3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Il servizio di gestione del tributo e il rapporto con gli utenti è svolto dal Dott. Pietro Polletta.
Attualmente l'attività di sportello front office risulta essere sospesa. I sigg.ri contribuenti potranno contattare l'ufficio mediante l'utilizzo di mail e/o contatto telefonico.
3.1.C Modulistica e reclami
Il personale di sportello è adeguatamente formato per assistere l’utente nella presentazione di una segnalazione, un reclamo o un ricorso.
La segnalazione di problemi o suggerimenti per il miglioramento del servizio può essere fatta in forma verbale per telefono o presso l'ufficio tecnico del Comune di Morolo (referente Geom. Ignazio Moriconi) ottenendo riscontro immediato. Per avere riscontro scritto a quanto segnalato il cittadino è invece invitato a formalizzare la segnalazione.Il reclamo deve essere formulato in forma precisa, per iscritto e con tutte le informazioni necessarie per individuare il problema e facilitare l’accertamento di quanto segnalato.
I reclami debbono essere presentati direttamente al protocollo generale del Comune di Morolo oppure inviati tramite mail agli indirizzi di seguito indicati, riportando nell'oggetto la dicitura: "Segnalazione reclamo servizio raccolta rifiuti"comune.morolo@pec.it
segreteria@comune.morolo.fr.it
3.1.D Calendario e orari raccolta
UTENZE DOMESTICHE - CENTRO STORICO
UTENZE DOMESTICHE - ZONE ESTERNE
UTENZE NON DOMESTICHE
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Per il ritiro dei rifiuti ingombranti telefonare alla società Sangalli Giancarlo Srl al numero verde 800 440 792 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,00.
In località Madonna del Piano è presente un'isola ecologica per il conferimento dei rifiuti diversi dagli ingombranti e accessibile attraverso la tessera sanitaria.
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Nucleo familiare con 4 componenti
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI) in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 639 e seguenti Legge 147/2013 aggiornato da ultimo dall’art. 1, comma 780, Legge 160/2019.
La TARI ha sostituito il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) applicato dal Comune di Morolo per il 2013.
La tassa è istituita a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Il servizio comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.” (vedi link di seguito)
La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, determinata sulla base del costo del servizio quantificato dal Piano Economico Finanziario.
Fino a quando, ai sensi di legge, non sarà realizzato l'interscambio dei dati relativi alle superfici degli immobili a destinazione ordinaria, la superficie assoggettabile al tributo è la superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, comunque non inferiore all'80% della superficie catastale.
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali (di cui all’art. 1117 del codice civile) non detenute o occupate in via esclusiva.
Per variazioni, cessazioni o nuove iscrizioni devono essere presentate le relative dichiarazioni e la modulistica può essere scaricata mediante il link che segue.
Si ricorda che per le abitazioni di residenza, le variazioni anagrafiche (nuove iscrizioni, cambi, cessazioni) NON VALGONO come dichiarazione ai fini TARI e pertanto VA PRESENTATA ulteriore dichiarazione.
Gli utilizzi diversi da quello di abitazione di residenza devono sempre essere dichiarati.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
4° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Nel caso in cui i sigg.ri contribuenti avessero omesso il
versamento delle rate previste per l'avviso ordinario Tari,
potranno recuperare mediante versamento diretto, purché entro la data di
scadenza dell'ultima rata prevista.
Sanzioni
1. Omesso o insufficiente versamento del tributo: sanzione del 30% dell'importo non versato.
2. Omessa presentazione della dichiarazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti: sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. Infedele dichiarazione: sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
La contestazione della violazioni citate deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Nell'ipotesi in cui i Sigg.ri contribuenti ravvisassero errori nella determinazione del tributo addebitato, potranno presentare apposita istanza indirizzata all'ufficio tributi. Si invitano i contribuenti a rispettare, in ogni caso, le scadenze di pagamento. Nel caso in cui dall'errore emergesse uno sgravio, lo stesso verrà portato in decurtazione delle rate non ancora scadute.