3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
ATTENZIONE!!!!
ORARI CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
Per i rifiuti urbani non raccolti con il porta a porta è possibile utilizzare i centri di Velo Veronese e San Mauro di Saline
VELO VERONESE
Sabato 9:00/12:00
Domenica 18:30/20:30 dal 01/06 al 30/09
SAN MAURO DI SALINE
Sabato 13:00/16:00
Domenica 16:00/18:00 dal 01/06 al 30/09
NB IL VERDE ED IL VETRO SONO RACCOLTI SOLO A SAN MAURO DI SALINE
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
si pubblica la CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO TARI PER LA GESTIONE TARIFFE, RAPPORTI CON GLI UTENTI, SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 01.12.2022
si pubblica la CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI approvata dall'Assemblea di Bacino con delibera n. 18 del 19.12.2022
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
ABITAZIONE CON 2 COMPONENTI
ABITAZIONE CINQUE COMPONENTI
ABITAZIONE A DISPOSIZIONE
BAR, CAFFE', PASTICCERIA
RISTORANTI, TRATTORIE,OSTERIE, PIZZERIE
Gli esempi di calcolo si riferiscono alle tariffe applicate per l'anno 2023
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 21 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI
1. Ai sensi dell’articolo 660, della Legge 27.12.2013 n. 147, la tariffa del tributo è ridotta del 40% nella quota fissa e quota variabile, per le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o che versino in condizioni socio-economiche disagiate attestate dal servizio sociale. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 48 della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
3. La riduzione di cui al comma 1 decorre dalla data di attestazione dei servizi sociali. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
Unica
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
ART. 35 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della
TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la
sanzione prevista dall’art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive
modificazioni ed integrazioni. Per
la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art.
17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Si pubblica il modulo da utilizzare per RECLAMO/RICHIESTA INFORMAZIONI/RICHIESTA. Per info, si prega di contattare l’ufficio tributi Sig.ra Ombretta Massella tel. 045/7835014, indirizzo mail ombretta.massella@comune.rovereveronese.vr.it. Si ricorda che l’ufficio riceve preferibilmente su appuntamento il lunedì 9.00 - 12.30, il giovedì 9.00 - 12.30/15.30 - 17.30ed il secondo sabato del mese 9.00/12.00.
3.1.R Documenti di riscossione online
la bolletta può essere ricevuta anche via mail mediante compilazione ed invio di modulo apposito.
Si prega di compilare il modulo allegato firmarlo scansionarlo con documento di identità ed inviarlo all'indirizzo segreteria@comune.rovereveronese.vr.it
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
Con deliberazione n. 14/31.03.2022 il Consiglio di Bacino Verona Nord, nel determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, ha individuato il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio (PRIMO).
Si allega delibera del Consiglio di Bacino
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
ARTICOLO 31 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI
1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui ai precedenti articoli:
a) - agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) - a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente
c) - qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100,00 euro fatta salva la possibilità di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
LA DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO PER LA RIDUZIONE DEL 5%
ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI
1. Ai sensi dell’articolo 1 comma 658 della Legge 27.12.2013, n. 147, per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 5% sulla quota variabile della tariffa, con effetto dalla data di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
RICHIESTA DI ATTIVAZIONE - VARIAZIONE – CESSAZIONE
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente al Comune entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, tramite“istanza online” dal sito dell’ente (accesso con spid o carta d'identità elettronica), via mail, consegnato direttamente all’ufficio protocollo o spedito via posta. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile a prescindere, dalla data indicata dall’utente nella richiesta.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la richiesta di attivazione (dichiarazione) ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
5. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al Comune entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, con le stesse modalità di cui sopra.
6. Le richieste di cessazione producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui sopra, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
7. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
8. L’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI è tenuto a formulare il riscontro alla richiesta di attivazione indicando:
- il riferimento alla richiesta di attivazione
- il codice utente e il codice utenza
- la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l’attivazione del servizio.
9. L’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI è tenuto a formulare il riscontro alla richiesta di variazione o cessazione indicando:
- il riferimento alla richiesta di variazione o cessazione
- il codice identificativo del riferimento organizzativo dell’ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta
- la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
10. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
11. Qualora l’utente non proceda, entro i termini previsti, all’inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull’applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d’ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata. L’invio della bolletta successiva costituisce comunicazione al contribuente della variazione effettuata.
12. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla Legge 27.12.2006 n. 296 art. 1 commi 161 e 162.