Trasparenza Rifiuti Santo Stefano al Mare
Trasparenza Rifiuti Santo Stefano al Mare

Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Santo Stefano al Mare

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Trasparenza Rifiuti Santo Stefano al Mare
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade

Per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, contattare l'Ufficio Tributi (Sede:  Santo Stefano al Mare - Lungomare D'Albertis n. 4 - Tel. 0184 486488 -Numero verde 800 422 205 - email: tributi@comune.santostefanoalmare.im.it).


Per informazioni in merito alla gestione della raccolta dei rifiuti, segnalazioni, prenotazione servizi, ad esempio ritiro ingombranti e per qualsiasi informazione sul servizio, rivolgersi ad AMAIE ENERGIA ESERVIZI SRL (Sede: Sanremo - Via Quinto Mansuino n. 12 - Numero verde 800 025 911 - email: portaaporta@amaie-energia.it).

Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile

Suggerimenti e  reclami

L’Amministrazione è a disposizione per accogliere eventuali suggerimenti e/o reclami riguardanti disservizi o il mancato rispetto degli impegni fissati nella Carta dei Servizi.

Il personale di sportello è adeguatamente formato per assistere l’utente nella presentazione di una segnalazione, un reclamo o un ricorso.
La segnalazione di problemi o suggerimenti pe ril miglioramento del servizio può essre fatta in forma verbale per telefono (0184 486488) o presso un qualsiasi sportello ottenendo riscontro immediato. Per avere riscontro scritto a quanto segnalato il cittadino è invece invitato a formalizzare la segnalazione.
Il reclamo  deve essere formulato in forma precisa, per iscritto e con tutte le informazioni necessarie per individuare il problema e facilitare l’accertamento di quanto segnalato, utilizzando il modello qui allegato.

I reclami debbono essere presentati direttamente al protocollo generale del Comune di Santo Stefano al Mare oppure inviati tramite pec all'indirizzo santostefanoalmare.im@cert.legalmail.it.


Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
CENTRO DI RACCOLTA - VIA ORTASSI - SANTO STEFANO AL MARE
lunedì:
8:00-12:00
martedì:
8:00-12:00/15:00-18:00
mercoledì:
8:00-12:00
giovedì:
8:00-12:00
venerdì:
8:00-11:00/15:00-18:00
sabato:
13:00-19:00
domenica:
15:00-18:00
CALENDARIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PERIODO STANDARD (dal 16 settembre al 14 giugno, escluse festività natalizie e pasquali
lunedì:
ORGANICO
martedì:
PLASTICA/LATTINE
mercoledì:
VETRO
giovedì:
SECCO
venerdì:
ORGANICO
sabato:
CARTA
domenica:
//
CALENDARIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PERIODO ALTA STAGIONE (dal 15 giugno al 15 settembre)
lunedì:
ORGANICO - SECCO
martedì:
PLASTICA/LATTINE
mercoledì:
VETRO - ORGANICO
giovedì:
SECCO
venerdì:
ORGANICO - PLATICA/LATTINE
sabato:
CARTA
domenica:
//
CALENDARIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PERIODO FESTIVITA' PASQUALI (dal 31 marzo al 5 aprile)
lunedì:
ORGANICO - SECCO
martedì:
PALSTICA/LATTINE
mercoledì:
VETRO - ORGANICO
giovedì:
SECCO
venerdì:
ORGANICO - PLASTICA/LATTINE
sabato:
CARTA
domenica:
//
CALENDARIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PERIODO FESTIVITA' NATALIZIE (dal 25 dicembre al 6 gennaio)
lunedì:
ORGANICO - SECCO
martedì:
PLASTICA/LATTINE
mercoledì:
VETRO - ORGANICO
giovedì:
SECCO
venerdì:
ORGANICO - PLASTICA/LATTINE
sabato:
CARTA
domenica:
//

Il Centro di raccolta si trova in Via Ortassi, strada al confine fra Riva Ligure e S. Stefano al Mare, che si dirama dall'Aurelia SS verso monte.

I conferimenti al Centro di raccolta sono gratuiti per tutte le utenze domestiche del Comune di Santo Stefano al Mare se effettuati in conformità al Regolamento Comunale.


RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI, RAEE, SCARTI DA GIARDINAGGIO: i rifiuti ingombranti, i RAEE e gli scarti da giardinaggio possono essere gratuitamente conferiti presso il Centro di Raccolta gestito dalla soc. Amaie Energia e Servizi Srl di Vai Ortassi nel Comune di Santo Stefano al Mare oppure, con pagamento di un contributo, pari ad € 24,40 IVA inclusa (max 1 mc. o 5 pezzi), richiedendo il ritiro al domicilio al numero verde 800-025911.


RITIRO KIT PER RACCOLTA DIFFERENZIATA: il ritiro dei kit (sacchetti/contenitori/chiavi batteria) per la raccolta differenziata può essere effettuato presso la sede di Lungomare D'Albertis n. 73 (ex Comando Polizia Locale), previa prenotazione telefonica al numero 320 439 33 33, da effettuarsi esclusivamente nelle giornate del martedì e del giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.


Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Attualmente non sono previste campagne straordinarie di raccolta rifiuti urbani
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto

La raccolta differenziata è la corretta modalità di gestione dei rifiuti urbani - obbligatoria per legge – secondo la quale tutti i cittadini, enti, aziende e istituzioni devono separare preventivamente i rifiuti depositandoli negli appositi contenitori.

La raccolta differenziata viene essere effettuata su tutto il territorio del Comune di Santo Stefano al Mare con il servizio domiciliare (cosiddetto “porta a porta”). 

Nel Comune di Santo Stefano al Mare la raccolta differenziata si effettua attraverso la separazione del rifiuto in 5 diverse frazioni contraddistinte con diversi colori:

CARTA 

PLASTICA/LATTINE

VETRO

ORGANICO

RESIDUO SECCO (NON RICICLABILE)


RACCOLTA PANNOLINI E PANNOLONI

E' previsto un servizio speciale per la raccolta di pannolini e pannoloni, che verrà garantito a chi presenterà al Comune apposita istanza (modello allegato in calce) e dimostrerà la presenza nel proproio nucleo familiare di almeno un componente costretto all'utilizzo di tali presidi di ritenzione. 

All'utente verrà consegnata una chiave da utilizzare per l'apertura dei cassonetti di colore rosso, collocati in diverse zone del territorio comunale e appositamente destinati.


RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI


I rifiuti ingombranti possono essere gratuitamente conferiti presso il Centro di Raccolta gestito dalla soc. Amaie Energia e Servizi Srl di Vai Ortassi nel Comune di Santo Stefano al Mare oppure, con pagamento di un contributo, pari ad € 24,40 IVA inclusa (max 1 mc. o 5 pezzi), richiedendo il ritiro al domicilio al numero verde 800-025911

RITIRO KIT PER RACCOLTA DIFFERENZIATA:
Il ritiro dei kit (sacchetti/contenitori/chiavi batteria) per la raccolta differenziata può essere effettuato presso la sede di Lungomare D'Albertis n. 73 (ex Comando Polizia Municipale), previa prenotazione telefonica al numero 320 439 33 33, da effettuarsi esclusivamente nelle giornate del martedì e del giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.



Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Con la carta dei servizi di igiene urbana il Comune di Santo Stefano al Mare e AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL  presentano in maniera chiara le modalità del servizio erogato in città e gli strumenti per poter interloquire in maniera rapida ed efficace con l’azienda.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta

Il servizio di spazzamento previsto è di tipo manuale, meccanizzato o misto, a seconda della tipologia di area su cui è previsto l'intervento e dovrà essere effettuato nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico.

Nel dettaglio, le aree oggetto di spazzamento sono:

  • strade e piazze
  • parcheggi all'aperto pubblici e privati ad uso pubblico
  • marciapiedi
  • aiuole e aree verdi (rimozione di rifiuti casuali ed eccezionali)
  • portici, gallerie e scalinate
  • sottopassi o sovrapassaggi pedonali
  • fermate dei mezzi pubblici di trasporto
  • aree perimetrali ai monumenti

Il servizio deve essere svolto con le seguenti modalità.

