3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
E' possibile contattare il Comune di Polverigi ai seguenti recapiti
Ufficio Tributi:
Tel. 071.9068031 int 320
E mail: entrate@unionecastelli.it
ORARIO APERTURA PUBBLICO
Mattino: Martedì e Venerdì: 08:30– 13:30
Pomeriggio: Giovedì 15:00 - 17:00
3.1.C Modulistica e reclami
La richiesta di reclamo può essere presentata al comune:
- via PEC comune.polverigi@pec.it
- via posta ordinaria a Comune - P.zza Umberto I, n 15 cap. 60020 Polverigi (AN)
- presentandosi direttamente allo Sportello dell’ente o alla Marche MultiServizi negli orari di apertura al pubblico.
3.1.D Calendario e orari raccolta
Il servizio di gestione rifiuti viene prestato alle utenze produttrici di rifiuti urbani o assimilati secondo precise modalità stabilite nei contratti in essere e come brevemente descritto nel documento allegato.
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Ogni rifiuto al suo posto!!
Grazie al libretto allegato, capire in quale cassonetto buttare i rifiuti sarà facilissimo.
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Il servizio consiste nella pulizia di strade e marciapiedi pubblici ed è prioritariamente eseguito mediante:
- spazzamento manuale con operatori dotati di attrezzatura individuale(scopa, pattumiera, soffiatore);
- spazzamento meccanizzato con l’ausilio di autoveicoli appositamente attrezzati.
L’attività viene programmata dal Gestore su specifici percorsi e con frequenze variabili (da giornaliere a mensili) in funzione di una serie di condizioni quali: tessuto urbano (zone centrali, frazioni, litorali, ecc...), stagionalità, eventi specifici (mercati, manifestazioni, ecc...), viabilità locale.
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Utenza
Attività artigianale tipo botteghe
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE:
Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tassa, per la sola parte variabile, è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 20%;
b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 20%;
c. fabbricati rurali condotti da imprenditori agricoli ad uso abitativo: riduzione del 10%.
Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto per le abitazioni dei nuclei familiari residenti composti esclusivamente da persone in età superiore ai 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore ai 65 anni, a condizione che siano titolari di un reddito complessivo annuo familiare non superiore a Euro 12.911,42 e non siano proprietari di altri beni immobili oltre all'abitazione oggetto della riduzione: riduzione del 20%;
Ai sensi dell’art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della quota variabile. La riduzione, che decorre dal giorno successivo a quello di effettiva attivazione e risultante da apposita verifica, è subordinata alla presentazione dell'istanza da parte del contribuente corredata della documentazione dimostrativa necessaria.
Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE:
- Alle utenze non domestiche in caso di produzione di rifiuti speciali sono previste riduzioni superficiarie ovvero vengono detassate le aree dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, purché ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e venga comunicato entro il mese di febbraio dell’anno successivo i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno e distinti per codici CER allegando la relativa documentazione attestante lo smaltimento presso imprese abilitate come meglio indicato all’art. 10 del regolamento TARI.
Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, la tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti speciali avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui tali rifiuti non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi previsti per legge e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo:
- 15%, nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 30%, nel caso di riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 40%, nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 60%, nel caso di riciclo di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
Il titolare dell’attività dovrà presentare apposita istanza di riduzione che contenga l’indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo, indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo e il periodo di avvio a riciclo come meglio indicato all’art. 11 e 12 del regolamento TARI.
Per le utenze non domestiche non stabilmente attive sono previste alcune riduzioni qui sotto elencate:
- la tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 20%, a condizione che:
- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
La presente riduzione tariffaria compete a richiesta dell'interessato e decorre dal giorno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali.
La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni può essere ridotta nella misura del 50% della quota variabile del tributo relativamente alle superfici degli esercizi commerciali stabilmente destinate alla vendita di prodotti che non producono rifiuti di imballaggio. Rientrano in questa categoria i seguenti prodotti sfusi e alla spina: ad esempio olio, vino, birra, latte, aceto, miele, detersivi bio, alcool, shampoo, balsamo, saponi, cosmetici, le stoviglie biodegradabili compostabili, i pannolini lavabili. La presente riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente di apposita istanza con attestazione dell'avvenuta installazione e l'avvio dell'attività di vendita3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
3.1.Q Segnalazioni errori importi
3.1.R Documenti di riscossione online
Per chiedere l’invio dei documenti di riscossione on line potete scrivere a :
PEC: comune.polverigi@pec.it
E mail : entrate@unionecastelli.it