3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti - Raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio/Spazzamento strade
Per informazioni in merito al SERVIZIO AMBIENTE HERA SPA potete rivolgervi a:
-Telefono: 800 999 004 (chiamata gratuita, da lunedì a venerdì 8.00-22.00 e sabato 8.00-18.00)
-Indirizzo Postale: Servizio TARI - Gruppo Hera c/o CMP Bologna Via Zanardi 32-40131 Bologna
-E-Mail : tari@gruppohera.it pec: Responsabiledeltributo@pec.gruppohera.it
-Fax 0542-366180
-Utenti Domestici: e-mail: clienti.famiglie@gruppohera.it - fax: 0542/368165
-Utenti Non Domestici: e-mail: clienti.business@gruppohera.it - fax: 0542/843189
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti - Raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio/Spazzamento strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
Ad oggi nel Comune di PRIGNANO non viene svolto il servizio di raccolta porta a porta.
Lungo le strade del paese si trovano cassonetti e bidoni per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché isole attrezzate per la raccolta di carta, plastica, vetro.
In ogni frazione sono presenti raccoglitori per l'olio alimentare e pile esauste.
La stazione ecologica di Prignano è aperta da martedi' a venerdi' dalle ore 8.30 alle ore 13.00 Sabato dalle 09.00 alle 12.30 -dalle 14.00 alle 17.00
E' situata in via Val Rossenna Volta di Saltino .
Per la raccolta degli ingombranti, rivolgersi a Hera Spa (vedi link sottostante)
3.1.E Campagne straordinarie
Campagne di raccolta rifiuti
- RITIRO INGOMBRANTI: Prossime date previste per il ritiro degli ingombranti ai privati, effettuato da Hera Spa nel Comune di Prignano sono le seguenti: 13/08/2020 - 10/09/2020 - 08/10/2020 - ; si ricorda che per utilizzare il servizio è necessario chiamare il numero verde 800 999 500 per la prenotazione e le informazioni necessarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
STAZIONE ECOLOGICA VOLTA DI SALTINO
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Saranno esposti cartelli di divieto relativi alla viabilità e alla sosta prima di ogni servizio.
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
estratto dal regolamento comunale CC 28/2004
Art. 11.TARI - Superficie degli immobili
1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata al netto dei muri e per le areeche non costituiscono accessorio o pertinenza di altre unità immobiliari, sul perimetro interno
delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la
frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
3. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un’altezza superiore a
centimetri 150 (centocinquanta). Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la
superficie con altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta).
4.Concorrono a formare l’anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono
l’immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse, comprese
quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali (anche se da questi separati) al cui
servizio siano destinati in modo permanente o continuativo, ovvero con i quali si trovino
oggettivamente in rapporto funzionale.
5. Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree che
non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la
produzione di rifiuti in maniera apprezzabile, quali centrali termiche, locali destinati ad
impianti tecnologici, celle frigorifere, silos o simili, nonché le aree adibite in via esclusiva
all’accesso dei veicoli alle stazioni servizio carburanti; ciò sia che si verifichi per la loro natura, o
per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di
non utilizzo nel corso dell’anno, se riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente
desumibili dalla denuncia/comunicazione originaria, o di variazione, o da idonea
documentazione.
6. Le superfici dei locali di cui alla categoria 22: ristoranti,trattorie, pizzerie,osterie e pub per i
quali la parte di superficie eccedente quella convenzionale di mq. 100 è computata nella
misura del 50%.
7. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle
denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale; il
Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta
applicazione del tributo.
1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e
di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e
dalla relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi
prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto
conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati
rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.
4. E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il
terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al
netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi
imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a
consuntivo inferiore al gettito preventivato.
Art. 13.TARI - Determinazione della tariffa
1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cuicorrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni
contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del
Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo
alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la
delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l’anno precedente.
Art. 14.TARI - Articolazione della tariffa
1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali
del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere, relativi ammortamenti,
spese del personale, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle
modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio,compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non
domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche
possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e
4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 nr.158 I coefficienti di
produttività delle utenze domestiche e non domestiche sono riportati nell’allegato A del regolamneto comunale
A- Utenze domestiche
1.per “utenza domestica”si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e
loro pertinenze. La tariffa per utenze domestiche è determinata :
a.Per la quota fissa, applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono
pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le
previsioni di cui al punto 4.1 dell’allegato 1 del DPR 27.4.1999 nr.158 in modo da privilegiare i
nuclei più numerosi;
b.per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al
punto 4.2 dell’allegato 1 del DPR 27.4.1999, NR.158.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell’intestatario del foglio di famiglia
anagrafico, nel caso in cui l’occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a
disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo
famigliare risultante dai registri anagrafici (con un massimo di 6)
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei
familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio,
che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista
l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da
residenti, considerando il numero di occupanti pari a 4 (quattro).