Periodo standard

Dal 16 settembre al 14 giugno, esclusi 15 giorni Feste Natale e 7 giorni Feste di Pasqua


Spazzamento manuale

Lavaggio con idropulitrice

Spazzamento meccanizzato

Centro storico

Strade pedonalizzate

6 giorni su 7

NO

NO

Lungomare

6 giorni su 7

NO

NO

Altre strade a sud della Via Aurelia

6 giorni su 7

NO

1 giorno su 7

A seconda delle esigenze (per ogni strada almeno 1 ogni 3 mesi)

Altre strade e piazze

NO

NO

1 giorno su 7

(per ogni strada almeno 1 ogni 3 mesi)



Periodo Alta Stagione

Dal 15 giugno al 15 settembre, compresi 15 giorni Feste Natale e 7 giorni Feste di Pasqua


Spazzamento manuale

Lavaggio con idropulitrice

Spazzamento meccanizzato

Centro storico

Strade pedonalizzate

7 giorni su 7

1 giorno su 7

NO

Lungomare

7 giorni su 7

NO

NO

Altre strade a sud della Via Aurelia

6 giorni su 7

NO

1 giorno su 7

A seconda delle esigenze (per ogni strada almeno 1 ogni 3 mesi)

Altre strade e piazze

NO

NO

1 giorno su 7

(per ogni strada almeno 1 ogni 3 mesi)


Nel periodo di Alta Stagione il Gestore deve garantire il lavaggio settimanale della zona pedonale del Centro Storico mediante l’utilizzo di una lavastrade o mezzo similare dotato di idropulitrice, di dimensione idonea al passaggio.

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
UTENZA DOMESTICA DUE OCCUPANTI
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 197,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,94339
Tariffa variabile: € 93,74513
Quota fissa: € 0,94339 * 100 * (365/365) = € 94,34
Quota variabile: € 93,74513 * (365/365) = € 93,75
Totale imposta: € 94,34 + € 93,75 = € 188,08
Totale: € 188,08 + 5 % = € 197,49
Totale arrotondato: € 197,00
UTENZA NON DOMESTICA - BAR, CAFFE' E PASTICCERIE1
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 1401,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,96753
Tariffa variabile: € 11,37424
Quota fissa: € 1,96753 * 100 * (365/365) = € 196,75
Quota variabile: € 11,37424 * 100 * (365/365) = € 1.137,42
Totale imposta: € 196,75 + € 1.137,42 = € 1.334,18
Totale: € 1.334,18 + 5 % = € 1.400,89
Totale arrotondato: € 1401,00


A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI)  in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 639 e seguenti Legge 147/2013 aggiornato da ultimo dall’art.1, comma 780, Legge 160/2019.


La tassa è istituita a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.


La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 e s.m.i. ad oggetto: “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.”


La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, determinata sulla base del costo del servizio quantificato dal Piano Economico Finanziario.


Fino a quando, ai sensi di legge, non sarà realizzato l'interscambio dei dati relativi alle superfici degli immobili a destinazione ordinaria, la superficie assoggettabile al tributo è la superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.


Per variazioni, cessazioni o nuove iscrizioni devono essere presentate le relative dichiarazioni e la modulistica può essere scaricata mediante il link che segue.

Regole di calcolo della tariffa


Per calcolare la TARI dovrai calcolare la quota fissa e la quota variabile, distinguendo se si tratta di un immobile ad uso domestico o non domestico.

Gli elementi utili per il calcolo TARI sono i seguenti:

1.   superficie in metri quadri

2.   periodo di riferimento

3.   nucleo familiare

4.   quota fissa

5.   quota variabile

6.   quota provinciale 5% dell’imponibile

 

Per utenze domestiche

La quota fissa della TARI si ottiene moltiplicando la superficie in metri quadri dell’immobile per la relativa tariffa fissa (determinata in base al numero di persone che occupano l’immobile, individuate secondo i ciriteri di cui all'art. 14 del regolamento comunale vigente in materia)) secondo la formula: METRI QUADRATI X TARIFFA FISSA.

La quota variabile della TARI è, invece, determinata dal Comune in base al numero di persone che occupano l’immobile, individuate secondo i ciriteri di cui all'art. 14 del regolamento comunale vigente in materia.

