3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
segnalare ogni eventuale disservizio o difformità all'UFFICIO AMBIENTE (tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 14:00, ed il martedì e giovedì pomeriggio anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00) al fine di poter attivare per tempo i necessari controlli.
tel: 0823 813173 - 236 - e.mail: ambiente@comune.smcv.it
Informazioni
LA MODULISTICA E' PRESENTE SUL SITO WEB DEL COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE. MODULISTICA /AMBIENTE
3.1.D Calendario e orari raccolta
Ordinanza N. 56 DEL 31.03.2023- Ordinanza per il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche.
Rettifica all'ordinanza sopra citata del 01.07.2024 per le utenze non domestiche con ritiro della carta il mercoledì. (deposito il martedì dalle ore 20:00 alle ore 4:00 del mercoledì)
3.1.E Campagne straordinarie
E' attivo il servizio svuotacantine che prevede il ritiro di ingombranti e RAEE in alcune zone, orari e giorni stabiliti in città.
Dal 01.04.2023 è attivo il servizio di ritiro dei pannolini e pannoloni presso le abitazioni ritirando le apposite buste di colore rosso presso l'ecosportello sito in S. Andrea.
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Piazzola Ecologica
Via Napoli 81055 - Santa Maria Capua Vetere (CE)
ORARI di Apertura
Dal Lunedì al Sabato dalle ore 08,30 alle ore 13,30
Martedì e Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30
Informazioni per il Cittadino:
E' possibile conferire ingombranti (tessili/ materassi), olio vegetale, ferro, pile, farmaci, vetro, multimateriale, neon e ferro. (No RAEE)
Ogni cittadino può conferire fino a tre pezzi per volta
Inoltre il cittadino può prenotare il ritiro di oggetti ingombranti presso la propria abitazione chiamando il seguenti numeri
numero VERDE 800 170905
whatsapp: 333/2402151
Ritiro RAEE
telefono: 0823 321029
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
LA TARIFFA DEL COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE E' ARTICOLATA IN VIRTU' DELLE NORME PREVISTE DAL d.p.r. 27/04/199 N. 158, giusto regolamento tari approvato con delibera di Consiglio n. 13 del 24/07/2020 art 13 :
1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’allegato 1 al presente regolamento
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, (ALLEGATO 3) fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall’articolazione dei coefficienti prescelta, soprattutto se si intende utilizzare la facoltà prevista dal comma 652 e) bis dell’art. 1 legge 147/13
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Art. 21 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero si applica la tariffa prevista per unico occupante.
2. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’ articolo 57-bis del decreto fiscale 124/19 e delle disposizioni che dovrà emanare la stessa Arera per garantire agli utenti domestici in condizioni economico sociali disagiate apposite agevolazioni tariffarie, in relazione alla possibilità prevista dalla Delibera ARERA 158/2020/R/RUIF DEL 5/05/2020, il tributo è ridotto nella parte fissa e nella parte variabile ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) esenzione totale limitatamente ai locali destinati ad abitazione principale ed occupati da:
· nuclei familiari assistiti in modo permanente dal Comune – inseriti nell’elenco degli indigenti, quale documentazione esistente agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali;
b) riduzione della tariffa, nella parte fissa e variabile, nella misura seguente, per i locali destinati ad abitazione principale ed occupati da nuclei familiari che versano in particolari condizioni di disagio economico-sociale, rilevate mediante il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), così come definito dal D. Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni:
· 40 % in presenza di I.S.E.E. fino a 5.000,00 euro.
· 30 % in presenza di I.S.E.E. compreso tra 5.000,00 e 7.000,00 euro.
c) riduzione della tariffa del 20 % nella parte fissa e variabile, per i locali destinati ad abitazione principale occupati da nuclei familiari in cui risiedono soggetti portatori di handicap con età uguale o superiore ai 65 anni con invalidità civile non inferiore al 66,6% certificata dalle Aziende Sanitarie Locali. In caso di soggetti portatori di handicap che presentino età anagrafica inferiore agli anni 65, l’invalidità civile richiesta deve essere almeno pari al 74%. In entrambi i casi il valore I.S.E.E. non dovrà superare i 10.000,00 euro.
d) esenzione totale per locali ed aree occupate da organizzazioni di volontariato disciplinate dalla legge n. 266/91 ( legge quadro sul volontariato), che sono iscritte nell’apposito registro tenuto dalla Regione Campania, ai sensi dell’art. 6 della su indicata legge.
3. Le riduzioni/esenzioni previste dalle lettere b), c), e d) del comma 1 sono concesse, previa verifica della regolarità dei pagamenti relativi agli anni precedenti, dal 1 gennaio dell’anno di presentazione della domanda da parte dell'interessato da inviarsi a mezzo posta o da presentarsi direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente; tale domanda deve essere redatta su modelli conformi a quelli messi a disposizione dagli uffici comunali, completa di tutti i dati previsti, a pena di improcedibilità, corredata dei documenti comprovanti il diritto; a pena di improcedibilità, la richiesta di riduzione/esenzione dovrà essere presentata dal 1° gennaio al 30 giugno di ciascun anno, ripresentandola ogni anno entro la scadenza sopra indicata, pena la decadenza del beneficio, corredata dell’attestato I.S.E.E., rilasciato dagli enti competenti. Qualora le agevolazioni di cui alle lettera b), c) e d), di cui al presente articolo vengano riconosciute successivamente alla data di emissione del ruolo, le stesse saranno conguagliate sull’ultima rata dovuta per l’anno di riferimento ed il costo complessivo delle riduzioni/esenzioni concesse, sarà computato ai fini del calcolo della tariffa per l’anno successivo.
4. L’esenzione prevista dalla lettera a), del comma 1, è concessa, su attestazione del Servizio Sociale Comunale; la domanda deve essere ripresentata di anno in anno, pena la decadenza dal beneficio, indirizzata ai Servizi Sociali e da inviarsi a mezzo posta o da presentarsi personalmente all’ufficio Protocollo. Il Servizio Sociale trasmetterà all’ufficio Tributi l’elenco aggiornato dei soggetti richiedenti l’esenzione.
5. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. In caso di accettazione della domanda di esenzione/riduzione, l’ufficio tributi provvederà alla cancellazione dai ruoli/lista di carico o all’iscrizione a ruolo/lista di carico per gli anni successivi della tariffa ridotta, senza l’obbligo di notificare all’interessato alcun avviso. E’ invece necessario, in caso di rigetto della domanda, la notifica del provvedimento nei sessanta giorni successivi. Allorché il diritto all’agevolazione viene a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le previste sanzioni.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo, non cumulabili con le riduzioni di cui agli altri articoli è assicurata dagli stessi proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
7. L’Ufficio si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dai contribuenti, anche con l’ausilio di controlli effettuati dalle autorità competenti.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora.
Ai sensi dell’art. 1, comma 691, della L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014, è possibile affidare l’accertamento e la riscossione della TARI direttamente ai soggetti ai quali risulta attribuito, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della TARES. E’ altresì possibile affidare la riscossione ai soggetti di cui all’art. 52 del D.Lgs 446/97, seguendo le procedure ivi previste.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
SI APPLICA L'ARTICOLO 28 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 13 DEL 24/07/2020: Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo
LA MODULISTICA E' PRESENTE SUL SITO WEB DEL COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE. MODULISTICA /TRIBUTI
3.1.R Documenti di riscossione online
Art. 28 c.1 regolamento tari approvato con Delibera di Consiglio n. 13 del 24/07/2020
1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o, eventualmente, tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, se attivate.