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze
domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze
abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
B - Utenze non domestiche
1.Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall’uso abitativo,
classificati sulla base di quanto disposto dal DPR 27/04/1999, n. 158. La tariffa per le utenze
non domestiche è determinata:
a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie
riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale
produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3. Allegato 1, del DPR 27 aprile 1999, nr.158;
b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di
superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale
produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del DPR 27 aprile 1999, nr.158
2. Ai fini dell’applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla
tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all’attività prevalente. Qualora tale
classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l’attività che reca voci d’uso
assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l’esercizio
dell’attività stessa presentino diversa destinazione d’uso (es. superficie vendita, esposizione,
deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività
che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa
potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo
compendio.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica
o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica
attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o
l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri
elementi.
8. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi precedenti, sono determinati
contestualmente all’adozione della delibera tariffaria. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del
tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.
Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe
sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal DPR 27 aprile 1999 nr.158
ovvero devono garantire l’integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato
dall’autorità d’ambito competente (ATERSIR), dei costi amministrativi, dell’accertamento, della
riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quota di tributo
dovute e non versate.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Estratto dal regolamento comunale CC 28 /2004
ART. 19.TARI - AGEVOLAZIONI
1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nella attuazione delle
metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati e dei rifiuti di imballaggi.
2. In applicazione dell'art. 7, comma 110, del DPR 158/1999, le componenti di costo variabile
relative a:
-smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati ed assimilati;
-smaltimento dei materiali differenziati raccolti;
-tributo regionale corrisposto sui quantitativi di rifiuti urbani smaltiti in discarica;
determinate in via preventiva sulla base di quantitativi e costi stimati, sono soggette a verifica e
conguaglio con i dati effettivi registrati a consuntivo.
3. La differenza del costo sostenuto dal Gestore nell'ultimo esercizio per tributo regionale
calcolato sulla quantità dei rifiuti urbani ed assimilati smaltiti in discarica, sarà computato a
conguaglio nell'esercizio successivo.
4. La differenza del costo di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica e di avvio al
recupero del materiale differenziato raccolto rispetto la previsione, congiuntamente valutato,
sarà computato a conguaglio nell'esercizio successivo.
5. E’ concesso uno sconto da applicarsi sulla tariffa, pari ad un massimo del 15% a favore delle
UTENZE DOMESTICHE che dichiarano, mediante comunicazione da rinnovare annualmente,
di provvedere al compostaggio domestico. L’Ente gestore verifica l’effettivo utilizzo di tale
modalità’ di smaltimento. Potranno, per le utenze domestiche, essere definiti ulteriori sconti,
da applicarsi sulla parte variabile della tariffa, legati al raggiungimento degli obiettivi di
raccolta differenziata che di anno in anno verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
Sarà’ altresì possibile definire per l’utenza domestica graduali riduzioni tariffarie, sulla parte
variabile della tariffa, mediante l’attivazione di specifiche rilevazioni dei quantitativi di rifiuti
conferiti in modo differenziato presso le Isole Ecologiche Comunali.
6. Per le utenze non domestiche vengono concesse le seguenti agevolazioni da applicarsi sulla
tariffa:
a)A favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione
merceologica possibile di recupero e per i quali l’Ente Gestore abbia attivato nuove
forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento presso
gli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, è accordata una
riduzione della tariffa pari al 10% della quota variabile a condizione che il Titolare
dell’attività dimostri di avere dato luogo a tutti quegli interventi organizzativi atti a
selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile
l’incidenza di questa ultima, per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva.
b)Nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, nel
rispetto delle vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a
soggetti abilitati diversi dall’Ente gestore del pubblico servizio per almeno il 50% della
produzione determinata mediante il coefficiente di produttività specifico (KD), è
accordata una riduzione del 30% sulla quota variabile della tariffa.
ART.20.TARI - RIDUZIONI TARIFFA
1.La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o
attivato
2. Per i locali privi di allacciamento ai servizi di rete e’previsto il pagamento della sola quota
fissa della tariffa. Sono fatti salvi i locali di cui all’art.10 comma 5 punto E.
3. Per le utenze esterne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato,
per le quali permane l’obbligo del conferimento dei rifiuti urbani e assimilati nei contenitori
posizionati sul territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione, la tariffa è ridotta del 60%
sia per la quota fissa che per la quota variabile. Analoga riduzione è praticata nei casi in cui il
servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato ma la distanza del punto più vicino di
raccolta superi i valori previsti dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina del servizio
di gestione dei rifiuti urbani, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi in proprietà
privata.
4. L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti, per motivi sindacali o per
imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel
caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg., la quota variabile della tariffa
è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
5. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e, pertanto,
occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel
corso dell’anno non superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti
organi per l’esercizio dell’attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria
corrispondente determinata sulla base giornaliera con un incremento del 50% del listino
corrispondente.
