Trasparenza Rifiuti Senago
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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Senago

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Trasparenza Rifiuti Senago
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade

L'ufficio Tributi è aperto al pubblico nei seguenti giorni:

                                           

-  lunedì - mercoledì-venerdì : dalle ore 8.30 alle ore 12.00
-  martedì e giovedì  dalle 16.00 alle 18.00

-  giovedì: mattina  SOLO SU APPUNTAMENTO dalle ore 8.30 alle ore 12.00 - 

TELEFONO: 0299083236 MAIL: TRIBUTI@COMUNE.SENAGO.MI.IT  / SERVIZIORIFIUTI@COMUNE.SENAGO.MI.IT



Dal 1 luglio 2020, mediante "affidamento in house"  il servizio di igiene urbana del Comune di Senago è gestito alla società SERVIZI COMUNALI s.p.a. 

Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
  • Per l’invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, contattare l’Ufficio Tributi  ai seguenti numeri telefonici tel. 0299083236,242,284,262 - mail: tributi@comune.senago.mi.it / serviziorifiuti@comune.senago.mi.it
    Orario apertura al pubblico

     lunedì- mercoledì-venerdì : dalle ore 8.30 alle ore 12.00
    - martedì e giovedì  dalle 16.00 alle 18.00

    - giovedì : mattina  SOLO SU APPUNTAMENTO dalle ore 8.30 alle ore 12.00 - 



  • Per informazioni in merito alla gestione della raccolta dei rifiuti, segnalazioni, prenotazione servizi, ad esempio ritiro ingombranti e per qualsiasi informazione sul servizio, rivolgersi al numero di Servizi Comunali S.p.a.” ai relativi recapiti:
  • SEGNALAZIONI, RECLAMI E  RITIRO INGOMBRANTI:    800.452.616

  • INFORMAZIONI:                                                                                                                                                                                                                                                     - Servizi Comunali S.p.a. Tel. 035914122, mail divisione.ambiente@servizicomunali.it info@servizicomunali.it




Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile

Per  segnalazioni, reclami, informazioni è attivo il numero verde 800.452.616 della gestore affidatario Servizi Comunali s.p.a.


Inoltre, è possibile contattare il servizio ecologia del Comune di Senago chiamando il numero 0299083256 – 232 o scrivendo a:  ecologia@comune.senago.mi.it oppure alla mail serviziorifiuti@comune.swenago.mi.it


Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione

SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA


Il territorio di Senago è suddiviso in tre zone (c.d. zona azzurra, zona arancione e zona verde), in base alle vie. 

Il servizio di raccolta è effettuato lungo tutto il territorio comunale presso ogni utenza con il sistema c.d. “porta a porta”, mediante l’asportazione di sacchi trasparenti e/o lo svuotamento di appositi contenitori carrellati (capacità variabile da lt.120 a lt. 1.100).

Per le raccolte a domicilio occorre esporre il rifiuto in modo ordinato, a bordo strada, entro le ore 6,00 del giorno di raccolta e non prima delle ore 20,00 del giorno precedente la raccolta;

Le raccolte nei giorni festivi sono puntualmente descritte nel calendario ecologico (Il servizio di raccolta dei rifiuti viene sospeso generalmente nelle seguenti giornate festive: 1 gennaio, 1 maggio,  25 dicembre. I giorni di sospensione del servizio vengono recuperati nella prima giornata feriale).


PIATTAFORMA ECOLOGICA

La piattaforma ecologica di Senago, sita in via De Gasperi n. 15


Orario invernale (ora solare):
Dal lunedì al sabato: 8.30 – 12.00
Martedì, giovedì, venerdì, sabato: anche nel pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00.

Orario estivo (ora legale):
Dal lunedì al sabato: 8.30 – 12.00
Martedì, giovedì, venerdì, sabato: anche nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.

MODALITA’ DI ACCESSO:

Utenze domestiche: tutti i residenti nel Comune di Senago, in possesso di carta d´identità o altro documento equivalente.

Utenze non domestiche: unicamente se iscritte e autorizzate dall’Albo Gestori Ambientali (obbligatorio ai sensi del D.Lgs 152/2006 e decreto ministeriale  120/2014). – esclusivamente il martedì

DISPOSIZIONI PARTICOLARI:

I rifiuti devono essere selezionati e divisi a seconda della tipologia. Non tutti i rifiuti possono essere portati in Piattaforma Ecologica. Ad esempio, non è possibile conferire:

Eternit, cemento amianto, cartongesso, lana di roccia o di vetro, lastre cartonate, estintori, bombole del gas per questi rifiuti occorre rivolgersi ad impianti autorizzati.









Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Attualmente non sono previste campagne straordinarie di raccolta di rifiuti urbani.
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto

Raccolta del rifiuto SECCO INDIFFERENZIATO

Carta carbone, carta oleata (da salumeria o macelleria), carta plastificata, carta adesiva e carta da parati, posate di plastica, materiali in plastica non di imballaggio, giocattoli , appendiabiti in plastica, mozziconi di sigaretta (spenti), cassette audio e video, floppy disk, cd, pannolini ed assorbenti igienici, cosmetici, tubetti di dentifricio, cerotti, cotone idrofilo, polvere e sacchetti dell’aspirapolvere, stracci sporchi, calze di nylon, lamette usa e getta, spazzole e spazzolini da denti,  spugne in genere, pagliette abrasive,  cotton-fioc,  accendini, nastri adesivi, penne e pennarelli, letterie.

COME SI RACCOGLIE: Sacchi trasparenti e/o lo svuotamento di appositi contenitori carrellati (capacità variabile da lt. 120 a lt. 1.100)

QUANDO: Servizio con frequenza settimanale (1 volta a settimana) – vedi ECOcalendario.

Raccolta ORGANICO

Scarti  e avanzi di tavola e cucina, carta da cucina, fazzoletti e tovaglioli bianchi di carta, fiori, fondi di caffè, gusci d’uovo.

COME SI RACCOGLIE: Svuotamento di appositi contenitori di colore verde ovvero lo svuotamento di appositi contenitori carrellati (capacità variabile da lt. 120 a lt. 240)

QUANDO : Servizio con frequenza bisettimanale (2 volte a settimana) – vedi ECOcalendario.

Raccolta di PLASTICA

Bottiglie, flaconi per alimenti/detersivi/shampoo/sapone.., vaschette per alimenti, vaschetta in polistirolo per gelato,  vasetti e barattoli (ad es. per yogurt), buste e sacchetti di plastica, piatti e bicchieri monouso, reti per frutta e verdura, film e pellicole per alimenti, blister, vaschette portauova, sacchetti di patatine, sacchetti per merendine, scatola cioccolatini,  gusci /barre e chips in polistirolo espanso e ogni altro oggetto di plastica che sia un imballaggio.

COME SI RACCOGLIE: in sacchi trasparenti e/o lo svuotamento di appositi contenitori carrellati (capacità variabile da lt. 120 a lt. 1.100)

QUANDO : Servizio con frequenza settimanale (1 volta a settimana) – vedi ECOcalendario.

Raccolta di CARTA E CARTONE

Giornali, riviste, libri, quaderni, buste, fogli, sacchetti di carta puliti, carta da pacchi, scatole di cartone, cartoncino, tetrapak

COME SI RACCOGLIE : ben impacchettata e legata dall’utenza o posta in contenitori di carta e/o lo svuotamento di appositi contenitori carrellati (capacità variabile da lt. 120 a lt. 1.100) – NO SACCHI TRASPARENTI

QUANDO: Servizio con frequenza settimanale (1 volta a settimana) – vedi ECOcalendario.

Raccolta di VETRO E METALLO

Bottiglie, bicchiere, vasetti, flaconi, lattine, coperchi e vaschette in alluminio,  scatolame in genere, bombolette spray per deodoranti.

COME SI RACCOGLIE : Svuotamento di apposito contenitore di colore azzurro ovvero lo svuotamento di appositi contenitori carrellati (capacità variabile da lt. 120 a lt. 240)

QUANDO: Servizio con frequenza settimanale (1 volta a settimana) – vedi ECOcalendario.

Raccolta a domicilio del VERDE

Erba, foglie, fiori, ramaglie e residui di potature o tosature di siepi – No ceppi di albero e legno trattato

COME SI RACCOGLIE : Gli scarti vegetali vanno messi in contenitori rigidi (es. mastelli) oppure legati in fascine. Si raccomanda nel riempimento del raccoglitore di non eccedere con il peso oltre i 10 Kg. – NO SACCHI TRASPARENTI

In caso di impiego di contenitori di maggior volume rispetto a quanto indicato, dovranno essere utilizzati contenitori carrellati adatti allo svuotamento meccanico mediante le normali attrezzature di svuotamento montate sui mezzi.

