3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Trasparenza Arera
Questa sezione del sito è dedicata a indirizzare correttamente i cittadini nel reperimento di tutte le informazioni di dettaglio relative ai servizi di raccolta rifiuti e pulizia stradale, così come previsto dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/rif - "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati".
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
L'ufficio tributi è aperto al pubblico nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
3.1.C Modulistica e reclami
COME EFFETTUARE RECLAMI, PROPOSTE E SUGGERIMENTI
L’Ufficio è a disposizione per ascoltare, accettare e registrare le eventuali segnalazioni.
Ogni utente può presentare al Responsabile dell’Ufficio Tari reclami relativamente all’erogazione del servizio.
Il reclamo deve essere presentato, in forma scritta, mediante consegna diretta, per posta, per posta elettronica e contenere:
- i dati identificativi dell’utente: il nome, il cognome e il codice fiscale;
- il recapito postale e/o l’indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, reperibile sull'avviso di pagamento ricevuto;
- l’indirizzo e il codice utenza, reperibile sull'avviso di pagamento ricevuto;
- le coordinate bancarie/postali per l’eventuale accredito degli importi addebitati.
L’utente può utilizzare il modello apposito
reperibile sul sito e presso l’ufficio tributi.
Oltre ai reclami, gli utenti possono presentare, con le medesime modalità, proposte di miglioramento dei servizi e suggerimenti in merito agli stessi.
In caso di presentazione formale, il Responsabile valuta il reclamo e risponde all’utente con la massima celerità e comunque entro trenta giorni dalla presentazione dello stesso.
Se il reclamo è riconosciuto fondato il responsabile adotta i provvedimenti opportuni per eliminare il disservizio segnalato.
3.1.D Calendario e orari raccolta
I giorni di apertura sono i seguenti:
- Mercoledì: ore 14.00-17.00
- Sabato: ore 08.00-12.00
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Famiglia
Categoria
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
L'articolo 17 del regolamento TARI prevede le seguenti agevolazioni:
UTENZE DOMESTICHE |
|
Tipologia |
% di riduzione |
abitazioni occupate da contribuenti nel cui nucleo familiare anagrafico figurano portatori di handicap grave certificato ai sensi della Legge 104/92
|
30 |
per poter usufruire dell'agevolazione il contribuente dovrà presentare la dichiarazione TARI e allegare la documentazione rilasciata dalle autorità competenti
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
4° rata
Contestualmente all'ultima rata viene calcolata la TEFA (tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali)
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Mancato pagamento della tassa
In caso di mancato pagamento dell'avviso, si provvederà, in caso di persistente morosità, all'irrogazione della sanzione del 30% prevista dall’art. 13 del D.Lgs 471/1997, oltre all’addebito di spese ed interessi.
Regolarizzazione
I contribuenti possono regolarizzare le violazioni di omesso, tardivo o parziale versamento dei tributi locali, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso, versando l'imposta dovuta maggiorata di sanzioni e interessi.
Il ravvedimento operoso dei tributi locali può essere effettuato entro un anno dalla data di scadenza del pagamento.
Ravvedimento operoso - sanzioni applicabili
- ravvedimento "sprint" - pagamento entro 14 giorni dalla data di scadenza - all'imposta dovuta si applica la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 1,4%;
- ravvedimento "breve" - pagamento dal quindicesimo al trentesimo giorno dalla data di scadenza - all'imposta dovuta si applica la sanzione del 1,5%;
- ravvedimento "medio" - pagamento oltre il trentesimo giorno ma entro 90 giorni dalla data di scadenza - all'imposta dovuta si applica la sanzione del 1,67%;
- ravvedimento "lungo" - pagamento oltre il trentesimo giorno e max entro un anno dalla data di scadenza - all'imposta dovuta si applica la sanzione del 3,75%.
Interessi
Si applica il tasso legale e gli interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento
- dal 01.01.2019 pari allo 0,80%,
- dal 01.01.2020 pari allo 0,05%
- dal 01.01.2021 pari allo 0,01%
- dal 01.01.2022 pari allo 1,25%
- dal 01.01.2023 pari allo 5,00%
- dal 01.01.2024 pari allo 2,50%
Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i seguenti codici:
- 3944: Tari - tassa sui rifiuti;
-
TEFA: Addizionale provinciale
- 3945: interessi su Tari - tassa sui rifiuti;
- 3946: sanzioni su Tari – tassa sui rifiuti.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Telefono: 0784 75623 interno 6
E-mail: alfredo.mameli@comune.ottana.nu.it
PEC: protocollo@pec.comune.ottana.nu.it
Responsabile del Servizio Tributi: Dott.ssa Marilena Pirisi
L’Ufficio Tributi è ubicato in Via Libertà 66 al piano terra.
Riceve il pubblico il martedì e il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Si riporta l'articolo 27 del regolamento per l'applicazione della TARI approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23.02.2023
Articolo 27 – Ulteriori rateizzazioni
1. Gli avvisi di pagamento possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
a) l’ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 15.000;
b) l’importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100;
c) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell’importo che si intende rateizzare;
d) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
e) sull’importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
f) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l’omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell’atto di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l’omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all’articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
g) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
Si riportano (in parte) gli articoli del regolamento per l'applicazione della TARI approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23.02.2023
Articolo 22 – Dichiarazione
1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
. . . . omissis
Articolo 23 – Presentazione della dichiarazione
1. I soggetti obbligati provvedono a inoltrare la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dal Comune, entro 90 giorni dalla data di inizio dell’occupazione, detenzione, possesso, variazione o cessazione. Nel caso di più occupanti della medesima unità immobiliare, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli stessi.
La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere presentata con i seguenti mezzi:
· consegnata direttamente all’ufficio tributi;
· spedita a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando copia del documento di identità personale;
· inviata a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata;
. . . . . omissis