3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
Per l’utenza di Morbegno e del mandamento la società mette a disposizione uno sportello territoriale sito in:
Via Morelli 14, Morbegno (SO) tel. 0342-615904
Apertura al pubblico: da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30 mercoledì 14.30 - 17.00
Per informazione riguardante il corretto smaltimento dei rifiuti, il calendario della raccolta e le modalità di raccolta differenziata porta a porta, è possibile consultare sito internet di SECAM spa all’indirizzo www.secam.net.
La Carta dei servizi svolti da SECAM a favore del Comune di Morbegno è disponibile sul sito istituzionale di SECAM nella sezione società trasparente all’indirizzo: http://www.secam.net/images/carta%20servizi%20morbegno_2020.pdf.
AREA COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI
Sul territorio comunale in via Lungo Adda (presso il depuratore) è disponibile un’area di raccolta differenziata aperto nei seguenti orari:
lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì 13:00-17:00
martedì – chiuso
sabato 8:30–12:00 ; 13:00–17:00
Il centro gestito da personale SECAM spa è disciplinato dal Regolamento comunale visionabile e scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Morbegno https://servizi.comune.morbegno.so.it/cmsmorbegno/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativa.aspx?CP=5&IDNODE=
Per maggiori informazioni è possibile contattare lo sportello SECAM di Morbegno Via Morelli 14, Morbegno (SO) tel. 0342-615904.
3.1.E Campagne straordinarie
- Ingombranti (armadi, tavoli, poltrone, divani, reti per letto, sedie, materassi ecc.)
- Beni durevoli (frigo, TV, monitor computers, lavatrici, lavastoviglie);
- Materiali ferrosi.
Il servizio può essere prenotato presso lo Sportello territoriale di Morbegno di SECAM telefonando allo 0342.615904, al costo di 12,68 euro a chiamata, da versarsi presso la tesoreria del Comune di Morbegno Credito Valtellinese IBAN IT63 J052 1652 2300 0000 0014 000.
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
La TARI, Tassa sui rifiuti, in vigore dal 1° gennaio 2014 è disciplinato a livello nazionale dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di bilancio per l’anno 2014) e successive modificazioni ed integrazioni. Sulla base della normativa nazionale il Comune di Morbegno ha dettagliato la disciplina della materia con proprio Regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 47 del 1° agosto 2014, in vigore fino al 31/12/2020 e dall’1/1/2021 con un nuovo regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n.32 del 30/06/2021, visionabile e scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Morbegno www.comune.morbegno.so.it – Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali
[https://servizi.comune.morbegno.so.it/cmsmorbegno/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativa.aspx?CP=5&IDNODE= ].
Con l’art. 1, comma 527, della legge 205/2017, il legislatore ha trasferito all’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) - https://www.arera.it/it/index.htm - le funzioni di regolazione e controllo del servizio di gestione dei rifiuti sull’intero territorio nazionale. In questa veste l’Autorità ha emanato diverse deliberazioni, tutte consultabili sul sito indicato, con le quali è intervenuta a dettare gli indirizzi di regolazione del servizio, in particolare con deliberazione n.443/2019 ha definito le modalità di determinazione delle tariffe sulla base dei costi efficienti sostenuti dai comuni (cd metodo MTR).
Le tariffa dei rifiuti posta a carico dell’utenza è composta dalla tariffa fissa, a copertura dei costi fissi del servizio, e dalla tariffa variabile, legata alla produzione di rifiuti specifica della categoria di utenza, a partire dall’anno d’imposta 2020, deve essere calcolata attraverso la predisposizione di un Piano Economico Finanziario (PEF), la cui redazione è stata disciplinata con deliberazione n.443/2019 di ARERA.
Per l’anno 2021 il PEF del Comune di Morbegno è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n.33 del 30/06/2021 e le conseguenti tariffe con deliberazione del consiglio comunale n.34 del 30/06/2021.
L’ammontare del tributo richiesto, dettagliato nel prospetto di seguito riportato, viene calcolato nel modo seguente:
a) Per le utenze domestiche il tributo comunale è calcolato sulla base della seguente formula:
tariffa variabile + (tariffa fissa x superficie imponibile);
b) Per le utenze non domestiche il tributo comunale è calcolato sulla base della seguente formula:
(tariffa variabile x superficie imponibile) + (tariffa fissa x superficie imponibile);
Sul tributo di spettanza comunale viene aggiunta l’addizionale provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 nella percentuale del 4% deliberata dalla Provincia di Sondrio.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
Qualora si volesse optare per la ricezione esclusivamente in formato elettronico del presente avviso, occorre compilare il modello autorizzativo disponibile sul sito istituzionale, all’indirizzo riportato di seguito oppure contattare l’Ufficio Tributi ai riferimenti sopra indicati
Scarica il modello autorizzativo
Stralcio del regolamento
1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall’art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215 mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero tramite conto corrente postale o mediante le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancario e postale (ad esempio: RID, MAV, POS, sportelli ATM, PagoPA etc).
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l’invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l’avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate scadenti il 16 maggio e 16 dicembre. Le predette date potranno essere rettificate con atto motivato della giunta comunale. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10 (dieci). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 29, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
Stralcio regolamento art. 27 comma:
3.Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate scadenti il 16 maggio e 16 dicembre. Le predette date potranno essere rettificate con atto motivato della giunta comunale. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10 (dieci). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 29, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di omesso/parziale versamento, l’amministrazione comunale procederà con gli atti consequenziali per il recupero dell’importo non versato, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, oltre all’addebito degli interessi.