QUANDO: Servizio con frequenza quindicinale: dal 1° aprile a 30 novembre di ogni anno e frequenza mensile: dal 1° dicembre al 31 marzo di ogni anno – vedi ECOcalendario.

Raccolta a domicilio di INGOMBRANTI

Bisogna prenotare entro il giorno precedente la raccolta indicata nel calendario ecologico al numero verde 800.452.616, attivo da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 12,00.

Il materiale deve essere disposto davanti al proprio numero civico entro le 06.00 del giorno prenotato per il servizio, senza ostacolare il pubblico passaggio, nelle quantità indicate durante la prenotazione. Con questo servizio vengono ritirati materassi, frigoriferi, lavatrici, televisori, mobili, reti in metallo, grandi elettrodomestici, divani, poltrone e sedie ecc.



Il Comune di Senago, attraverso Servizi Comunali S.p.A., offre ai cittadini un nuovo strumento semplice e veloce che consente il reperimento di tutte le informazioni relative al corretto conferimento dei rifiuti.

La consultazione è molto semplice: è sufficiente andare sul sito www.rumentologo.it e inserire il nome del Comune di appartenenza.

È disponibile anche l’app del servizio, scaricabile sul proprio smartphone.



Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA

DATI CATASTO RIFUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA:


% differenziata 2021: 71 %

% differenziata 2020: 69,45 %

% differenziata 2019: 68,76 %

% differenziata 2018: 66,69 %






Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
  • La pulizia meccanizzata del suolo pubblico viene effettuata con idonee autospazzatrici aspiranti di diversa capacità di carico e dimensioni a seconda delle esigenze. Gli interventi di pulizia strade mediante spazzamento meccanico del territorio comunale sono effettuati mediante l’affiancamento di un operatore dotato di soffiatore ad alimentazione elettrica e di attrezzatura idonea che e la pulizia degli angoli e dei siti ove il mezzo meccanico non riesce ad arrivare (piste ciclabili, marciapiedi e parcheggi inclusi).
  • Il servizio ha inizio non più tardi delle ore 6.00 (sei) e si concluderà entro le ore 12,00, avendo cura di effettuare la pulizia delle strade più trafficate nelle ore di minor traffico.
  • Il servizio è effettuato in modo da lasciare le strade, i marciapiedi, i parcheggi e le aree pubbliche sgombri da detriti, foglie, carte e rifiuti di qualsiasi genere, compatibili con i sistemi di aspirazione delle macchine spazzatrici dedicate.


Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
ABITAZIONE - 3 componenti - 2023
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 180,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,66079
Tariffa variabile: € 105,76203
Quota fissa: € 0,66079 * 100 * (365/365) = € 66,08
Quota variabile: € 105,76203 * (365/365) = € 105,76
Totale imposta: € 66,08 + € 105,76 = € 171,84
Totale: € 171,84 + 5 % = € 180,43
Totale arrotondato: € 180,00
ATTIVITA' PRODUTTIVA 2023
Per un'utenza Non domestica di 350mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 981,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,12727
Tariffa variabile: € 1,54275
Quota fissa: € 1,12727 * 350 * (365/365) = € 394,54
Quota variabile: € 1,54275 * 350 * (365/365) = € 539,96
Totale imposta: € 394,54 + € 539,96 = € 934,51
Totale: € 934,51 + 5 % = € 981,23
Totale arrotondato: € 981,00
ABITAZIONE - 3 componenti - 2022
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % , un periodo di 365 giorni e l'applicazione della riduzione , ammonta a € 152,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,65727
Tariffa variabile: € 104,92642
Tipo Riduzione: Tariffa Variabile
Percentuale riduzione: 25%
Riduzione calcolata: € 26,23
Quota fissa: € 0,65727 * 100 * (365/365) = € 65,73
Quota variabile: € 104,92642 * (365/365) = € 104,93
Totale imposta: € 65,73 + € 104,93 - € 26,23 = € 144,42
Totale: € 144,42 + 5 % = € 151,64
Totale arrotondato: € 152,00
ATTIVITA' PRODUTTIVA 2022
Per un'utenza Non domestica di 350mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 980,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,13758
Tariffa variabile: € 1,52962
Quota fissa: € 1,13758 * 350 * (365/365) = € 398,15
Quota variabile: € 1,52962 * 350 * (365/365) = € 535,37
Totale imposta: € 398,15 + € 535,37 = € 933,52
Totale: € 933,52 + 5 % = € 980,20
Totale arrotondato: € 980,00
ABITAZIONE 3 COMPONENTI - 2024
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 189,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,7343
Tariffa variabile: € 105,2222
Quota fissa: € 0,7343 * 100 * (365/365) = € 73,43
Quota variabile: € 105,2222 * (365/365) = € 105,22
Totale imposta: € 73,43 + € 105,22 = € 178,65
Totale: € 178,65 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 189,18
Totale arrotondato: € 189,00
ATTIVITA' PRODUTTIVA - 2024
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 152,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,4138
Tariffa variabile: € 1,7876
Quota fissa: € 1,4138 * 100 * (365/365) = € 141,38
Quota variabile: € 1,7876 * (365/365) = € 1,79
Totale imposta: € 141,38 + € 1,79 = € 143,17
Totale: € 143,17 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 151,93
Totale arrotondato: € 152,00