6. Per le utenze non stabilmente attive previste all’articolo 7 comma 3 del D.P.R. 158/99, ovvero
utenze che nel corso dell’anno solare occupano i locali o le aree soggette a tariffa per un periodo
inferiore a 183 giorni, risultante da licenza od autorizzazione, si applica una riduzione del 30%
sulla parte fissa ed una riduzione del 30% sulla parte variabile.
7. Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero dei componenti
la famiglia anagrafica denunciate, ovvero a quello previsto dal Comune per le famiglie dei non
residenti, di cui al comma 4) del precedente art. 13.
8. Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l’attività di commercio itinerante disciplinata
dall’art. 17.
9. Alle utenze che superano i 183 giorni di occupazione anche non continuativi, viene applicata
la tariffa per intero.
10. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o
assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile
verificare concretamente la superficie complessiva oggetto della tariffa o, comunque, risulti di
difficile determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la
particolarità dell’attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
a) Autocarrozzerie: 60%;
b) Lavanderie a secco: 60%;
c) Autofficine, elettrauto, gommista: 50%;
d) Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche: 50%;
e) Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciature
e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e
simili): 60%;
f) Laboratori di analisi, radiologici, otografici, ambulatori dentisticii/odontotecnici: 10%;
Prosciuttifici, salumifici e caseifici: 60%.
11. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti
speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.
12. Sono computate al 50% le superfici esterne operative adibite ad usi o permanentemente
destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti, di cui al precedente art. 9) comma 2) lettera
a);
ART.21.TARI - AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE
1. In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 22/97 e dell’articolo 4, comma 2 del D.P.R. 158/99
il Comune riconosce l’agevolazione alle utenze domestiche ripartendo fra le categorie di utenza
domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale secondo criteri
che favoriscono le utenze domestiche,rispetto alle utenze non domestiche.
2. La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con deliberazione che determina la
tariffa.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
RAVVEDIMENTO OPEROSO:
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento (cd. RAVVEDIMENTO OPEROSO) dell’imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta.
Il contribuente che abbia quindi omesso il pagamento dell'imposta o della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte del Servizio Tributi, per le quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati non ne siano venuti a conoscenza.
-----------------------------------------
ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO:
In caso di ritardato od omesso pagamento TARI, il comune di Prignano tramite HERA invia un sollecito di pagamento, seguito dall'avviso per omesso/parziale versamento, se il primo non viene pagato.
Relativamente alle sanzioni:
In caso di omesso o insufficiente pagamento si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza dell'imposta dovuta.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione del 100%
In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione del 50%
Relativamente agli interessi:
sono calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale applicando i tassi annuali, calcolati nella seguente misura:
2.50% dal 01/01/2015 al 31/12/2015
2.20% dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2,10% dal 01/01/2017 al 31/12/2017
2,30% dal 01/01/2018 al 31/12/2018
2,80% dal 01/01/2019 al 31/12/2019
2.05% dal 01/01/2020
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Il CODICE COMUNE (Belfiore) del Comune di PRIGNANO SULLA SECCHIA
H061
Il versamento della TARI, effettuato tramite modello F24 allegato all'avviso, utilizza il seguente codice tributo:
- 3944: Tari - tassa sui rifiuti;
Per eventuali recuperi d'imposta, i codici tributo (F24) sono:
- 3946: sanzioni su Tari - tassa sui rifiuti.
Nel caso in cui ci si accorga di aver effettuato un versamento con un codice ente diverso da H061 (Prignano sulla Secchia):
- se l'errore di digitazione è stato fatto da parte di un intermediario (banca, posta, ecc), bisogna verificare il versamento e nel caso lo stesso intermediario dovrà provvedere ad annullare la delega di pagamento emessa e riemetterla con codice ente corretto. In questo modo il versamento viene automaticamente sottratto al comune sbagliato e riversato a noi.
- se l'errore di digitazione è stato causato dal contribuente, ad esempio tramite compilazione del modello F24 sulla propria Home Banking, il contribuente dovrà rivolgersi al comune per la verifica del pagamento, oppure verificare a quale ente sono stati accreditati i soldi, accedendo al proprio cassetto fiscale. A seguito di questa verifica, il contribuente invierà poi richiesta di riversamento all'ente errato, che dovrà procedere al riversamento presso il nostro ente, sul conto corrente di tesoreria unica, n. 0303383; in questo caso andrà indicata nella causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il tributo/anno che si sta riversando.
Stessa cosa farà il Comune di Polinago se riceve un versamento indebito.
Per eventuali comunicazioni in merito a variazioni di metratura, chiusura o variazioni di utenze, o più in generale variazioni nei dati relativi all'utente o all'utenza, si deve contattare HERA SPA che seguirà il contribuente nella presentazione delle relative denunce e, se dovuto, ricalcolerà l'importo dell'avviso uscito.
Può essere utile visitare la pagina relativa alla TARI sul sito del Comune di Polinago (link riportato in basso).