3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, contattare l'Ufficio Tributi (Sede: Santo Stefano al Mare - Lungomare D'Albertis n. 4 - Tel. 0184 486488 -Numero verde 800 422 205 - email: tributi@comune.santostefanoalmare.im.it).
Per informazioni in merito alla gestione della raccolta dei rifiuti, segnalazioni, prenotazione servizi, ad esempio ritiro ingombranti e per qualsiasi informazione sul servizio, rivolgersi ad AMAIE ENERGIA ESERVIZI SRL (Sede: Sanremo - Via Quinto Mansuino n. 12 - Numero verde 800 025 911 - email: portaaporta@amaie-energia.it).
3.1.C Modulistica e reclami
Suggerimenti e reclami
L’Amministrazione è a disposizione per accogliere eventuali suggerimenti e/o reclami riguardanti disservizi o il mancato rispetto degli impegni fissati nella Carta dei Servizi.
I reclami debbono essere presentati direttamente al protocollo generale del Comune di Santo Stefano al Mare oppure inviati tramite pec all'indirizzo santostefanoalmare.im@cert.legalmail.it.
3.1.D Calendario e orari raccolta
CENTRO DI RACCOLTA - VIA ORTASSI - SANTO STEFANO AL MARE
CALENDARIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PERIODO STANDARD (dal 16 settembre al 14 giugno, escluse festività natalizie e pasquali
CALENDARIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PERIODO ALTA STAGIONE (dal 15 giugno al 15 settembre)
CALENDARIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PERIODO FESTIVITA' PASQUALI (dal 31 marzo al 5 aprile)
CALENDARIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PERIODO FESTIVITA' NATALIZIE (dal 25 dicembre al 6 gennaio)
Il Centro di raccolta si trova in Via Ortassi, strada al confine fra Riva Ligure e S. Stefano al Mare, che si dirama dall'Aurelia SS verso monte.
I conferimenti al Centro di raccolta sono gratuiti per tutte le utenze domestiche del Comune di Santo Stefano al Mare se effettuati in conformità al Regolamento Comunale.
RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI, RAEE, SCARTI DA GIARDINAGGIO: i rifiuti ingombranti, i RAEE e gli scarti da giardinaggio possono essere gratuitamente conferiti presso il Centro di Raccolta gestito dalla soc. Amaie Energia e Servizi Srl di Vai Ortassi nel Comune di Santo Stefano al Mare oppure, con pagamento di un contributo, pari ad € 24,40 IVA inclusa (max 1 mc. o 5 pezzi), richiedendo il ritiro al domicilio al numero verde 800-025911.
RITIRO KIT PER RACCOLTA DIFFERENZIATA: il ritiro dei kit (sacchetti/contenitori/chiavi batteria) per la raccolta differenziata può essere effettuato presso la sede di Lungomare D'Albertis n. 73 (ex Comando Polizia Locale), previa prenotazione telefonica al numero 320 439 33 33, da effettuarsi esclusivamente nelle giornate del martedì e del giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
La raccolta differenziata è la corretta modalità di gestione dei rifiuti urbani - obbligatoria per legge – secondo la quale tutti i cittadini, enti, aziende e istituzioni devono separare preventivamente i rifiuti depositandoli negli appositi contenitori.
La raccolta differenziata viene essere effettuata su tutto il territorio del Comune di Santo Stefano al Mare con il servizio domiciliare (cosiddetto “porta a porta”).
Nel Comune di Santo Stefano al Mare la raccolta differenziata si effettua attraverso la separazione del rifiuto in 5 diverse frazioni contraddistinte con diversi colori:
CARTA
PLASTICA/LATTINE
VETRO
ORGANICO
RESIDUO SECCO (NON RICICLABILE)
RACCOLTA PANNOLINI E PANNOLONI
E' previsto un servizio speciale per la raccolta di pannolini e pannoloni, che verrà garantito a chi presenterà al Comune apposita istanza (modello allegato in calce) e dimostrerà la presenza nel proproio nucleo familiare di almeno un componente costretto all'utilizzo di tali presidi di ritenzione.
All'utente verrà consegnata una chiave da utilizzare per l'apertura dei cassonetti di colore rosso, collocati in diverse zone del territorio comunale e appositamente destinati.
RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI
I rifiuti ingombranti possono essere gratuitamente conferiti presso il Centro di Raccolta gestito dalla soc. Amaie Energia e Servizi Srl di Vai Ortassi nel Comune di Santo Stefano al Mare oppure, con pagamento di un contributo, pari ad € 24,40 IVA inclusa (max 1 mc. o 5 pezzi), richiedendo il ritiro al domicilio al numero verde 800-025911
RITIRO KIT PER RACCOLTA DIFFERENZIATA:
Il ritiro dei kit (sacchetti/contenitori/chiavi batteria) per la raccolta differenziata può essere effettuato presso la sede di Lungomare D'Albertis n. 73 (ex Comando Polizia Municipale), previa prenotazione telefonica al numero 320 439 33 33, da effettuarsi esclusivamente nelle giornate del martedì e del giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Il servizio di spazzamento previsto è di tipo manuale, meccanizzato o misto, a seconda della tipologia di area su cui è previsto l'intervento e dovrà essere effettuato nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico.
Nel dettaglio, le aree oggetto di spazzamento sono:
- strade e piazze
- parcheggi all'aperto pubblici e privati ad uso pubblico
- marciapiedi
- aiuole e aree verdi (rimozione di rifiuti casuali ed eccezionali)
- portici, gallerie e scalinate
- sottopassi o sovrapassaggi pedonali
- fermate dei mezzi pubblici di trasporto
- aree perimetrali ai monumenti
Il
servizio deve essere svolto con le seguenti modalità.
Periodo standard
Dal 16
settembre al 14 giugno, esclusi 15 giorni Feste Natale e 7 giorni Feste di
Pasqua
Spazzamento
manuale
Lavaggio
con idropulitrice
Spazzamento
meccanizzato
Centro storico
Strade pedonalizzate
6
giorni su 7
NO
NO
Lungomare
6
giorni su 7
NO
NO
Altre strade a sud
della Via Aurelia
6
giorni su 7
NO
1
giorno su 7
A
seconda delle esigenze (per ogni strada almeno 1 ogni 3 mesi)
Altre strade e
piazze
NO
NO
1
giorno su 7
(per
ogni strada almeno 1 ogni 3 mesi)
Periodo Alta Stagione
Dal 15
giugno al 15 settembre, compresi 15 giorni Feste Natale e 7 giorni Feste di
Pasqua
Spazzamento manuale
Lavaggio con idropulitrice
Spazzamento meccanizzato
Centro storico
Strade pedonalizzate
7 giorni su 7
1 giorno su 7
NO
Lungomare
7 giorni su 7
NO
NO
Altre strade a sud della Via Aurelia
6 giorni su 7
NO
1 giorno su 7
A seconda delle esigenze (per ogni strada
almeno 1 ogni 3 mesi)
Altre strade e piazze
NO
NO
1 giorno su 7
(per ogni strada almeno 1 ogni 3 mesi)
Nel periodo di Alta
Stagione il Gestore deve garantire il lavaggio settimanale della zona pedonale
del Centro Storico mediante l’utilizzo di una lavastrade o mezzo similare
dotato di idropulitrice, di dimensione idonea al passaggio.
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
UTENZA DOMESTICA DUE OCCUPANTI
UTENZA NON DOMESTICA - BAR, CAFFE' E PASTICCERIE1
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI) in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 639 e seguenti Legge 147/2013 aggiornato da ultimo dall’art.1, comma 780, Legge 160/2019.
La tassa è istituita a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 e s.m.i. ad oggetto: “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.”
La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, determinata sulla base del costo del servizio quantificato dal Piano Economico Finanziario.
