3.1.A Gestori del servizio
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
La richiesta può essere presentata:
al Comune di Monte San Biagio:
- via email all'indirizzo: comune@comune.montesanbiagio.lt.it
- via PEC : comune.montesanbiagio@pec.it
- posta ordinaria a Comune - via Roma 1 - 04020 - Monte San Biagio (LT)
3.1.D Calendario e orari raccolta
CALENDARIO PER IL CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO PORTA A PORTA
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
- Utilizzare sempre buste/sacchetti trasparenti o semi-trasparenti per la raccolta del rifiuto all’interno del bidone.
- Pannolini, pannoloni e traverse mediche possono essere conferiti tutti i giorni in apposite buste trasparenti o semi-trasparenti da posizionare accanto al bidone del relativo rifiuto raccolto in quella giornata.
- Le deiezioni degli animali d’affezione, tramite apposita richiesta da fare presso gli Uffici preposti, possono essere anch’esse autorizzate al conferimento giornaliero.
CONSIGLI UTILI PER I CITTADINI:
- Minimizzare l’utilizzo di prodotti usa e getta, preferendo oggetti che durano nel tempo.
- Evitare ove possibile l’uso di prodotti monouso per cibo e bevande.
- Scegliere ove possibile prodotti con basso impatto ambientale e privilegiare ed incentivare l’acquisto di prodotti sfusi e con pochi imballaggi.
- Proporre iniziative di vuoto a rendere e di cauzione per gli imballaggi.
- Utilizzare il più possibile prodotti riciclabili o alla spina.
- Negli esercizi commerciali e per le utenze non domestiche, applicare sui contenitori differenziati un avviso con le informazioni su cosa è possibile conferire.
- Assicurarsi di conferire nell’indifferenziato solo i rifiuti che non trovano collocazione negli altri bidoni e che non possono essere riciclati.
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
4° rata
LE SCADENZE VENGONO DETERMINATE ANNUALMENTE IN FASE DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
ART. 22 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento
6. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate.
ART. 24 - Attività di controllo e sanzioni
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con Delibera di Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un atto di accertamento contenente il sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato o tardivamente versato.
5. Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell’ART.22 - comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30% dell’importo non versato o tardivamente versato, omettendo l’invio del sollecito di pagamento di cui al comma 4 del presente articolo.
6. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
10. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
11. Nella determinazione della sanzione il Comune tiene conto dei criteri stabiliti dall’articolo 7 del D.Lgs.18 dicembre 1997, n. 472.
12. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
13. Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
14. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI può essere destinata ad alimentare il fondo incentivante di cui all’articolo 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
ART. 26 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
ART. 21 - Dichiarazione
Utenze domestiche
Utenze non domestiche
11. Nel caso in cui nei termini di presentazione previsti dal presente Regolamento non venga presentata alcuna dichiarazione, l'ufficio tributi se in possesso di idonea documentazione, rilevante ai fini della posizione tributaria, opererà d'ufficio a nuova iscrizione, variazione/voltura e/o cessazione, tenendo conto: