3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
ECOCENTRO
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
abitazioni e locali di pertinenza destinati all'uso civile (box, posti macchina coperti, cantine, soffitte, ecc)
studi professionali, commerciali, istituti di credito, agenzie di viaggio etc
locali di vendita generi non alimentari
locali vendita generi alimentari
Per la corretta comprensione delle informazioni e dei dati richiesti nel file QUALITÀ CONTRATTUALE, si precisa che il Comune di Muggiò ha applicato ed applica alle superfici dichiarate/accertate la c.d. “TA.RI. semplificata con metodo TA.R.S.U.” prevista dall’articolo 1, comma 652, della Legge 27.12.2013, n. 147. L’articolo 14, comma 3, del vigente Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TA.RI.), infatti, testualmente recita: “A norma dell’articolo 1, comma 652, della citata L. 147/2014, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Fino alla realizzazione dei sistemi di misurazione puntale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico previsti dall’articolo 1, comma 667, della citata L. 147/2014: a) le categorie di utenza domestica e non domestica continuano ad essere quelle individuate dall’articolo 9 del Regolamento comunale per l’applicazione della tassa rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.), riportate nell’Allegato B) al presente regolamento; … omissis”.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
ART. 20-TER - BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO (REGOLAMENTO TA.RI)
1. A decorrere dall’anno 2023, le abitazioni di residenza e le relative pertinenze dei cittadini economicamente svantaggiati beneficiano di una riduzione del 30% della tassa sui rifiuti (TA.RI) per l’intero anno d’imposta. 2. Ai fini del comma 1, sono considerati economicamente svantaggiati i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: - nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a € 9.530,00; - nucleo familiare con almeno quattro figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a € 20.000; - nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza. 3. L’agevolazione è riconosciuta per una sola utenza ad uso domestico, e relative pertinenze, nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo famigliare in possesso dei requisiti predetti. La riduzione è applicata su istanza del contribuente interessato, da inviare via pec a comune.muggio@pec.regione.lombardia.it ovvero via e-mail a tributi@comune.muggio.mb.it entro la scadenza della seconda rata della tassa sui rifiuti (TA.RI.), con cui l’interessato dichiari, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il codice fiscale di tutti i componenti del nucleo ISEE ed il rispetto della condizione di unicità dell’agevolazione per il nucleo familiare, allegando idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale per disagio economico. 4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo, di competenza dell’esercizio finanziario cui si riferiscono le iscrizioni medesime. |
3.1.L Atti approvazione tariffa
Per la corretta comprensione delle informazioni e dei dati richiesti nel file QUALITÀ CONTRATTUALE, si precisa che il Comune di Muggiò ha applicato ed applica alle superfici dichiarate/accertate la c.d. “TA.RI. semplificata con metodo TA.R.S.U.” prevista dall’articolo 1, comma 652, della Legge 27.12.2013, n. 147. L’articolo 14, comma 3, del vigente Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TA.RI.), infatti, testualmente recita: “A norma dell’articolo 1, comma 652, della citata L. 147/2014, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Fino alla realizzazione dei sistemi di misurazione puntale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico previsti dall’articolo 1, comma 667, della citata L. 147/2014: a) le categorie di utenza domestica e non domestica continuano ad essere quelle individuate dall’articolo 9 del Regolamento comunale per l’applicazione della tassa rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.), riportate nell’Allegato B) al presente regolamento; … omissis”.
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
Unica
Il Servizio Tributi effettua la riscossione diretta della tassa rifiuti mediante formazione e recapito al domicilio fiscale del contribuente (casella pec/peo ovvero indirizzo fisico) di un avviso di pagamento “bonario” corredato da due modelli F24 per il versamento. L’avviso di pagamento riporta tutte le informazioni necessarie all’identificazione e quantificazione delle superfici tassate, con esposizione della tariffa applicata e delle eventuali agevolazioni concesse. É prevista la rateazione degli avvisi di pagamento “bonario” in due rate, la cui scadenza è determinata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
ANNO 2024
SCADENZA PRIMA RATA O RATA UNICA 30.09.2024
SCADENZA SECONDA RATA 02.12.2024
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Nei casi di omessa/infedele dichiarazione e di omesso/parziale versamento della tassa rifiuti, il Servizio Tributi cura l’emissione e la notificazione dei relativi avvisi di accertamento, nonché l’eventuale contenzioso avanti le Commissioni Tributarie. Il Servizio Tributi provvede alla formazione dei ruoli per la riscossione coattiva della tassa, delle sanzioni e degli interessi, a tutt’oggi affidata all’Agenzia delle Entrate - Riscossione giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 20.07.2017.
E' possibile effettuare le verifiche dei pagamenti contattando l'ufficio tributi:
recapiti telefonici (039/2709308 - 039/2709312 - 039/2709313 - 039/2709314) oltre alla casella di posta elettronica istituzionale tributi@comune.muggio.mb.it e a quella di posta elettronica certificata comune.muggio@pec.regione.lombardia.it , tutte riportate in evidenza nell’avviso di pagamento TA.RI. inviato all’interessato.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
E' possibile effettuare le verifiche dei pagamenti contattando l'ufficio tributi:
recapiti telefonici (039/2709308 - 039/2709312 - 039/2709313 - 039/2709314) oltre alla casella di posta elettronica istituzionale tributi@comune.muggio.mb.it e a quella di posta elettronica certificata comune.muggio@pec.regione.lombardia.it , tutte riportate in evidenza nell’avviso di pagamento TA.RI. inviato all’interessato.
3.1.R Documenti di riscossione online
E' possibile effettuare le richiedere l'invio dei documenti in formato elettronico con le seguenti modalità:
- apposito form (link allegato)
- apposita richiesta alla casella di posta elettronica istituzionale tributi@comune.muggio.mb.it e a quella di posta elettronica certificata comune.muggio@pec.regione.lombardia.it , tutte riportate in evidenza nell’avviso di pagamento TA.RI. inviato all’interessato.
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
E' possibile rateizzare gli avvisi "bonari", a partire dall'anno 2023, ai sensi e per gli effetti dell' ART. 31 – QUATER - MODALITA’ PER L’ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO del Regolamento Tari:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100 cento;
La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
E' possibile inoltre rateizzare gli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione notificati dal Servizio Tributi secondo le modalità previste nell'allegato regolamento, utilizzando l'apposito modulo di adesione.