Fino a quando, ai sensi di legge, non sarà realizzato l'interscambio dei dati relativi alle superfici degli immobili a destinazione ordinaria, la superficie assoggettabile al tributo è la superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
Per variazioni, cessazioni o nuove iscrizioni devono essere presentate le relative dichiarazioni e la modulistica può essere scaricata mediante il link che segue.
Regole di calcolo della tariffa
Per calcolare la TARI dovrai calcolare la quota fissa e la quota variabile, distinguendo se si tratta di un immobile ad uso domestico o non domestico.
Gli elementi utili per il calcolo TARI sono i seguenti:
1. superficie in metri quadri
2. periodo di riferimento
3. nucleo familiare
4. quota fissa
5. quota variabile
6. quota provinciale 5% dell’imponibile
Per utenze domestiche
La quota fissa della TARI si ottiene moltiplicando la superficie in metri quadri dell’immobile per la relativa tariffa fissa (determinata in base al numero di persone che occupano l’immobile, individuate secondo i ciriteri di cui all'art. 14 del regolamento comunale vigente in materia)) secondo la formula: METRI QUADRATI X TARIFFA FISSA.
La quota variabile della TARI è, invece, determinata dal Comune in base al numero di persone che occupano l’immobile, individuate secondo i ciriteri di cui all'art. 14 del regolamento comunale vigente in materia.
Le due quote vengono sommate e, al risultato ottenuto, viene applicato il tributo provinciale pari al 5% dell’imponibile.
Esempio
Consideriamo un nucleo composto da 3 componenti e abitazione di 100 m² su base annua (365 gg)
Ipotizziamo che il Comune abbia deliberato le seguenti tariffe:
· tariffa parte fissa:1,03965 euro
· tariffa parte variabile (considerando 3 componenti): 120,52945 euro
· quota provinciale: 5%
Secondo la modalità corretta di calcolo si ottiene:
Parte fissa TARI |
1,03965 € x 100 m² |
103,97 € |
Parte variabile TARI |
x 3 Componenti |
120,53 € |
Quota Provinciale |
0,05 x (103,97 + 120,53) |
11,23 € |
Totale TARI |
103,97 + 120,53 + 11,23 |
235,73 € |
Totale Arrotondato |
236,00 € |
Per utenze non domestiche
La quota fissa della TARI si ottiene moltiplicando la superficie in metri quadri dell’immobile per la relativa tariffa fissa, secondo la formula: METRI QUADRATI X TARIFFA FISSA.
La quota variabile della TARI si ottiene moltiplicando la superficie in metri quadri dell’immobile per la relativa tariffa variabile, secondo la formula: METRI QUADRATI X TARIFFA VARIABILE.
Le due quote vengono sommate e, al risultato ottenuto, viene applicato il tributo provinciale pari al 5% dell’imponibile.
Esempio
Consideriamo un negozio di abbigliamento di 100 m², categoria di appartenenza 10 su base annua (365 gg)
Ipotizziamo che il Comune abbia deliberato le seguenti tariffe:
· tariffa parte fissa: 0,47026 euro
· tariffa parte variabile (considerando la categoria di appartenenza): 2,71197 euro
· quota provinciale: 5%
Secondo la modalità corretta di calcolo si ottiene:
Parte fissa TARI |
0,47026 € x 100 m² |
47,03 € |
Parte variabile TARI |
2,71197 € x 100 m² |
271,20 € |
Quota Provinciale |
0,05 x (47,03 + 271,20) |
15,91 € |
Totale TARI |
47,03 + 271,20 + 15,91 |
334,14 € |
Totale Arrotondato |
334,00 € |
Imposte applicabili
Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) è un tributo istituito dal Legislatore a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina e il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, la difesa e valorizzazione del suolo. esso trova spazio nell'avviso di pagamento trasmesso dal Comune ed è calcolato nella misura del 5% dell'importo complessivamente dovuto a titolo TARI. l'art. 1 co. 666 della Legge 147/2013 ha confermato l'applicazione del tributo ex art. 19 D. Lgs. 5041992 anche in vigenza di TARI.