Le due quote vengono sommate e, al risultato ottenuto, viene applicato il tributo provinciale pari al 5% dell’imponibile.

Esempio

Consideriamo un nucleo composto da 3 componenti e abitazione di 100 m² su base annua (365 gg)

Ipotizziamo che il Comune abbia deliberato le seguenti tariffe:

·          tariffa parte fissa:1,03965 euro

·          tariffa parte variabile (considerando 3 componenti): 120,52945 euro

·          quota provinciale: 5%

Secondo la modalità corretta di calcolo si ottiene:

Parte fissa TARI

1,03965 € x 100 m²

103,97 €

Parte variabile TARI

x 3 Componenti

120,53 €

Quota Provinciale

0,05 x (103,97 + 120,53)

11,23 €

Totale TARI

103,97 + 120,53 + 11,23

235,73 €

Totale Arrotondato

236,00 €

Per utenze non domestiche

La quota fissa della TARI si ottiene moltiplicando la superficie in metri quadri dell’immobile per la relativa tariffa fissa, secondo la formula: METRI QUADRATI X TARIFFA FISSA.

La quota variabile della TARI si ottiene moltiplicando la superficie in metri quadri dell’immobile per la relativa tariffa variabile, secondo la formula: METRI QUADRATI X TARIFFA VARIABILE.

Le due quote vengono sommate e, al risultato ottenuto, viene applicato il tributo provinciale pari al 5% dell’imponibile.

Esempio

Consideriamo un negozio di abbigliamento di 100 m², categoria di appartenenza 10 su base annua (365 gg)

Ipotizziamo che il Comune abbia deliberato le seguenti tariffe:

·          tariffa parte fissa: 0,47026 euro

·          tariffa parte variabile (considerando la categoria di appartenenza): 2,71197 euro

·          quota provinciale: 5%

Secondo la modalità corretta di calcolo si ottiene:

Parte fissa TARI

0,47026 € x 100 m²

47,03 €

Parte variabile TARI

2,71197 € x 100 m²

271,20 €

Quota Provinciale

0,05 x (47,03 + 271,20)

15,91 €

Totale TARI

47,03 + 271,20 + 15,91

334,14 €

Totale Arrotondato

334,00 €



Imposte applicabili

Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) è un tributo istituito dal Legislatore a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina e il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, la difesa e valorizzazione del suolo. esso trova spazio nell'avviso di pagamento trasmesso dal Comune ed è calcolato nella misura del 5% dell'importo complessivamente dovuto a titolo TARI. l'art. 1 co. 666 della Legge 147/2013 ha confermato l'applicazione del tributo ex art. 19 D. Lgs. 5041992 anche in vigenza di TARI.

Riduzioni varie

Per eventuali riduzioni è possibile consultare gli articoli 16, 17, 18, 19  e 20 del Regolamento per la disciplina delle Tassa comunale sui Rifiuti (TARI).



Riduzioni per adesione al compostaggio domestico

Il Compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d’erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall’attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.

Si definisce «autocompostaggio» o «compostaggio domestico» il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio pubblico, ma accumulati direttamente dall’utente in apposite compostiere.

L'adesione al compostaggio domestico è su base volontaria. Gli utenti che intendono aderirvi e che non hanno mai usufruito della relativa riduzione del tributo TARI, devono presentare istanza al Comune entro il 30 novembre di ogni anno, utilizzando il modello, di cui si allega fac simile e disponibile sul sito del Comune di Santo Stefano al Mare.

i requisiti soggettivi per poter presentare l'istanza di adesione sono precisari nel "REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTIO" in seguito allegato.

La riduzione tariffaria è fissata nella misura stabilita dal “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI", sarà applicata a tutto il periodo di pratica del compostaggio domestico ed è materialmente riconosciuta nella prima emissione utile del ruolo di riscossione della TARI a partire dall’accettazione dell’istanza. 



Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2021)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 1.379,09 t
Cluster: Comuni in zone litoranee con basso livello di benessere - € 62,2254
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 69,3%
Fattori di contesto del comune: € 58,2534791483554
Economie e diseconomie di scala: € 0,96882
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 0
Impianti di trattamento meccanico biologico: 5
Discariche: 7
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 14,55 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 0,00 %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 10,20 %
Rifiuti smaltiti in discarica: 51,27 %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

Nelle more dell'approvazione del relativo decreto di attuazione, allo stato attuale non sono previste riduzioni ex quo




Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
DOVE PAGARE? Presso gli uffici postali, gli sportelli bancari e gli sportelli della riscossione dotati di terminali elettronici idonei
PagoPA
Costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto
DOVE PAGARE? Lista dei canali di pagamento su www.pagopa.gov.it
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
Unica
16/09/2023
100,00%
Rata
Entro il
%
1° rata
16/06/2023
33,33%
2° rata
16/09/2023
33,33%
3° rata
16/12/2023
33,33%
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto


  • In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento del tributo, si applica la sanzione del 30% dell’imposta dovuta, ovvero della differenza d’imposta dovuta, ovvero dell’imposta tardivamente versata.
  • E’ consentita la regolarizzazione degli omessi o parziali versamenti della TARI, a condizione che il tributo non risulti già accertato, nei seguenti termini:
    • se viene effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione ordinari con il ravvedimento operoso applicato alla TARI si riduce allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo dell’1,4% in caso di 14 giorni di ritardo. Questo è il cosiddetto ravvedimento sprint;
    • dal 15° giorno di ritardo fino al 30° giorno la sanzione si applica nella misura fissa dell’1,5%, pari ad a 1/10 della sanzione ordinaria (ravvedimento breve);
    • dal 31° al 90° giorno la sanzione è dell’1,67%, pari a 1/9 (ravvedimento medio);
    • oltre 90 giorni dalla scadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 3,75%, pari a 1/8 (ravvedimento lungo);
    • oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quella nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione prevista è pari al 4,29%, pari a 1/7 della sanzione (ravvedimento lunghissimo);
    • oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 5%, pari a 1/6 della sanzione (ravvedimento ultrabiennale).
    Le somme dovute a titolo d’imposta, vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.



Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

Al fine di facilitare gli adempimenti relativi la propria posizione tributaria, il contribuente può presentare la denuncia di iscrizione/variazione/cessazione anche attraverso, anche inviando una mail ai seguenti indirizzi
              - PEC: tributi.santostefanoalmare@legalmail.it

              - e-mail: tributi@comune.santostefanoalmare.im.it



I

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

Al fine di ottenere i documenti di riscossione online il contribuente può accedere al Portale del Contribuente, utilizzando il link sottostante. 

In alternativa, sarà possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi:

- telefono: 0184 486488 interno 3

- e.mail: tributi@comune.santostefanoalmare.im.it



Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Santo Stefano al Mare è collocato all'interno dello Schema regolatore I
Considerato quanto disposto con Deliberazione 15/2022 in relazione alla regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, preso atto dello schema regolatorio asimmetrico e graduale predisposto da ARERA nella suddetta Deliberazione, l’EGATO di Sanremo (Ente Gestione Ambito Territoriale Ottimale), in veste di Ente territorialmente competente, ha individuato, come indicato dall’art. 3, comma 1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il posizionamento della gestione nella schema regolatorio I, sulla base del livello qualitativo di partenza e in ragione delle prestazioni previste nel vigente contratto di servizio
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
Avendo l’Ente territorialmente competente optato per lo schema regolatorio I di cui sopra, il Comune non è soggetto, secondo quando disposto da ARERA, rispettivamente al secondo e terzo comma, art. 3 del TQRIF, a standard di qualità generale ma esclusivamente a obblighi di servizio di cui all’APPENDICE 1 del TQRIF
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.

Alle utenze domestiche sono applicate le seguenti tariffe medie:

PARTE FISSA € 1,058903

PARTE VARIABILE € 132,2691


Si rinvia alla sezione "3.1j REGOLE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA" per quanto concerne i corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.

Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

E' garantita, previa specifica richiesta, la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Articolo 22 del presente regolamento, con la sola esclusione delle fattispecie di cui al comma 8, a:

a) gli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;

c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai soli documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni


La richiesta di ulteriore rateazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.


