3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa

Utenza domestica di 100 mq il totale dovuto ammonta a € 193.00 considerando l'addizionale provinciale pari al 3% e un periodo di 365 giorni e 1 persona residente

Per un'utenza domestica per non residenti di 71mq il totale dovuto ammonta a € 326.00 considerando l'addizionale provinciale pari al 3 % e un periodo di 365 giorni, calcolato applicando:

BAR,CAFFE E PASTICCERIA -Per un'utenza non domestica di 73 mq il totale dovuto ammonta a €710.00 considerando l'addizionale provinciale pari al 3 % e un periodo di 365 giorni, calcolato applicando:

pertinenza di mq 23 a euro TF 1.165251 euro 27.00
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
ART. 11
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. All’abitazione occupata da una sola persona titolare di pensione e nella stessa residente, si applica una riduzione del 75% della tariffa della parte variabile, a condizione che l’utente presenti un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad €_7.500,00 (settemilacinquecento/00).
La certificazione, a pena di decadenza del beneficio, dovrà essere annualmente depositata agli Atti entro il 30 giugno dell’anno oggetto del tassa.
2. Alle utenze domestiche e non domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in loco del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della tariffa della parte variabile.
La riduzione è subordinata alla presentazione dell’apposita istanza di iscrizione all’Albo dei compostatori e decorre dall’annualità successiva alla presentazione.
3. Alle unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver stabilito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari, a condizione che non siano locate o comunque utilizzate a vario titolo da alcun altro soggetto, si applica una riduzione del 75% della tariffa della parte variabile.
4. All’abitazione principale dell’imprenditore agricolo in attività si applica una riduzione del 10% della tariffa della parte variabile; la riduzione si applica anche al coltivatore diretto ritirato dal lavoro a condizione che la somma degli altri redditi, eventualmente percepiti, non sia superiore al trattamento pensionistico maturato a seguito dell’attività svolta in agricoltura
5. Le riduzioni tariffarie di cui ai commi 3 e 4 competono a richiesta dell’interessato e decorrono dal giorno in cui si è verificato l’evento che ne da diritto, se richieste entro 90 giorni dal verificarsi dello stesso. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
6. dal 1° gennaio 2021 è ridotta al 33% (ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 178/2020)
la TARI dovuta relativamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o
data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non
residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di
convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso
dall’Italia.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
La tari non si applica automaticamente sulla base delle pratiche anagrafiche svolte, ma deve essere presentata la dichiarazione, quindi vanno dichiarate:
Sia il proprietario o l'affittuario di locali e aree scoperte.
Si ricorda l'obbligo dichiarativo per tutti i contribuenti che acquistano/vendono/locano/detengono immobili o eseguono opere edilizie con conseguente variazione catastale. Ogni variazione (compreso iscrizione e cambio di residenza) va dichiarata ai fini tari, entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento.
Il numero occupanti per le abitazioni a disposizione e' stabilito da Regolamento Comunale.
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
scadenza rata acconto tari 2024: 30/06/2024 (con tariffe 2023) 50% del dovuto tari per anno 2023 (escluso eventuali agevolazioni/riduzioni)
tari saldo/conguaglio 2024: 1 ^ rata saldo entro 30/09/2024 (sono concessi ulteriore 20 giorni se il recapito avviso e' a ridosso o successivo alla scadenza del 30/09/2024) e 2^ rata saldo 31/12/2024.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di omesso/parziale versamento degli avvisi bonari di pagamento emessi dall'Ufficio Tributi, si procederà con la notifica di un apposito atto di sollecito per il recupero dell’importo non versato a mezzo: raccomandata, messo notificatore o PEC, maggiorandolo delle spese di spedizione e interessi legali.
Nel caso di omesso/parziale versamento del sollecito, si procederà con l'emissione di un avviso d'accertamento, applicando la sanzione del 30% secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 695 della L. 147/2013 s.m. e dall’art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.471 s.m., oltre all'addebito di interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale.
Il mancato pagamento dell'avviso di accertamento di cui sopra costituisce titolo esecutivo.
per l’omessa dichiarazione ai fini della TARI viene applicata una sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- in caso di infedele dichiarazione si applica una sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00:
Le sanzioni di cui sopra sono ridotte a 1/3, se entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
La tari non si applica automaticamente sulla base delle pratiche anagrafiche svolte, ma deve essere presentata la dichiarazione, quindi vanno dichiarate:
- l’inizio del possesso o detenzione (dichiarazione di nuova iscrizione)
- la cessazione del possesso o detenzione, il trasferimento in altro Comune, morte dell'intestatario (dichiarazione di cessazione)
- la variazione della superficie e/o della destinazione d’uso, dichiarata in precedenza (dichiarazione di variazione)
- il cambiamento di abitazione o il trasferimento di sede dell’attività in città (dichiarazione di cessazione della tassa relativa ai locali di cui non hai più la disponibilità e dichiarazione di nuova iscrizione relativa alla tassa dei locali di cui hai acquisito la disponibilità).
Si ricorda l'obbligo dichiarativo per tutti i contribuenti che acquistano/vendono/locano/detengono immobili o eseguono opere edilizie con conseguente variazione catastale. Ogni variazione (compreso iscrizione e cambio di residenza) va dichiarata ai fini tari, entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento.
Il numero occupanti per le abitazioni a disposizione e' stabilito da Regolamento Comunale art 23 "...Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza anagrafica fuori dal territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, verrà determinato come riportato nella seguente tabella:
3.Superficie abitazione N. occupanti
Da mq 0 a mq 38 1occupante
Da mq 39 a mq 53 2 occupanti
Da mq 54 a mq 70 3 occupanti
Oltre mq 70 mq 4 occupanti
Resta ferma la possibilità da parte del contribuente di produrre autocertificazione attestante il numero dei componenti il nucleo familiare. La certificazione verrà assunta a valere dall’annualità successiva. Resta, altresì, ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza."