3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
COMUNE DI POMPIANO - UFFICIO TRIBUTI
Il Responsabile del Servizio Finanziario è il Rag. ELIA CARINI.
Orari: martedì 9:00-12:00 / 15.00-17.00
LINEA GESTIONI SRL
SEDI OPERATIVE – SPORTELLI RIFIUTI - AREA ROVATO
Indirizzo: via del Maglio n. 8/13
Orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì 8.00-14.00
Per qualsiasi richiesta o informazione è possibile contattare lo sportello utilizzando i seguenti canali:
Telefono 030.7714400 – Numero Verde: 800.721314 – e-mail : info@linea-gestioni.it
3.1.C Modulistica e reclami
Per segnalazioni di mancati ritiri e informazioni sul servizio raccolta rifiuti, utilizzare ESCLUSIVAMENTE i seguenti canali di contatto:
- Numero verde gratuito: 800.721314
- Centralino: 030.7714400
- E-mail: servizioclienti.lgestioni@a2a.eu
- App "rifiutiAMO"
- Sito linea-gestioni.it
Segnalazioni e richieste effettuate utilizzando canali diversi da quelli ufficiali di Linea Gestioni (come per esempio Facebook o altri siti web) non possono essere prese in carico.
Inoltre, è possibile contattare l'Ufficio Tecnico comunale ai numeri 030.9462004-030.9462014.
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
ESPOSIZIONE E RITIRO CONTENITORI
Esporre i rifiuti davanti alla propria abitazione in luogo ben visibile.
Esporre entro le ore 6.00 del mattino del giorno di raccolta e non prima delle ore 22.00 del giorno precedente. Una volta svuotato, il contenitore dovrà essere ritirato il prima possibile.
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
ABITAZIONE CON 1 COMPONENTE
ABITAZIONE CON 2 COMPONENTI
ABITAZIONE CON 3 COMPONENTI
ABITAZIONE CON 4 COMPONENTI
ABITAZIONE CON 5 COMPONENTI
ABITAZIONE CON 6 O PIU' COMPONENTI
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Le riduzioni e agevolazioni sono disciplinate ai seguenti articoli del Regolamento TARI in vigore:
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive e per pratiche aziendali
virtuose
Art. 25. Riduzioni per il recupero e per il riciclo
Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 27. Zone non servite
Art. 28. Altre riduzioni ed esenzioni
Art. 29. Ulteriori riduzioni ed esenzioni
Art. 30. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Le SANZIONI e gli INTERESSI sono disciplinati dall'articolo 39 del Regolamento TARI che stabilisce:
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17 comma 3 del D.Lgs. 472/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 22, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi legali.
7. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
8. Gli interessi di cui ai commi precedenti devono essere calcolati anche relativamente ai rimborsi dovuti ai contribuenti, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Reclami e richieste di rettifica degli importi addebitati sono disciplinati all'art 40 del vigente Regolamento TARI, che stabilisce:
1. Il contribuente può presentare all’Ufficio Tributi del Comune di Pompiano, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 32, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l’invito di pagamento di cui all’art. 34. 2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile sia presso l’Ufficio Tributi sia all’interno dello sportello telematico polifunzionale e scaricabile dal sito web comunale istituzionale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
b) i dati identificativi del contribuente:
• nome, cognome e codice fiscale;
• ragione o denominazione sociale dell’utenza non domestica, con l’indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
• recapito postale e/o l’indirizzo di posta elettronica;
• servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
• codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
• indirizzo;
• coordinate bancarie/postali per l’eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l’utente di inviare all’Ufficio Tributi del Comune di Pompiano il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al secondo comma.
4. L’Ufficio Tributi del Comune di Pompiano fa seguito alle richieste di cui al primo comma inviando, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
d) l’elenco della eventuale documentazione allegata.
5. Relativamente alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si possa rilevare la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l’eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell’importo addebitato venga richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta inoltre l’indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e l’indicazione della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
6. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l’importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato ai sensi dell’art. 1, comma 167 della L. 296/2006 direttamente nel primo invito di pagamento utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un’utenza assoggettabile a TARI, l’importo sarà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
7. Resta fermo che, qualora con la richiesta di rettifica dell’importo addebitato venga richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui al successivo art. 41. La risposta del Comune è trasmessa tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Il Comune di Pompiano nel proprio Regolamento TARI all'art. 35 in materia di "Rateazione" ha stabilito che:
1. La TARI ordinaria e quella derivante da avvisi di accertamento ed i relativi oneri accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione dei relativi interessi, in caso di comprovata e temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.
2. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, salvo quanto stabilito per l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale o altre discipline speciali, il funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell’interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell’articolo 1 della Legge 160/2019:
a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero importo dovuto, ma è in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l’Agente nazionale della riscossione (ADER);
b) l’importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00.
c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
- da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a diciotto rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da diciannove a trentasei rate mensili;
- oltre 20.000: da venticinque a trentasei rate mensili;
d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
e) Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate alla lettera c) in ragione dell’entità dello stesso.
A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino ad € 20.000,00. In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell’ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell’impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l’Agente nazionale della riscossione (ADER)
f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).
g) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
i) Per importi rilevanti, almeno pari a 20.000, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell’importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l’istanza non può essere accolta.
3. Sull’importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all’art. 1284 del codice civile, a decorrere dall’ultima scadenza ordinaria utile.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che me giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
6. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
7. L’accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all’indirizzo indicato nell’istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l’istanza o i chiarimenti resisi necessari.
8. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
Il Comune di Pompiano nel vigente Regolamento TARI all'art. 32 intitolato "Contenuto e presentazione della dichiarazione" stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.