3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
CALENDARIO UTENZE DOMESTICHE
CALENDARIO UTENZE NON DOMESTICHE
https://www.arolecce2.it/san-cesario/
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Calcolo tassa annuale per n.1 occupante
Calcolo tassa annuale per n.3 occupanti
Calcolo tassa annuale per n.6 occupanti o più
Calcolo tassa annuale per bar
Calcolo tassa annuale per supermercato e generi alimentari
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Riduzioni per Utenze Domestiche:
a) abitazioni con un unico occupante ultrasessantacinquenne, come emergente dalle
risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione
sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30%;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo,
non superiore a 183 giorni nell’anno solare con residenza anagrafica in altre abitazioni o
Comuni: riduzione del 30 %, a tal fine è fatto obbligo al richiedente la predetta
riduzione comunicare, tempestivamente, l’inizio del periodo di uso dell’abitazione,
pena la decadenza del beneficio;
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all'estero: riduzione del 30 %, a decorrere dall’anno 2015 per le abitazioni
possedute dai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, se già pensionati
nei paesi di residenza, la tassa è applicata in misura ridotta di due terzi;
d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
e) Alle utenze domestiche che abbiano avviato, mediante composter, il compostaggio dei
propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una
riduzione del 20%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza,
attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di
riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito
contenitore. Detta riduzione dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
o Il composter dovrà essere al servizio di un’area sterrata non inferiore a 100 mq,
di pertinenza dell’immobile oggetto della tassazione.
L’ufficio preposto verificherà periodicamente l’effettivo utilizzo del composter, con
ispezioni in loco. Nel caso di mancato utilizzo o impedimento ad eseguire l’ispezione, il
contribuente decadrà dal beneficio.
Riduzioni Utenze non Domestiche:
- Carrozzerie, autofficine e elettrauto 30%
- Lavanderie 15%
- Tipografie, stamperie e simili 20%
- Distributori di carburante, autolavaggi 20%
- Falegnamerie 20%
- Gommisti 25%
- Officine metalmeccaniche 20%
- Altre attività non prevista nell’elenco e che risultino nelle condizioni previste dal
presente comma 15%
La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile a consuntivo in
proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
riciclo/recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò
abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo/recupero.
La riduzione è così quantificata:
· fino al 30% se la quantità di rifiuti avviati al riciclo/recupero è compresa tra il 15% ed il 30% della
· produzione complessiva di rifiuti;
· fino al 50% se la quantità di rifiuti avviati al riciclo/recupero è compresa oltre il 30% fino al 50%
della produzione complessiva di rifiuti;
· fino al 70% se la quantità di rifiuti avviati al riciclo/recupero è superiore al 50% della produzione
· complessiva di rifiuti.
4. La produzione complessiva dei rifiuti è quantificata moltiplicando la superficie imponibile
per il valore del coefficiente potenziale di produzione (Kd) della categoria di appartenenza,
utilizzando il valore del coefficiente (kd) previsto in fase di determinazione delle tariffe.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato entro e non oltre il 31
gennaio dell’anno successivo, allegando copia del contratto stipulato con la ditta abilitata,
relazione descrittiva, attestazione della stessa ditta della quantità di rifiuti avviati al riciclo/recupero
e copia delle bolle ecologiche con il quantitativo e la tipologia dei rifiuti ritirati. La
riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
4° rata
Unica
Scadenze rate Tari anno 2020:
Rata unica entro il 31/10/2020
1^ rata entro il 30/09/2020
2^ rata entro il 31/10/2020
3^ rata entro il 30/11/2020
4^ rata entro il 15/12/2020
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
SANZIONI
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, si applica la sanzione del 30% dell’imposta dovuta, ovvero della differenza d’imposta dovuta, ovvero dell’imposta tardivamente versata.
In caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta al 15%. Se il ritardo non è superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta all'1% per ogni giorno di ritardo.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica, sul primo anno d'imposta, la sanzione amministrativa del:
- 100% se la violazione si riferisce ad un solo anno;
- 150% se la violazione si riferisce a due anni;
- 200% se la violazione si riferisce a più di due anni, con un minimo di 50 euro.
In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica sul primo anno d’imposta la sanzione amministrativa del:
- 50% se la violazione è riferita ad un solo anno;
- 75% se la violazione è riferita ad un periodo fino a due anni;
- 100% se la violazione è riferita ad un periodo oltre i due anni, con un minimo di 50 euro.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Il versamento della TARI dovrà essere effettuato tramite modello F24 allegato all'avviso di pagamento, utilizzando il seguente codice tributo: 3944 TARI - Tassa sui rifiuti.
Per eventuali recuperi d'imposta, i codici tributo sono i seguenti:
- 3945: interessi su Tari - tassa sui rifiuti;
- 3946: sanzioni su Tari - tassa sui rifiuti.
Il CODICE ENTE (Belfiore) del Comune di San Cesario di Lecce è H793.
Nel caso in cui ci si accorga di aver effettuato un versamento con un codice ente diverso da H793 (San Cesario di Lecce):
- se l'errore di digitazione è causato dall'intermediario abilitato (banca, ufficio postale, ecc), si deve verificare il versamento e lo stesso intermediario dovrà provvedere ad annullare la delega di pagamento emessa e riemetterla con il codice ente corretto. In questo modo il versamento viene automaticamente sottratto al Comune incompetente e riversato a quello competente;
- se l'errore di digitazione è stato causato dal contribuente, ad esempio tramite compilazione del modello F24 a mezzo home banking, il contribuente dovrà rivolgersi al Comune per la verifica del pagamento, oppure, in autonomia, verificare a quale ente sono stati accreditate le somme, accedendo al proprio cassetto fiscale. A seguito di questa verifica, invierà poi richiesta di riversamento all'ente incompetente (modello scaricabile a fine sezione), che dovrà procedere a riversare le somme presso il nostro ente; in questo caso andrà indicata nella causale del versamento, il codice fiscale del contribuente, il tributo e l'anno che si sta riversando.
Stesso procedimento sarà seguito dal Comune di San Cesario di Lecce laddove, a seguito di segnalazione del contribuente, dovesse constatare un versamento indebito.
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
1. Per quanto riguarda le rateizzazione della Tari nella fase coattiva si rimanda a quanto stabilito
dal Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Per la riscossione della Tari ordinaria è possibile rateizzare ulteriormente le rate alle seguenti
condizioni:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i
settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i
criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di
riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
3. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell’importo
dovuto.
4. L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a 50 euro.
5. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata
entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
FASE COATTIVA
1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell’entrata
patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su
richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e
obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle
somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di
trentasei rate, fermo restando che l’importo minimo della rata non
può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a cinque rate mensili;
d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a otto rate mensili;
e) da euro 2000,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
- 7 -
f) da euro 3.000,01 a euro 5.000,00: fino a quindici rate mensili;
g) da 5.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
h) da 6.000,01 a euro 10.000,00: fino a trenta rate mensili;
i) da 10.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;
j) oltre 20.000,00 fino a massimo settantadue rate mensili
Per le rateizzazioni di importi superiori a 5.000,00 è obbligatoria la
presentazione di polizza fideiussoria.
La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del
debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni
di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la
dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della
dichiarazione e al 31 dicembre dell’anno precedente, delle condizioni
lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei
componenti del nucleo familiare, anche corredata da dichiarazione
ISEE;
2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui
all’articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione
dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. Le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di
concessione della rateizzazione.
4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell’acquiescenza, la
prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione
del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della
prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già
avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già
avviate alla data di concessione della rateizzazione.
6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco
di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la
decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il
pagamento entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In
caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero
importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica
soluzione.
7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il
Responsabile dell’entrata, ferma restando la durata massima della
rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni,
bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la
dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un
ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili
ulteriori rispetto al piano originario.