3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Numero Verde per gestione rapporti con utenza (Comune) 800.800.401 attivo il lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.30
Servizio call center
Numero Verde per gestione servizio rifiuti (Amie Energia e Servizi Srl): 800.025.911
comunicazione@amaie-energia.it
UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI RIVA LIGURE
3.1.C Modulistica e reclami
Per informazioni o segnalazioni ci si può rivolgere a
AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL
numero verde 800 310 042
oppure collegandosi al sito della AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL attraverso il link indicato in calce.
3.1.D Calendario e orari raccolta

FREQUENZA RACCOLTA RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE (FUORI CENTRO STORICO) - PERIODO STANDARD

REQUENZA RACCOLTA RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE (FUORI CENTRO STORICO) - ALTA STAGIONE
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
La raccolta viene effettuata solo nel territorio comunale ed è destinata alle utenze domestiche e non domestiche.
Per le utenze domestiche è previsto il rilascio di apposita tessera, con la quale accedere a servizi dedicati, come ad esempio il conferimento degli ingombranti presso il Centro di Raccolta ed il ritiro dei sacchetti per il conferimento dei rifiuti dal distributore automatico presso la sede comunale. Si ricorda che: la tessera viene rilasciata gratuitamente all'atto della denuncia TARI presso l'Ufficio Tributi, mentre i duplicati sono soggetti al versamento di €10,00 per diritti di segreteria (il pagamento può essere effettuato attraverso il portale PagoPa), previa compilazione del modulo di autocertificazione allegato.
IL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE DI VIA ORTASSI IN SANTO STEFANO AL MARE OSSERVA I SEGUENTI ORARI CON I SEGUENTI ORARI:
LUNEDì |
DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 |
MARTEDì |
DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00 |
MERCOLEDì |
DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 |
GIOVEDì |
DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 |
VENERDì |
DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 11.00 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00 |
SABATO |
DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 19.00 |
DOMENICA |
DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00 |
SERVIZIO ESTIVO 2021 PER I "NON RESIDENTI" DIMORANTI NELLA ZONA DEL CENTRO STORICO CON SERVIZIO DI RACCOLTA TRAMITE "ECOMOBILE"
Si rende noto che nel periodo dal 1° luglio al 29 agosto 2021 sarà disponibile un'area di raccolta dei rifiuti presso il Campo sportivo comunale di via Nino Bixio a servizio degli utenti "NON RESIDENTI", dimoranti nella zona del Centro Storico - serviti con il sistema di raccolta tramite "Ecomobile" -, con la seguente frequenza:
OGNI DOMENICA DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 14.50
3.1.E Campagne straordinarie
AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL DI SANREMO
numero verde: 800 310 042
cell.: 3371413084 (è attivo anche il servizio whatsapp)
dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30
mail: portaaporta@amaie-energia.it oppure comunicazione@amaie-energia.it
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il servizio promuove e supporta gli utenti nella gestione del compostaggio domestico, si invitano gli utenti a consultare il Regolamento comunale sul Compostaggio Domestico.
Qualora si voglia effettuare il compostaggio domestico, è necessario compilare la RICHIESTA DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI allegata.
INDIFFERENZIATO
Va conferito in un sacchetto grigio ben chiuso. RICORDA: Se avrai fatto bene la raccolta, il tuo sacchetto sarà sempre più piccolo e leggero!
COSA DIFFERENZIARE:
SI : assorbenti e pannolini; biro; carta da forno; candele; cassette audio/video; cosmetici; cerotti; chewing gum; collant; dischi; dvd; dentifrici; foto; guanti in gomma; lampadine a incandescenza; mozziconi di sigarette; palloni; pennarelli; pennelli; pettini e spazzole; piastrine per zanzare; preservativi; radiografie; rasoi usa e getta; sacchetti di aspirapolvere; scontrini; siringhe; spazzolini e spugne.
NO: apparecchiature elettriche ed elettroniche*; farmaci scaduti*; file*; rifiuti voluminosi e ingombranti*;rifiuti riciclabili (carta, plastica, vetro, metalli, scarti alimentari e organici).