CALCOLO TARI 


La tariffa è composta da due parti:

a.      per le utenze domestiche da una quota fissa rapportata alla superficie dei locali occupati, e da una quota variabile determinata con riferimento  al          numero dei componenti il nucleo famigliare;

b.     per le utenze non domestiche da una quota fissa e da una quota variabile,  commisurata alla superficie e alla tipologia di attività esercitata.


Alla tariffa viene applicato il Tributo Provinciale(ora Città Metropolitana) nella misura del 5%.


È possibile ricavare le informazioni sulle tariffe per il comune partendo dalle delibere e dai regolamenti accessibili nelle sezioni L e M.


ANNO 2022 -

SOLO PER UTENZE DOMESTICHE - RIDUZIONE COVID-  In attuazione a quanto disposto dal Decreto Sostegni Ter, DL n. 4/2022 è stata applicata la riduzione del tributo pari al 25% della quota variabile attribuita alle abitazioni, integrando così la parte non calcolata nella rata di acconto. In caso di occupazione dell’immobile avvenuta nel corso dell’anno 2022, tale agevolazione è commisurata ai mesi di effettiva detenzione dell’immobile a decorrere dalla data indicata sul modulo di dichiarazione presentato dal contribuente ai fini della tassazione TARI.


ANNO 2023

-Le agevolazioni concesse alle Utenze domestiche per l'anno 2022 relativamente all'emergenza Covid, non trovano attuazione per l'anno 2023, pertanto le tariffe approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 21-04-2023, saranno  applicate nella rata di saldo 2023 emessa entro dicembre c.a., senza la riduzione del tributo pari al 25% della quota variabile della tariffa come invece applicato per l'anno 2022.




Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2021)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 9.742,35 t
Cluster: Comuni con elevata densità abitativa, bassa età media e localizzazione prevalente nel centro-sud - € 45,2246
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 70,21%
Fattori di contesto del comune: € 25,7388469669086
Economie e diseconomie di scala: € 0,14401
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 18
Impianti di trattamento meccanico biologico: 10
Discariche: 10
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 43,01 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 45,86 %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 39,14 %
Rifiuti smaltiti in discarica: 3,89 %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

  

Come disposto dal Regolamento TARI attualmente in vigore, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 21-04-2023, sono previste le seguenti agevolazioni per i soggetti in stato di disagio economino e sociale:


ARTICOLO 20

ULTERIORI RIDUZIONI
1. Ai sensi del comma 660, della L. n. 147/2013, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, il Comune concede l’esenzione dal pagamento del tributo a favore dei soggetti che versino in
condizione di grave disagio sociale ed economico. L’individuazione dei beneficiari dell’esenzione di cui al presente comma sarà di competenza dei servizi socio-assistenziali comunali.
2. Considerata la volontà espressa dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 12/09/2013, di affrontare attraverso azioni a più livelli la dipendenza dal gioco d’azzardo, malattia psico-fisica denominata dal decreto Balduzzi “ludopatia”, è concessa una riduzione del 50% del tributo dovuto dalle attività commerciali che dimostrino di avere dismesso dal 01/01/2014 l’utilizzo di tutte le slot-machine e altri giochi d’azzardo all’interno della propria attività.
Per ottenere l’agevolazione è necessario presentare una richiesta corredata dalla documentazione a supporto della dismissione; la riduzione avrà decorrenza a partire dal giorno dell’avvenuta dismissione.