Riduzioni varie
Per eventuali riduzioni è possibile consultare gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 del Regolamento per la disciplina delle Tassa comunale sui Rifiuti (TARI).
Riduzioni per adesione al compostaggio domestico
Il Compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d’erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall’attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.
Si definisce «autocompostaggio» o «compostaggio domestico» il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio pubblico, ma accumulati direttamente dall’utente in apposite compostiere.
L'adesione al compostaggio domestico è su base volontaria. Gli utenti che intendono aderirvi e che non hanno mai usufruito della relativa riduzione del tributo TARI, devono presentare istanza al Comune entro il 30 novembre di ogni anno, utilizzando il modello, di cui si allega fac simile e disponibile sul sito del Comune di Santo Stefano al Mare.
i requisiti soggettivi per poter presentare l'istanza di adesione sono precisari nel "REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTIO" in seguito allegato.
La riduzione tariffaria è fissata nella misura stabilita dal “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI", sarà applicata a tutto il periodo di pratica del compostaggio domestico ed è materialmente riconosciuta nella prima emissione utile del ruolo di riscossione della TARI a partire dall’accettazione dell’istanza.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Nelle more dell'approvazione del relativo decreto di attuazione, allo stato attuale non sono previste riduzioni ex quo
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
- In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento del tributo, si applica la sanzione del 30% dell’imposta dovuta, ovvero della differenza d’imposta dovuta, ovvero dell’imposta tardivamente versata.
-
E’ consentita la regolarizzazione degli omessi o parziali versamenti della TARI, a condizione che il tributo non risulti già accertato, nei seguenti termini:
- se viene effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione ordinari con il ravvedimento operoso applicato alla TARI si riduce allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo dell’1,4% in caso di 14 giorni di ritardo. Questo è il cosiddetto ravvedimento sprint;
- dal 15° giorno di ritardo fino al 30° giorno la sanzione si applica nella misura fissa dell’1,5%, pari ad a 1/10 della sanzione ordinaria (ravvedimento breve);
- dal 31° al 90° giorno la sanzione è dell’1,67%, pari a 1/9 (ravvedimento medio);
- oltre 90 giorni dalla scadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 3,75%, pari a 1/8 (ravvedimento lungo);
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quella nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione prevista è pari al 4,29%, pari a 1/7 della sanzione (ravvedimento lunghissimo);
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 5%, pari a 1/6 della sanzione (ravvedimento ultrabiennale).
-
-
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Al fine di facilitare gli adempimenti relativi la propria posizione tributaria, il contribuente può presentare la denuncia di iscrizione/variazione/cessazione anche attraverso, anche inviando una mail ai seguenti indirizzi
- PEC: tributi.santostefanoalmare@legalmail.it
- e-mail: tributi@comune.santostefanoalmare.im.it
I
3.1.R Documenti di riscossione online
Al fine di ottenere i documenti di riscossione online il contribuente può accedere al Portale del Contribuente, utilizzando il link sottostante.
In alternativa, sarà possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi:
- telefono: 0184 486488 interno 3
- e.mail: tributi@comune.santostefanoalmare.im.it
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
Alle utenze domestiche sono applicate le seguenti tariffe medie:
PARTE FISSA € 1,058903
PARTE VARIABILE € 132,2691
Si rinvia alla sezione "3.1j REGOLE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA" per quanto concerne i corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
3.1.X Rateizzazione degli Importi
E' garantita, previa specifica richiesta, la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Articolo 22 del presente regolamento, con la sola esclusione delle fattispecie di cui al comma 8, a:
a) gli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai soli documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni
La richiesta di ulteriore rateazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una sogli minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il Comune, nella sua veste di gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti di applicare condizioni migliorative indipendentemente dall’importo dovuto. Per i criteri e termini della rateazione si rimanda all’art.3 del vigente regolamento per la dilazione dei tributi comunali arretrati.
Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate saranno maggiorate:
a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa ovverossia dalla misura fissata dal Comune ai sensi dell’art.1, comma 165 della L. n.296/2006
Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 del presente articolo non possono essere applicati qualora la soglia di cui comma 1 lettera c) del presente articolo, sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione dei documenti di riscossione per cause imputabili al Comune.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
1. I soggetti passivi del tributo
devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e
in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la
sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il
modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o
riduzioni. Le dichiarazioni previste dal presente articolo costituiscono
richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio per il rispetto
delle prescrizioni regolatorie per la qualità del servizio. La dichiarazione
iniziale (attivazione del servizio) deve essere presentata dal contribuente al
gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (ufficio
tributi comunale) entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del
possesso o della detenzione, a mezzo posta (raccomandata a.r.), via e-mail o
mediante sportello fisico e online accessibile dalla home page del sito
internet del Comune o raggiungibile tramite applicazioni dedicate, compilando
l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in
modalità anche stampabile, disponibile presso lo sportello dell’ufficio
tributi, ovvero compilabile on line.
2. Per la dichiarazione iniziale deve
essere utilizzato esclusivamente il modello predisposto dal Comune e
nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere
presentata anche da uno solo dei possessori o detentori e deve essere
debitamente sottoscritta con firma autografa o digitale a seconda della
modalità di presentazione utilizzata dal contribuente, allegando fotocopia del
documento d’identità. La denuncia si intende presentata se inviata a mezzo
posta alla data di spedizione, se presenta tramite consegna allo sportello fisico
alla data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta, mentre se
trasmessa in via telematica alla data di inserimento nel sistema informativo
del Comune o la data di invio se trasmessa tramite posta elettronica.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione, (richiesta di variazione del servizio) utilizzando l’apposito modulo entro il termine di 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione ed ha effetti dalla medesima data. Al fine di semplificare gli adempimenti del contribuente non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. La dichiarazione di cessazione, (richiesta di cessazione) deve essere presentata al Comune entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la causa di cessazione ed ha effetti sull’obbligazione tributaria per come disciplinato dal comma 8 del presente articolo. Le modalità di presentazione della dichiarazione di variazione e di cessazione sono le stesse previste per la dichiarazione iniziale di cui al comma 2 del presente articolo.
5. La dichiarazione originaria, di variazione e/o di cessazione deve contenere, oltre al recapito postale, di posta elettronica (o fax) al quale inviare la dichiarazione, i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a) Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d) Numero degli occupanti i locali ivi compresi i dimoranti non residenti;
e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000.
La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC presente nell’elenco INIPEC;
b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e) Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali e di quella produttiva di rifiuti urbani
f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000.
La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
5. La dichiarazione deve essere sottoscritta, in via autografa o digitalmente a seconda della modalità di presentazione utilizzata dal contribuente:
a) per le utenze domestiche: dall’intestatario scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo (proprietario, usufruttuario, comodatario, affittuario). In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti;
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, al fine di semplificare gli oneri del contribuente, l’ufficio comunale provvede d’ufficio alla volturazione dell’utenza in capo ad uno dei soggetti già facenti parte del nucleo familiare già convivente del soggetto deceduto, prediligendo l’intestazione al coniuge superstite convivente, rispetto agli altri componenti. Qualora per l’utenza o utenze intestate al de cuius non si sia la presenza di soggetti coobbligati quali detentori, gli eredi che hanno acquistato l’immobile per successione provvedono entro i termini di legge alla dovuta denuncia ai sensi del presente articolo. La dichiarazione in caso di comunione ereditaria, può essere effettuata da uno degli eredi.
7. Al fine del rispetto della regolazione della qualità del servizio e di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al precedente periodo del presente comma 7 possono essere fornite all’utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cu l’utente ne richieda copia cartacea.
8. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell’applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.
9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica, sul primo anno d'imposta, la sanzione amministrativa del 100%.
In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica sul primo anno d’imposta la sanzione amministrativa del 50% .