PLASTICA E ALLUMINIO
ORGANICO
L’organico (scarto di preparazione o consumo dei cibi, misto anche a carta da cucina a base cellulosica) deve essere conferito solo nei sacchetti biodegradabili/compostabili forniti dal gestore nell'apposito contenitore marrone. Non è ammesso l’uso di sacchetti di plastica. Si ricorda che il ritiro del KIT per la raccolta differenziata può essere effettuato previa prenotazione presso l'Ufficio Tributi Comunale, preferibilmente tramite posta elettronica all'indirizzo: ufficiotributi@comunedirivaligure.it
VETRO
Il vetro deve essere conferito vuoto direttamente nel contenitore verde, senza utilizzare alcun sacco; NON è ammesso il sacchetto di plastica e neanche quello biodegradabile.
RIFIUTI INGOMBRANTI, SPECIALI O PERICOLOSI
Tutti i rifiuti diversi da quelli sopra citati, come ad esempio ingombranti, materassi, arredi, elettrodomestici, vernici, toner, pile, ecc. devono essere portati agli Ecocentri.
ATTENZIONE! I rifiuti ingombranti possono essere gratuitamente conferiti presso il Centro di Raccolta gestito dalla società Amaie Energia e Servizi Srl di Via Ortassi nel Comune di Santo Stefano al Mare oppure richiedendo il ritiro al domicilio al numero verde 800 310 042, con pagamento di un contributo.
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
LE INFORMAZIONI PRESENTI IN QUESTA SEZIONE SONO AGGIORNATE AUTOMATICAMENTE DALL'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
I GRAFICI PRESENTI NEI FILE ALLEGATI SONO STATI RAPPRESENTATI SULLA BASE DEI DATI CERTIFICATI ANNUALMENTE DALLA REGIONE LIGURIA
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
|
Periodo Standard dal 16 settembre al 14 giugno, escluse Feste Natale e Feste di Pasqua |
Periodo Alta Stagione dal 15 giugno al 15 settembre, inclusi 15 giorni consecutivi nelle Feste di Natale e 7 giorni consecutivi nelle Feste di Pasqua. |
Zona A
a nord della pista ciclabile
|
2 giorni su 7
Solo meccanizzato
|
4 giorni su 7
Solo meccanizzato
|
Zone B e C
a sud della pista ciclabile e Centro Storico
|
4 giorni su 7
Manuale o meccanizzato
|
2 volte al giorno
Manuale o meccanizzato
|
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa

ABITAZIONE CON DUE OCCUPANTI

ABITAZIONE 4 OCCUPANTI

BAR, CAFFè, PASTICCERIA

CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
IL REGOLAMENTO TARI PREVEDE LE SEGUENTI RIDUZIONI
-> Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio (articolo 11 Regolamento TARI)
Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 40 per cento. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell’anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.
-> Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d’uso (articolo 12 Regolamento TARI)
La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta per le seguenti fattispecie:
a) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso: riduzione del 66,66%. Le predette condizioni a presupposto della riduzione devono risultare da idonea documentazione prodotta preventivamente al Comune;
b) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione: riduzione del 30 per cento.
Per il solo anno 2021, la tariffa delle utenze domestiche di cui alle lettere
b) e c) dell’art. 10 del presente Regolamento, a seguito dell’utilizzo ridotto
delle stesse per le limitazioni imposte a causa della diffusione epidemiologica
da COVID-19, è ridotta del 15% nella sola parte variabile del tributo;
-> Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio (articolo 13 Regolamento TARI)
La tariffa del tributo è ridotta alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.
In tal caso si applica una riduzione del 5% della parte variabile della tariffa del tributo. La riduzione è subordinata alla ammissione, da parte del Comune, dell’istanza da presentarsi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento comunale per il servizio di auto compostaggio domestico. Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento a controlli sull'effettiva attivazione del compostaggio domestico. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
Per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali, non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività agricole svolte in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2135 c.c. e vivaistiche, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%. Le predette utenze non domestiche che intendono praticare il compostaggio aerobico, devono farne richiesta all'amministrazione comunale che provvede a darne comunicazione al gestore.
-> Agevolazione per l’avvio al riciclo dei rifiuti (articolo 14 Regolamento TARI)
Le utenze non domestiche hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa sulla base delle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di riciclo dei rifiuti stessi. Le attestazioni, corredate di idonea documentazione giustificativa, sono soggette a valutazione tecnica di congruità da parte degli uffici comunali preposti.
Per “riciclo” si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata proporzionalmente sulla quota variabile con percentuale pari al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell’anno solare, e la produzione annua stimata in base ai coefficienti medi di potenziale produzione per ogni categoria di attività – deducibili dalla tabella 3° del D.P.R. 158/1999 .