ARTICOLO 27
DILAZIONI DI PAGAMENTO

comma 6.

Nei casi di seguito riportati è inoltre prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto a quanto stabilito al precedente articolo 26 comma 3. Questa tipologia di
rateizzazione è riferita al versamento ordinario del tributo dovuto e sarà concessa a condizione che:
- i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti;
- la tassazione deve essere riferita limitatamente ai locali e relative pertinenze come cantine, box, solai, mansarde, ripostigli esterni, direttamente occupati dal soggetto richiedente.

Fatte salve le condizioni summenzionate, la rateizzazione della bolletta Tari ordinaria è riconosciuta ai contribuenti:
a) che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari per la medesima annualità del bonus sociale per disagio economico previsto per i
settori elettrico e/o gas e/o idrico;
b) che si trovano in condizioni economiche disagiate con un ISEE famigliare inferiore o pari a € 15.000,00;
c) contribuenti a cui sono pervenute bollette con importi che superano del 30% la media dei documenti di riscossione degli ultimi due anni;
7. Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la scadenza della prima rata ordinaria per l’anno di riferimento. Il numero e le
scadenze delle rate saranno concordati con ufficio tributi in relazione all’entità dell’importo dovuto.


8. L’importo ordinario da versare sarà suddiviso in ulteriori rate il cui ammontare non potrà essere inferiore ad €10,00 per ciascuna rata. La scadenza della rateizzazione concessa ai sensi
del precedente comma 6 non può in ogni caso superare la scadenza ordinaria annuale.




Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
Il modello F24 per il pagamento TARI viene inviato annualmente dal servizio tributi al contribuente unitamente all'avviso di pagamento.
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
1° rata
16/05/2024
33,33%
2° rata
16/07/2024
33,33%
RATA UNICA ACCONTO
17/06/2024
66,66%
3° rata
16/12/2024
33,34%
SCADENZE PAGAMENTO TARI 2024



ART. 26, comma 2, del Regolamento TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2023



ACCONTO:

  • n. 2 rate in acconto con scadenza 16 Maggio e 16 Luglio 2024, calcolate sulle tariffe stabilite per l’anno 2023. L’acconto potrà essere versato in un’unica rata con scadenza 17 Giugno 2024,  e sarà calcolato con riferimento agli elementi di tassazione dell’anno 2024 in ragione del 66% dell’importo calcolato per l’intero anno;


  • Con l’avviso bonario di pagamento verranno forniti due modelli F24 da utilizzare per il pagamento delle due rate in acconto e un modello F24 per il pagamento dell'acconto in rata unica.


SALDO:

  • una rata a saldo con scadenza 16 dicembre 2024, calcolata per l’intero anno 2024 sulle tariffe deliberate per l’anno di riferimento. Il versamento a saldo verrà calcolato a conguaglio con quanto emesso per le due rate di acconto;

  •     ARERA, con delibera n. 386/2023/R/rif ha istituito, sul prelievo per la tassa rifiuti, due nuove voci di entrata, di natura perequativa, attraverso le quali Arera  intende assicurare la copertura di determinati costi non imputabili al tradizionale PEF.

    In dettaglio, con la citata delibera vengono istituite, a decorrere dal 2024, le seguenti voci di costo da aggiungere al documento di riscossione TARI, con la rata di saldo:

    • La componente UR1,a, pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.
    • La componente UR2,a, pari a 1,50 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

    Le componenti, oggi valorizzate per il 2024, potranno essere aggiornate annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi.





Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto


ARTICOLO 25
SANZIONI ED INTERESSI



1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente
versato, stabilita dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, qualora la violazione non sia stata constatata e l’autore o i soggetti obbligati non abbiano avuto formale conoscenza e
provvedano spontaneamente alla regolarizzazione, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alla riduzione previste per il ravvedimento dal comma 1, art. 13 D.Lgs. n. 472/97, se applicabili, è
ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo dovuto alle prescritte scadenze, verrà inviato al contribuente un sollecito di pagamento con addebito delle spese di notifica, con
l’avvertenza che in caso di inadempienza al pagamento richiesto entro 60 giorni dalla ricezione, verrà applicata la sanzione per omesso pagamento di cui al precedente comma 1 oltre gli
interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 23 comma 2
lettera “a”, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100,00.
7. Le sanzioni previste per l’omessa, per l’infedele dichiarazione ovvero per la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui ai commi 4,5 e 6, sono ridotte a un terzo se,
entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
8. Non saranno applicate le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione di cui ai commi 4 e 5, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene precedentemente la contestazione o l’inizio di ispezioni e verifiche da parte degli uffici comunali.
9. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso, sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 3 punti percentuali ai sensi dell’art. 1, comma 165, della L. n.
296/2006. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Per quanto non specificatamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, di cui ai D.Lgs. n. 471 e 472/1997.



Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

Nell'ipotesi in cui i  contribuenti ravvisassero errori nella determinazione del tributo addebitato, potranno contattare lo sportello Tributi del Comune al numero Tel 0299083226 oppure all'indirizzo mail tributi@comune.senago.mi.it oppure direttamente allo sportello nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: 

Orario apertura al pubblico

- lunedì- mercoledì-venerdì : dalle ore 8.30 alle ore 12.00
- martedì e giovedì  dalle 16.00 alle 18.00

- giovedi : mattina  SOLO SU APPUNTAMENTO dalle ore 8.30 alle ore 12.00 - 

                 

- CHIUSO il martedì mattina
L'ufficio riceve su appuntamento solo il Giovedì mattina

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione


E' possibilie richiedere l'invio via email dell'avviso TARI (Rifiuti)

Si informano i contribuenti ( sia Utenze Domestiche che Utenze non Domestiche)  che e' stata istituita la possibilità di ricevere sulla propria e-mail gli avvisi di pagamento del ruolo TARI, con allegati i moduli F24 da utilizzare per i relativi versamenti.


Gli utenti interessati al servizio possono comunicare il proprio recapito di posta elettronica inviando l’apposito modulo di richiesta disponibile sul sito web istituzionale del comune di Senago oltre che in allegato alla presente pagina, all’indirizzo di posta elettronica: tributi@comune.senago.mi.it oppure consegnandolo direttamente all’Ufficio Tributi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio tributi al n. 0299083236.


L'invio della TARI con posta elettronica è un servizio rapido (elimina i tempi di spedizione: l'utente riceverà la bolletta direttamente via e-mail e potrà consultarla immediatamente), gratuito (il servizio ha zero costi), economico (non serve la stampa se si usa, ad esempio, l'home banking), sicuro (evita il rischio che la bolletta venga persa durante la spedizione).

Gli altri contribuenti continueranno invece a ricevere l' avviso di pagamento TARI su supporto cartaceo.



Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti

 ARERA, con delibera n. 386/2023/R/rif ha istituito, sul prelievo per la tassa rifiuti, due nuove voci di entrata, di natura perequativa, attraverso le quali Arera  intende assicurare la copertura di determinati costi non imputabili al tradizionale PEF.

In dettaglio, con la citata delibera vengono istituite, a decorrere dal 2024, le seguenti voci di costo da aggiungere al documento di riscossione TARI, con la rata di saldo:

  • La componente UR1,a, pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.
  • La componente UR2,a, pari a 1,50 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

Le componenti, oggi valorizzate per il 2024, potranno essere aggiornate annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi.


I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
  • Per informazioni in merito alla gestione della raccolta dei rifiuti, segnalazioni, prenotazione servizi, ad esempio ritiro ingombranti e per qualsiasi informazione sul servizio, rivolgersi al numero di Servizi Comunali S.p.a.” ai relativi recapiti:
  • SEGNALAZIONI, RECLAMI E  RITIRO INGOMBRANTI:    800.452.616

  • INFORMAZIONI:                                                                                                                                                                                                                                                     - Servizi Comunali S.p.a. Tel. 035914122, mail divisione.ambiente@servizicomunali.it info@servizicomunali.it


Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Senago è collocato all'interno dello Schema regolatore I

Considerato quanto disposto con Deliberazione ARERA n. 15/2022 in relazione alla regolazione della qualità del servizio di gestione rifitui urbani, preso atto dello schema regolatorio asimmetrico e graduale predisposto da ARERA nella suddetta Deliberazione, il Comune con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2022, in veste di Ente territorialmente competente, ha individuato, come indicato dall'art. 3, comma 1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il posizionamento della gestione nello schema regolatorio I, sulla base del livello qualitativo di partenza e in ragione delle prestazioni previste dalla Carta della qualità vigente.


Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.

Avendo il Comune , in veste di Ente territorialmente competente, optato per lo schema regolatorio I di cui sopra, non è soggetto, secondo quanto disposto da ARERA, rispettivamente al secondo e terzo comma 3 del TQRIF,  a standard di qualità generale ma esclusivamente a obblighi di servizio all'APPLENDICE 1 del TQRIF.


La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.

ANNO 2024


TARIFFA MEDIA APPLICATA ALLE UTENZE DOMESTICHE :

  • MEDIA TARIFFA FISSA = € 0,7530155
  • MEDIA TARIFFA VARIABILE = € 116,62132083


TARIFFA MEDIA APPLICATA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE :


  • MEDIA TARIFFA FISSA = € 2,7865674
  • MEDIA TARIFFA VARIABILE = € 3,816993391


ANNO 2023

TARIFFA MEDIA APPLICATA ALLE UTENZE DOMESTICHE :

  • MEDIA TARIFFA FISSA = € 0,6775815
  • MEDIA TARIFFA VARIABILE = € 117,2195897

TARIFFA MEDIA APPLICATA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE :


  • MEDIA TARIFFA FISSA = € 2,7069602
  • MEDIA TARIFFA VARIABILE = € 4,17427164


Per quanto concerne i corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche si rimanda alla sezione 3.1 "REGOLE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA - VARIABILI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE".



Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

Le rateizzazioni relative alla TARI si possono dividere in due tipologie:

  1. rateizzazioni avviso di accertamento o ruolo coattivo
  2. rateizzazione su emissione ordianria
Il tutto è nomrato nell'articolo 27 del Regolamento TARI in vigore dal 01.01.2023, che di seguito si riporta:



1. Nel caso di riscossione mediante ruolo affidato al concessionario ovvero per i contribuenti oggetto di accertamento per omesso/parziale versamento, il soggetto può richiedere la rateazione della somma accertata sulla base di quanto disciplinato ai successivi commi.
La rateazione sarà disposta con atto motivato del Funzionario Responsabile ai sensi dell’art. 1 commi 784, 796 – 801 della L. n. 160/2019 e nel rispetto dei termini decadenziali, come di
seguito specificato:
· Per importi fino ad € 50,00 – nessuna rateizzazione;
· Per importi da € 51,00 ad € 250,00 dilazione possibile fino ad un massimo di 06 rate
· Per importi da € 251,00 ad € 500,00 dilazione possibile fino ad un massimo di 12 rate;
· Per importi da € 501,00 ad € 1.000,00 dilazione possibile fino ad un massimo di 18 rate;
· Per importi da € 1.001,00 ad € 3.000,00 dilazione possibile fino ad un massimo di 24 rate;
· Per importi da € 3.001,00 ad € 6.000,00 dilazione possibile fino ad un massimo di 36 rate;
· Per importi da € 6.001,00 ad € 20.000,00 dilazione possibile fino ad un massimo di 48 rate;
· Per importi oltre € 20.000,00 dilazione possibile fino ad un massimo di 60 rate.
 La rateizzazione sarà concessa in seguito al versamento pari al 20% del debito dovuto da esibire contestualmente all’istanza di richiesta di rateizzazione.  In caso di rateizzazione sono applicati gli interessi previsti dalle norme vigenti in materia; le rate avranno decorrenza dall’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di dilazione.
 La rateizzazione concessa decade in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito di n. 2 rate anche non consecutive nell’arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione; il debito non potrà più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto sarà immediatamente
riscuotibile in unica soluzione.


2.  Nei casi di seguito riportati è inoltre prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto a quanto stabilito al precedente articolo 26 comma 3. Questa tipologia di rateizzazione è riferita al versamento ordinario del tributo dovuto e sarà concessa a condizione che:

- i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti;


- la tassazione deve essere riferita limitatamente ai locali e relative pertinenze come cantine, box, solai, mansarde, ripostigli esterni, direttamente occupati dal soggetto richiedente.
Fatte salve le condizioni summenzionate, la rateizzazione della bolletta Tari ordinaria è riconosciuta ai contribuenti:
a) che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari per la medesima annualità del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;
b) che si trovano in condizioni economiche disagiate con un ISEE famigliare inferiore o pari a € 15.000,00;
c) contribuenti a cui sono pervenute bollette con importi che superano del 30% la media dei documenti di riscossione degli ultimi due anni;  Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la scadenza della prima rata ordinaria per l’anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate saranno concordati con ufficio tributi in relazione all’entità dell’importo

dovuto.


L’importo ordinario da versare sarà suddiviso in ulteriori rate il cui ammontare non potrà essere inferiore ad €10,00 per ciascuna rata. La scadenza della rateizzazione concessa ai sensi del precedente comma 6 non può in ogni caso superare la scadenza ordinaria annuale.
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

Si rimanda a quanto disposto nel Regolamento TARI in vigore dal 01.01.2023:

  •  all'art 21 ad oggetto " DICHIARAZIONE DI INIZIO, CESSAZIONE e VARIAZIONE " del Regolamento TARI in vigore.
  • all'art.  8 ad oggetto " ARTICOLO 8 " DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA"


ARTICOLO 21 DICHIARAZIONE DI INIZIO, CESSAZIONE e VARIAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo, in particolare:


a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.


2. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche, dall’intestatario della scheda di famiglia o da altro
occupante, detentore o possessore dell’immobile, con vincolo di solidarietà;
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. La dichiarazione sia originaria che di variazione sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata entro il 30 Giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della
detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune. La dichiarazione può essere consegnata direttamente agli uffici
comunali, inviata a mezzo posta tramite raccomandata allegando la fotocopia del documento d’identità, inviata in via telematica con posta elettronica o tramite PEC.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso
ammontare del tributo. In quest’ultimo caso, il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione, entro il termine fissato dal precedente comma.

5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione o cessazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche
a) generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b) dati catastali dell’immobile, indirizzo di ubicazione, comprensivo del numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile;
c) numero degli occupanti i locali;
d) titolo dell’occupazione e nominativo del proprietario dell’immobile;
e) i nominativi dei nuclei famigliari non conviventi sul medesimo stato di famiglia;
f) data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni
h) il recapito postale e di posta elettronica del contribuente


Utenze non domestiche

a) denominazione dell’impresa, società, ente ecc., sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA;
b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c) dati catastali, indirizzo di ubicazione, comprensivo del numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile dei locali e delle aree;
d) data di inizio dell’occupazione o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
e) titolo dell’occupazione e nominativo del proprietario dell’immobile;
f) sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni
g) il recapito postale e di posta elettronica
h) l’attività svolta e la destinazione d’uso dei singoli locali.


6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 Giugno dell’anno successivo alla data di cessazione dell’utenza, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno, dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione entro il termine indicato nel precedente comma, il tributo non è dovuto dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante, a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio; diversamente, il tributo non è dovuto a partire dal 1° Gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree.


8. Nel caso di decesso del contribuente, i famigliari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione, entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6.


ARTICOLO 8 DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA


1. Le utenze non domestiche che intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'Ufficio Ambiente e per conoscenza all'ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico di raccolta. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.

2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l’avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. L'ufficio Ambiente ricevuta la comunicazione, dopo l'opportuna istruttoria, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
Entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’avvenuto conferimento dei rifiuti, in ottemperanza a quanto dichiarato, dovrà essere presentata all’ufficio Tributi del Comune, a mezzo PEC, la seguente documentazione:
- apposita istanza di riduzione su modello messo a disposizione dal Comune
- i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell’anno precedente.
L’ufficio Tributi provvederà, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma, a fornire opportuno riscontro al contribuente in merito alla
 documentazione pervenuta. L’eventuale riduzione della quota variabile del tributo spettante sarà comunque riconosciuta all’interno del primo avviso di pagamento utile.
3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l’utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:
Rid= Qavv / Qtot (Kd)
dove:
Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo
Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero
Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all’interno della dichiarazione, l’utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell’avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l’utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l’esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.
La riduzione verrà calcolata a consuntivo a compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

4. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 avrà una validità minima di 2 anni. Non è ammessa la possibilità di riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo per il quale si è optato di conferire i rifiuti prodotti a soggetti diversi dal servizio pubblico di raccolta.
5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, all’utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.