiene conto dei criteri stabiliti dall’articolo 7 del D.Lgs.18 dicembre 1997, n. 472.
12. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
13. Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
14. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI può essere destinata ad alimentare il fondo incentivante di cui all’articolo 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.
Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Monte San Biagio è collocato all'interno dello Schema regolatore
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

ART. 26 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento


1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell’ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell’anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
3. In caso di mancato pagamento di una rata:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
c) l'importo non può più essere rateizzato;
d) le sanzioni sono applicate per intero.
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

ART. 21 - Dichiarazione


1. Il soggetto passivo, di cui all’ART.7 -, ha l’obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l’applicazione della Tassa e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione entro il termine di 30 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta elettronica certificata PEC, allegando in ogni caso fotocopia del documento d’identità. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla ricevuta di consegna nel caso di invio a mezzo PEC.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data in cui si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti, fatto salvo il caso in cui il numero degli occupanti nell’articolazione delle tariffe non coincide con quello del nucleo residente.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:


Utenze domestiche

a) Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’ART.5 - del presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali;
d) Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo di residenza e/o domicilio per l’invio dell’eventuale conguaglio;
g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.


Utenze non domestiche

a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all’attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, PEC;
b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’ART.5 - del presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e) Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo per l’invio dell’eventuale conguaglio;
g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
6. In caso di decesso dell’intestatario dell’utenza, gli eventuali soggetti solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l’obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell’utenza e gli eventuali elementi che determinano l’applicazione della Tassa.
7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa.
8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all’amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 1, l’elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
10. La cessazione dell’occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).

11. Nel caso in cui nei termini di presentazione previsti dal presente Regolamento non venga presentata alcuna dichiarazione, l'ufficio tributi se in possesso di idonea documentazione, rilevante ai fini della posizione tributaria, opererà d'ufficio a nuova iscrizione, variazione/voltura e/o cessazione, tenendo conto:

a) per le utenze domestiche:
• dell'intestatario della scheda anagrafica;
• del convivente più anziano, in caso di decesso dell'intestatario;
• del residente più anziano;
• del proprietario dell'immobile;
b) per le utenze non domestiche:
• della denominazione della ditta o ragione sociale della società ovvero del legale rappresentate risultante dalla CCIAA.
12. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.