Le riduzioni saranno applicate sulla base della documentazione prodotta entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, pena la decadenza dal beneficio.
Le riduzioni sono calcolate per ciascun anno a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso d’ufficio dell’eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapienza.
-> Agevolazioni
per avvio al recupero di rifiuti urbani (articoli 14 bis e 14 ter Regolamento TARI)
Ai
sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le
utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti
i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero
mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di
recupero dei rifiuti stessi.
Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti,, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
Per le utenze non domestiche che scelgono di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico, la scelta deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico per la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC indirizzata ai Servizi Tributi e Rifiuti Solidi Urbani, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022.
Detta comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa /attività, deve essere accompagnata da dichiarazione di variazione ai fini TARI per l’esonero nonchè dalla seguente documentazione:
a) una relazione ove risulti: l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l’impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto;
b) copia del contratto con l’operatore o gli operatori privato/i di valenza almeno annuale;
c) attestazione del legale rappresentante dell’operatore o degli operatori privato/i delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.
La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui sopra, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o il titolare dell’attività che ha esercitato l’opzione di cui sopra deve comunicare al Comune ed al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero e riciclo nell’anno precedente ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani e che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell’anno precedente l’uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti. La predetta comunicazione deve essere documentata dalla attestazione del legale rappresentate dell’operatore privato, che dovrà contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero. In detta comunicazione va data prova della continuità del conferimento ad operatore privato.
L’opzione per il servizio privato è vincolante per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta del legale rappresentante o titolare dell’attività svolta nell’utenza non domestica, da comunicare tramite PEC al Comune ed al gestore del servizio pubblico entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo. Nella comunicazione di rientro devono essere riportate tutte le indicazioni previste per la dichiarazione di cui all’art. 21 del regolamento TARI. Il rientro alla fruizione del servizio pubblico è ammesso previa acquisizione del parere di fattibilità del gestore che deve essere resa entro gg. 30 dalla ricezione della richiesta di rientro da parte dell’utenza. In caso di cambiamento del gestore il termine di gg.30 decorre dall’inizio dell’attività da parte del nuovo gestore
Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a eventuale conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
La comunicazione tardiva per l’anno 2022 è considerata con efficacia dall’anno 2023 senza necessità che venga reiterata entro il 30.06.2022, fermo restando l’eventuale adeguamento documentale
-> Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti (articolo 15 Regolamento TARI - per le condizioni, modalità di applicazione e periodo di applicazione di si invita l'utenza a consultare il Regolamento TARI)
Il tributo è ridotto nelle seguenti casistiche secondo le specifiche condizioni e modalità:
Riduzioni per le utenze domestiche
a. 30% della parte variabile della tariffa per le abitazioni in cui sono residenti portatori di handicap, con invalidità non inferiore al 74 per cento (articolo 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 - riconosciuta in sede di visita medica presso la competente Commissione sanitaria), ed il cui indicatore ISEE del nucleo familiare non sia superiore ad € 15.000,00.
b. Riduzione per partecipazione a tutte le iniziative organizzate nel corso dell’anno solare dal Comune nell’ambito delle campagne formative a favore della tutela ambientale:
- 5% della parte variabile della tariffa.
Riduzioni per le utenze non domestiche
a. 30% della quota variabile del tributo per conferimento di tutte le tipologie di rifiuti solidi urbani al Centro di Raccolta comunale effettuato dagli occupanti, detentori, possessori di locali iscritti nelle seguenti categorie TARI:
- 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
- 16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie;
- 17 Bar, caffè, pasticceria;
- 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi;
- 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante.
b. PER IL SOLO ANNO 2021: 50% della quota fissa e 100% della quota variabile del tributo per utenze non domestiche iscritte nelle seguenti categorie TARI:
N. Descrizione
1 UFFICI DELLA P.A., MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
- Ad eccezione degli uffici della P.A. (Comune) -
5 ALBERGHI CON RISTORANTE
6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE
16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE
17 BAR, CAFFE, PASTICCERIA
la cui attività È STATA PENALIZZATA in quanto interessate dalle chiusure obbligatorie e/o dalle restrizioni imposte dalla normativa inerente le misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.O Scadenze per il pagamento

Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
4° rata
A partire dall'anno 2021 le scadenze sono le seguenti:
-
a titolo di acconto: 16 MARZO; 16 GIUGNO; 16 SETTEMBRE con possibilità di versare l’importo complessivamente dovuto in acconto in un’unica soluzione entro la scadenza della seconda rata.
-
a titolo di saldo: 16 DICEMBRE.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Le SANZIONI e gli INTERESSI sono disciplinati dall'articolo 29 del Regolamento TARI che stabilisce:
- in caso di omesso o insufficiente versamento: si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente;
- in caso di omessa presentazione della dichiarazione: si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà;
- in caso di infedele dichiarazione: si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00;
- in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
Le sanzioni applicate nei casi di cui ai punti 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l’acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
Attenzione! Per quanto non specificamente disposto dal Regolamento TARI si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale aumentato di 3 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
DICHIARAZIONE TARI
ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento TARI:
In caso di mancata presentazione della dichiarazione per l'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal contribuente subentrante.
Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.
RIMBORSI
ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento TARI: il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
3.1.R Documenti di riscossione online
La riscossione della TARI avviene direttamente tramite avvisi di pagamento inviati dall'Ufficio Tributi comunale con due invii annuali in ACCONTO, per il 75% e SALDO.
Pertanto, il contribuente, in prossimità della scadenza della 1^ rata TARI, riceverà l’avviso di pagamento in ACCONTO con rate in scadenza al 16 marzo, 16 giugno e 16 settembre di ogni annualità. L'avviso per la rata a SALDO verrà recapitata in prossimità della scadenza dell'ultima rata del 16 dicembre.
Il pagamento potrà essere effettuato attraverso le seguenti modalità, indicate sull’avviso stesso:
;
NUOVO MODULO DI PAGAMENTO "pagoPA"
In coerenza con le prescrizioni del "Codice dell’amministrazione digitale" (art. 5, D. Lgs. n. 82/2005), il Comune di Riva Ligure ha adottato il nuovo modulo "pagoPA" finalizzato ad agevolare le operazioni di pagamento verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità.Il Modulo di pagamento "pagoPA", oltre ad avere una nuova veste grafica consente di tracciare in modalità univoca le operazioni che transitano sul sistema pagoPA grazie al Codice modulo di pagamento (c.d. Identificativo Univoco di Versamento).
Il nuovo modulo contiene due sezioni da utilizzare, in alternativa, in base al canale di pagamento scelto: è, infatti, possibile
- pagare presso gli istituti bancari e gli altri operatori abilitati con la sezione che riporta il QR-code e il codice interbancario CBILL oppure
- presso Poste Italiane con il bollettino che riporta il Data-Matrix.
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
DATI TARIFFE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNO 2023
TARIFFA FISSA
il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere pari a 1,50683
Si riporta, quindi, di seguito il riepilogo delle tariffe della parte fissa calcolate moltiplicando il Quf * Ka (coefficiente ministeriale)
Descrizione Ministeriale |
Ka utilizzato |
Tariffa fissa (Quf*Ka – arrotondata al 5° decimale) |
Superficie netta |
Previsione Gettito |
OCCUPANTE 1 |
0,84 |
1,26574 |
41.133,60 |
52.064,44 |
OCCUPANTI 2 |
0,98 |
1,47669 |
37.660,60 |
55.613,03 |
OCCUPANTI 3 |
1,08 |
1,62738 |
26.582,60 |
43.259,99 |
OCCUPANTI 4 |
1,16 |
1,74792 |
57.786,00 |
101.005,31 |
OCCUPANTI 5 |
1,24 |
1,86847 |
21.612,80 |
40.382,87 |
OCCUPANTI 6 |
1,3 |
1,95888 |
2.487,00 |
4.871,73 |
PREVISIONE GETTITO UTENZE DOMESTICHE QUOTA FISSA |
297.197,37 |
TARIFFA VARIABILE
il Quv risulta essere di pari a 221,4383972 (Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività)
il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere pari a 0,2842040
Si riporta, quindi, di seguito il riepilogo delle tariffe della parte variabile variabili calcolate moltiplicando il Quv * Cu * Kb (Coefficiente ministeriale)
Descrizione Ministeriale |
Kb utilizzato |
Tariffa (Quv*Cu*Kb – arrotondata al 5° decimale) |
Nuclei |
Previsione Gettito |
OCCUPANTE 1 |
0,6 |
37,76021 |
524,70 |
19.812,78 |
OCCUPANTI 2 |
1,4 |
88,10715 |
454,00 |
40.000,65 |
OCCUPANTI 3 |
