3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
Segnalazioni Rilfedeur
Il Comune di Santarcangelo attraverso il sistema regionale Ril.Fe.De.Ur (RILevazione FEnomeni DEgrado URbano), permette ai cittadini di inviare segnalazioni geolocalizzate via web oppure attraverso l'app Ril.Fe.De.Ur disponibile per Android e IoS).
E’ possibile segnalare vari aspetti della vita della città
- problemi nella manutenzione dei parchi, dell'illuminazione e dei luoghi pubblici, dei semafori, delle strade e delle piste ciclabili
- richieste d'intervento su linee di acquedotto e fognatura (su suolo pubblico)
- situazioni di degrado urbano (su suolo pubblico)
- pulizia, disinfestazione e derattizzazione di aree pubbliche
- disservizi dell’amministrazione
Per segnalazioni urgenti che potrebbero pregiudicare la sicurezza di persone o cose e che richiedono un intervento immediato NON VA UTILIZZATO questo sistema. E' invece necessario contattare la Polizia Municipale al n. 0541/624.361 oppure le Forze dell'Ordine.
Come segnalare
Per fare la segnalazione attraverso la piattaforma cliccare sulla mappa e digitare l'indirizzo.
Se la segnalazione non riguarda un problema riconducibile ad un indirizzo specifico (per esempio per segnalare problematiche generali sull'amministrazione della città) scegliere come indirizzo piazza Ganganelli 1 (sede del Municipio).
Per la funzione di zoom usa la rotella di scorrimento del mouse oppure clicca due volte sul punto della mappa dove ti vuoi posizionare.
Fai una descrizione precisa del problema che vuoi segnalare (riporta numero civico, punti di riferimento utili e possibilmente allega una o più foto).
Per visualizzare lo stato di avanzamento della segnalazione è necessario autenticarsi tramite Google, Yahoo, Facebook.
In alternativa al sistema è possibile fare una segnalazione utilizzando i seguenti canali:
- telefonico o di persona all'Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Ganganelli 1 – Tel. 0541/356.356
- e-mail al seguente indirizzo urp@comune.santarcangelo.rn.it
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
La Carta del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, in vigore dal 1° gennaio 2019, trova applicazione nei territori comunali dove HERA ha la gestione del servizio di Igiene Ambiente.
Le Carte dei servizi sono uno strumento di tutela dei cittadini in quanto dichiarano gli standard di qualità del servizio, cioè le caratteristiche delle principali prestazioni fornite dal gestore e i tempi entro i quali devono essere eseguite.
Esse favoriscono la trasparenza nei rapporti e una migliore comprensione dei contratti quindi un miglior servizio, sia per la qualità erogata che per quella percepita.
La Carta dei servizi fissa i principi e i criteri per l'erogazione dei servizi ed è composte dalle seguenti parti: Principi fondamentali - Modalità del servizio - Indicatori e standard di qualità dei servizi - Rapporti con gli utenti e tutela.
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Esempio calcolo TARI di utenza domestica di 100 mq e 3 componenti
Esempio TARI di un negozio (abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli) di 70 mq
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Ravvedimento operoso
Nel caso di omissione del pagamento, il contribuente può versare in ritardo l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori. Tale procedura si chiama "ravvedimento operoso".
La sanzione ridotta è calcolata in questo modo:
- se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione ammonta allo 0,10% dell’imposta dovuta per ogni giorno di ritardo (esempio: versamento con 12 giorni di ritardo, sanzione 0,10% x 12gg = 1,2%);
- se il versamento è effettuato tra il 16° ed il 30° giorno la sanzione è l’1,5% dell’imposta;
- se il versamento è effettuato tra il 31° al 90° giorno la sanzione è l’1,67% dell’imposta;
- se il versamento è effettuato tra il 91° giorno ed entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è il 3,75% dell’imposta;
- se il versamento è effettuato entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è del 4,29% dell’imposta;
- se il versamento è effettuato oltre il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è del 5% dell’imposta.
Gli interessi vanno calcolati al tasso di interesse legale sull'imposta dovuta, in base ai giorni trascorsi tra la scadenza fino al giorno del versamento (il tasso di interesse legale è lo 0,05% dal 01/01/2020, lo 0,01% dal 01/01/2021, l'1,25% dal 01/01/2022, il 5% dal 01/01/2023).
Accertamento per omesso/parziale versamento
Nel caso di omesso o parziale pagamento non sanato con l'istituto del ravvedimento operoso, l'Ufficio provvederà a notificare al contribuente inadempiente un avviso di accertamento con l'irrogazione di una sanzione del 30%, l'applicazione degli interessi al tasso legale (il tasso di interesse legale è lo 0,05% dal 01/01/2020, lo 0,01% dal 01/01/2021, l'1,25% dal 01/01/2022, il 5% dal 01/01/2023) e spese di notifica.
Accertamento per tardivo versamento
Nel caso di tardivo pagamento non sanato con l'istituto del ravvedimento operoso, l'Ufficio provvederà a notificare al contribuente inadempiente un avviso di accertamento con l'irrogazione di una sanzione secondo lo schema sotto riportato, l'applicazione degli interessi al tasso legale (pari al 0,01 dal 01/01/2021) e spese di notifica
- per i primi 15 giorni di ritardo: sanzione 1% per ogni giorno di ritardo (es. ritardo di un giorno: sanzione dell'1%, ritardo di due giorni: sanzione del 2%, ecc.)