L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una sogli minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il Comune, nella sua veste di gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti di applicare condizioni migliorative indipendentemente dall’importo dovuto. Per i criteri e termini della rateazione si rimanda all’art.3 del vigente regolamento per la dilazione dei tributi comunali arretrati.

Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate saranno maggiorate:

a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;

b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa ovverossia dalla misura fissata dal Comune ai sensi dell’art.1, comma 165 della L. n.296/2006


Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 del presente articolo non possono essere applicati qualora la soglia di cui comma 1 lettera c) del presente articolo, sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione dei documenti di riscossione per cause imputabili al Comune.


Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

1.   I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le dichiarazioni previste dal presente articolo costituiscono richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio per il rispetto delle prescrizioni regolatorie per la qualità del servizio. La dichiarazione iniziale (attivazione del servizio) deve essere presentata dal contribuente al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (ufficio tributi comunale) entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione, a mezzo posta (raccomandata a.r.), via e-mail o mediante sportello fisico e online accessibile dalla home page del sito internet del Comune o raggiungibile tramite applicazioni dedicate, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso lo sportello dell’ufficio tributi, ovvero compilabile on line.                                                

2.   Per la dichiarazione iniziale deve essere utilizzato esclusivamente il modello predisposto dal Comune e nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori e deve essere debitamente sottoscritta con firma autografa o digitale a seconda della modalità di presentazione utilizzata dal contribuente, allegando fotocopia del documento d’identità. La denuncia si intende presentata se inviata a mezzo posta alla data di spedizione, se presenta tramite consegna allo sportello fisico alla data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta, mentre se trasmessa in via telematica alla data di inserimento nel sistema informativo del Comune o la data di invio se trasmessa tramite posta elettronica.

4.   Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione, (richiesta di variazione del servizio) utilizzando l’apposito modulo entro il termine di 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione ed ha effetti dalla medesima data. Al fine di semplificare gli adempimenti del contribuente non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. La dichiarazione di cessazione, (richiesta di cessazione) deve essere presentata al Comune entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la causa di cessazione ed ha effetti sull’obbligazione tributaria per come disciplinato dal comma 8 del presente articolo. Le modalità di presentazione della dichiarazione di variazione e di cessazione sono le stesse previste per la dichiarazione iniziale di cui al comma 2 del presente articolo.

5.   La dichiarazione originaria, di variazione e/o di cessazione deve contenere, oltre al recapito postale, di posta elettronica (o fax) al quale inviare la dichiarazione, i seguenti elementi:

Utenze domestiche

a)    Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

b)    Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

c)     Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;

d)    Numero degli occupanti i locali ivi compresi i dimoranti non residenti;

e)     Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

f)      Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000.

La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

a)      Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC presente nell’elenco INIPEC;

b)      Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

c)       Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;

d)      Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

e)      Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali e di quella produttiva di rifiuti urbani

f)       Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000.

La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

5.   La dichiarazione deve essere sottoscritta, in via autografa o digitalmente a seconda della modalità di presentazione utilizzata dal contribuente:

a)      per le utenze domestiche: dall’intestatario scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo (proprietario, usufruttuario, comodatario, affittuario). In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti;

b)      per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;

c)       per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

6.   In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, al fine di semplificare gli oneri del contribuente, l’ufficio comunale provvede d’ufficio alla volturazione dell’utenza in capo ad uno dei soggetti già facenti parte del nucleo familiare già convivente del soggetto deceduto, prediligendo l’intestazione al coniuge superstite convivente, rispetto agli altri componenti. Qualora per l’utenza o utenze intestate al de cuius non si sia la presenza di soggetti coobbligati quali detentori, gli eredi che hanno acquistato l’immobile per successione provvedono entro i termini di legge alla dovuta denuncia ai sensi del presente articolo. La dichiarazione in caso di comunione ereditaria, può essere effettuata da uno degli eredi.

7.   Al fine del rispetto della regolazione della qualità del servizio e di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al precedente periodo del presente comma 7 possono essere fornite all’utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cu l’utente ne richieda copia cartacea.

8.   La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell’applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

9.   In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.

10.   Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica, sul primo anno d'imposta, la sanzione amministrativa del 100%.

In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica sul primo anno d’imposta la sanzione amministrativa del 50% .