1,8 |
113,28062 |
463,00 |
52.448,93 |
OCCUPANTI 4 |
2,2 |
138,45409 |
931,00 |
128.900,76 |
OCCUPANTI 5 |
2,9 |
182,50767 |
238,00 |
43.436,83 |
OCCUPANTI 6 |
3,4 |
213,97451 |
28,95 |
6.194,56 |
PREVISIONE GETTITO UTENZE DOMESTICHE QUOTA VARIABILE |
290.794,51 |
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
CATEGORIA UTENZE NON DOMESTICHE | Kc | Qapf |
Tariffa (p.fissa) |
Kd | Cu |
Tariffa (p.variab.) |
Uffici della P.A., musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,51 | 2,06 | 1,04957 | 4,2 | 0,32 | 1,32367 |
Campeggi, distributori carburanti | 0,8 | 2,06 | 1,64638 | 6,55 | 0,32 | 2,06430 |
Stabilimenti balneari, terme e simili, stadio, autosaloni, stazioni ferroviarie | 0,63 | 2,06 | 1,29652 | 5,2 | 0,32 | 1,63883 |
Esposizioni, autosaloni | 0,43 | 2,06 | 0,88493 | 3,55 | 0,32 | 1,11882 |
Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorante | 1,33 | 2,06 | 2,73710 | 10,93 | 0,32 | 3,44470 |
Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorante | 0,91 | 2,06 | 1,87275 | 7,49 | 0,32 | 2,36055 |
Case di cura e riposo | 1,5 | 2,06 | 3,08696 | 12,285 | 0,32 | 3,87174 |
UFFICI, AGENZIE | 1,13 | 2,06 | 2,32551 | 9,3 | 0,32 | 2,93099 |
BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI | 0,58 | 2,06 | 1,19362 | 4,78 | 0,32 | 1,50646 |
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,11 | 2,06 | 2,28435 | 9,12 | 0,32 | 2,87426 |
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,52 | 2,06 | 3,12812 | 12,45 | 0,32 | 3,92374 |
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 1,04 | 2,06 | 2,14029 | 8,5 | 0,32 | 2,67886 |
Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,16 | 2,06 | 2,38725 | 9,48 | 0,32 | 2,98772 |
Attività industriali con capannoni di produzione | 0,91 | 2,06 | 1,87275 | 7,5 | 0,32 | 2,36370 |
Attività artigianali di produzione beni specifici | 1,09 | 2,06 | 2,24319 | 8,92 | 0,32 | 2,81123 |
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie. Agriturismi solo ristorazione | 3,87 | 2,06 | 7,96435 | 31,74 | 0,32 | 10,00318 |
Bar, caffè, pasticceria | 2,91 | 2,06 | 5,98870 | 23,86 | 0,32 | 7,51972 |
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,38 | 2,06 | 4,89797 | 19,55 | 0,32 | 6,16138 |
Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,61 | 2,06 | 5,37131 | 21,41 | 0,32 | 6,74758 |
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 4,85 | 2,06 | 9,98116 | 39,78 | 0,32 | 12,53706 |
Discoteche, night club, sale scommesse | 1,64 | 2,06 | 3,37507 | 13,45 | 0,32 | 4,23890 |
Autorimesse e magazzini senza vendita diretta | 0,6 | 2,06 | 1,23478 | 4,9 | 0,32 | 1,54428 |
3.1.X Rateizzazione degli Importi
AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI, come da ultimo modificato con delibera del Consiglio comunale n.54 del 27/12/2022 si riportano modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi della TARI:
1. Fermo restando il miglior trattamento eventualmente previsto dal Regolamento comunale sulle entrate o da altre disposizioni del presente regolamento è comunque garantita, previa specifica richiesta, la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Articolo 22 del regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti:
a) gli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai soli documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. La richiesta di ulteriore rateazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
3. L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una sogli minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il Comune, nella sua veste di gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti di applicare condizioni migliorative indipendentemente dall’importo dovuto. Per i criteri e termini della rateazione si rimanda all’art.3 del vigente regolamento per la dilazione dei tributi comunali.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate saranno maggiorate:
a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa ovverossia dalla misura fissata dal Comune ai sensi dell’art.1, comma 165 della L. n.296/2006.
5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 del presente articolo non possono essere applicati qualora la soglia di cui comma 1 lettera c) del presente articolo, sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione dei documenti di riscossione per cause imputabili al Comune.