- ritardo oltre i 15 giorni ed entro 90 giorni: sanzione del 15%
- ritardo oltre i 90 giorni: sanzione del 30%
Accertamento per omessa dichiarazione
Nel
caso di omessa presentazione della dichiarazione non sanata con l'istituto del ravvedimento
operoso, l'Ufficio provvederà a notificare al contribuente inadempiente
un avviso di accertamento con l'irrogazione di una sanzione dal 100% al 200% (in base al vigente Regolamento delle Entrate Tributarie ed Extratributarie si applicherà il 150%), riducibile ad un terzo in caso di versamento entro il termine per la presentazione del ricorso,
oltre all'applicazione degli interessi al tasso legale (il tasso di interesse legale è lo 0,05% dal 01/01/2020, lo 0,01% dal 01/01/2021, l'1,25% dal 01/01/2022, il 5% dal 01/01/2023) e spese di notifica
Accertamento per infedele dichiarazione
Nel
caso di presentazione di una dichiarazione infedele (ad es. viene dichiarata una minore superficie tassabile) non sanata con
l'istituto del ravvedimento
operoso, l'Ufficio provvederà a notificare al contribuente inadempiente
un avviso di accertamento con l'irrogazione di una sanzione dal 50% al 100% (in base al vigente Regolamento delle Entrate Tributarie ed
Extratributarie si applicherà il 65%), riducibile ad un terzo in caso
di versamento entro il termine per la presentazione del ricorso,
oltre all'applicazione degli interessi al tasso legale (il tasso di interesse legale è lo 0,05% dal 01/01/2020, lo 0,01% dal 01/01/2021, l'1,25% dal 01/01/2022, il 5% dal 01/01/2023) e spese di notifica
3.1.Q Segnalazioni errori importi
In caso di segnalazioni relativi ad errori di importi della bollettazione della Tassa Rifiuti, è possibile contattare l'Ufficio Tributi telefonicamente al numero 0541 356251/0541 356273 - e-mail tributi@comune.santarcangelo.rn.it
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
E' ammessa la possibilità di rateizzare gli avvisi di accertamento esecutivi alle condizioni e nei limiti seguenti:
- su istanza del debitore quando lo stesso si trovi in temporanea situazione di difficoltà finanziaria, debitamente autocertificata dal debitore stesso
- l'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore a Euro 300,00
- rateizzazioni in rate mensili o bimestrali di pari importo
- a seconda della gravità del disagio, la rateizzazione potrà essere concessa con un massimo di quarantotto rate mensili o ventiquattro rate bimestrali. Nella determinazione del numero delle rate, se la rateizzazione viene concessa prima dell’avvio delle procedure di riscossione coattiva, devono essere fatti salvi i termini di legge per la notifica del relativo atto esecutivo
- se l'importo da rateizzare è superiore a Euro 25.000,00 è necessaria una fidejussione assicurativa o bancaria
- all'importo rateizzato vanno aggiunti gli interessi legali da corrispondere all'atto del pagamento della prima rata
- il debitore non deve essere in mora per eventuali precedenti provvedimenti di rateizzazione o dilazione di pagamento per debiti tributari e non tributari concessi dal Comune
- le rate mensili o bimestrali nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione
- in caso di definizione agevolata della sanzione di Avvisi di accertamento tributari la rateizzazione è concedibile a condizione che entro il termine previsto per l’adesione il contribuente versi l’importo della sanzione ridotta; in caso contrario la rateizzazione potrà essere concessa solamente sull’importo con sanzione intera
- nel caso di domanda rateizzazione dei pagamenti presentata dopo l'inizio delle procedure esecutive può essere concessa una rateizzazione di pagamento solo previo versamento del 10% della somma dovuta e previo rimborso integrale degli oneri delle procedure già avviate
- nel caso di mancato pagamento alle scadenze prescritte di massimo due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo in unica soluzione
È ammessa la possibilità di ulteriore dilazione/rateizzazione degli avvisi di pagamento ordinari con le seguenti modalità:
- possibilità destinata agli utenti che dichiarino, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico
- qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni, a parità di presupposto imponibile
- l’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima di 100,00 (cento) euro fermo restando che la scadenza delle ulteriori rate non può comunque superare la scadenza ordinaria successiva
- la richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di pagamento
- le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di mora pari al tasso legale vigente (il tasso di interesse legale è lo 0,05% dal 01/01/2020, lo 0,01% dal 01/01/2021, l'1,25% dal 01/01/2022, il 5% dal 01/01/2023), a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato
- qualora sia stato emesso sollecito di pagamento si applicano le disposizioni relative ai ravvedimenti operosi in misura frazionata di cui all'art. 25 del Regolamento generale delle entrate tributarie e all'art. 13 del D. Lgs. 472/97
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
- ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree tassabili;
- si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate;
- si verificano delle variazioni negli occupanti delle utenze domestiche non residenti;
- si verifica la cessazione del possesso dei requisiti per poter beneficiare delle riduzioni tariffarie (per abitazione a disposizione, agricoltore, ecc...).
Se la dichiarazione di cessazione, o la dichiarazione di variazione in diminuzione della superficie tassabile, è presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fermo restando che la tassa non è comunque dovuta per le annualità successive se l’utente che l’ha prodotta dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio.
E' possibile presentare le dichiarazioni relative alla Tassa Rifiuti (iscrizioni, cessazioni, riduzioni, ecc.) direttamente online, accedendo alla pagina web sotto riportata. Per accedere al servizio è necessario avere le credenziali Spid o essere in possesso di Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
In alternativa è possibile scaricare il modulo in pdf, accedendo sempre alla medesima pagina, il quale può essere inviato con una delle seguenti modalità:
- scansionato, unitamente a un documento di identità, e inviato all'indirizzo PEC pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it
- consegnato a mano presso l'Ufficio Tributi (piano terra, lato scala B) aperto nei giorni di lunedì e venerdì dalle 10 alle 13 e il mercoledì su appuntamento. Nei medesimi giorni ed orari i moduli possono essere ritirati allo sportello, qualora fosse impossibile scaricarli dal sito.