3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Ristorante, superficie di 100 mq. N,b, In acconto viene fatturato il 60% della cifra ottenuta.
Nucleo residente di 3 persone, Abitazione 70 mq. N,b, In acconto viene fatturato il 60% della cifra ottenuta.
Le utenze domestiche sono articolate in sei categorie, in relazione al numero degli occupanti; se gli occupanti sono più di sei, si applica comunque la tariffa prevista per sei occupanti. Il numero degli occupanti, per i residenti, è allineato a quello risultante all’Anagrafe Comunale alla data di elaborazione degli avvisi per le rate di acconto, mentre per il calcolo della terza rata a saldo si fa riferimento alla situazione anagrafica al 31/07 del anno corrente. Per i non residenti, in assenza di diversa dichiarazione, il numero degli occupanti è attribuito in base al criterio presuntivo di cui all’art. 10 del Regolamento Tari: 2 occupanti per una superficie dell'abitazione dichiarata/accertata fino a 70 mq, 3 occupanti per superficie dell'abitazione dichiarata/accertata da 71 a 100 mq; 4 occupanti per superficie dell'abitazione dichiarata/accertata oltre i 100 mq.
Le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività ai sensi del D.P.R. n. 158/1999.
TRIBUTO = (METRI QUADRATI x QUOTA FISSA) + QUOTA VARIABILE
Per le utenze non domestiche, la tariffa, per ciascuna delle 30 categorie, è sempre articolata in una quota fissa ed una variabile, ma il tributo dovuto è calcolato con la seguente formula:
TRIBUTO = METRI QUADRATI x (QUOTA FISSA + QUOTA VARIABILE)
Infine, al tributo determinato come sopra, si aggiunge il 5%, dell'addizionale provinciale.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata - Acconto 2023
2° rata - Acconto 2023
3° rata - Saldo 2023
1^ RATA “acconto”, con scadenza 01/06/2023 (termine differito a tale data con D.G.C. n. 127/2023 dall'originario 16/05 riportato sugli avvisi), di importo pari al 30% del tributo dovuto, determinato applicando le tariffe e le riduzioni vigenti nell'anno 2022 ed in base alle risultanze anagrafiche al momento dell'emissione.
2^ RATA “acconto”, con scadenza 17/07/2023 (la scadenza è prorogata automaticamente di un giorno, il 16/07 è domenica), di importo pari al 30% del tributo dovuto, determinato applicando le tariffe e le riduzioni vigenti nell'anno 2022 ed in base alle risultanze anagrafiche al momento dell'emissione
3^ RATA “saldo/conguaglio”, con scadenza 04/12/2023, il cui importo è calcolato scomputando quanto richiesto in acconto dal tributo dovuto per l’intero anno, determinato applicando le tariffe approvate per il 2023.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
L’omesso e/o ritardato pagamento della TARI comporta l’applicazione di una sanzione da parte del Comune, previa notifica di avviso di accertamento, pari al 30% della tassa non pagata o pagata in ritardo, ridotta al 15% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni e ulteriormente ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, nonché degli interessi sul tributo non versato calcolato al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
I Contribuenti che non abbiano versato nei termini, o abbiano effettuato versamenti parziali dei tributi comunali, possono sanare la violazione, mediante l’applicazione del ravvedimento operoso pagando il tributo non versato maggiorato della sanzione ridotta, differenziata come sotto riportata, nonché degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Il ravvedimento operoso é da intendersi quale adempimento spontaneo ed utilizzabile solo se la violazione di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo non sia stata già contestata dall’Ente e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa, per ciascun anno oggetto del ravvedimento.
FATTISPECIE |
MODALITA’ RAVVEDIMENTO |
SANZIONE RIDOTTA |
Omesso/parziale versamento Ravvedimento sprint |
Entro 14 giorni dalla scadenza fissata per il versamento |
0,1% per ogni giorno fino al quattordicesimo |
Omesso/parziale versamento Ravvedimento breve |
Dal 15° al 30° giorno di ritardo rispetto alla scadenza fissata per il versamento |
1/10 del 15% =1,50% |
Omesso/parziale versamento Ravvedimento intermedio |
Dal 31° al 90° giorno di ritardo rispetto alla scadenza fissata per il versamento |
1/9 del 15%=1,67% |
Omesso/parziale versamento Ravvedimento ordinario |
Dal 91° giorno alla data di scadenza del termine dichiarativo per l’anno oggetto del ravvedimento. |
1/8 del 30%=3,75% |
Omesso/parziale versamento Ravvedimento ultrannuale |
Oltre il termine dichiarativo per l’anno oggetto del ravvedimento, ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello oggetto del ravvedimento. |
1/7 del 30%=4,28% |
Omesso/parziale versamento Ravvedimento lungo |
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello oggetto del ravvedimento, ma entro i 5 anni. |
1/6 del 30%=5,00%
|
TASSI DI INTERESSE LEGALI
01/01/2018
31/12/2018
0,30%
01/01/2019
31/12/2019
0,80%
01/01/2020
31/12/2020
0,05%
01/01/2021
31/12/2021
0,01%
01/01/2022
31/12/2022
1,25%
01/01/2023
5,00%
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Per ogni ulteriore informazione, comunicazioni di errori o variazioni dei dati del contribuente e/o dell’utenza, per reclami e/o richieste di rettifica relativi all’importo addebitato e al pagamento e le relative procedure è possibile rivolgersi a:
Sportello Soget Spa - Via Del Cavallaro, 2 – 67039 Sulmona (AQ) (Presso locali ASCOM);
Tel. 0864 238041– Email: sportello.sulmona@sogetspa.it; PEC: sulmona.sogetspa@pec.it;
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: Il Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 8:30 alle 12:30; il Giovedì dalle 14:45 alle 16:15.
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Il versamento della Tari avviene di regola in 3 rate scadenti il 16/04, il 16/07 ed il 02/12.
Tuttavia è prevista la possibilità di concedere un’ulteriore rateizzazione per il versamento ordinario del tributo dovuto purché il contribuente si trovi in una delle seguenti circostanze: dichiari, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere beneficiario, del bonus sociale per il disagio economico previsto per i settori elettrico, gas o idrico; versi in condizioni economiche disagiate: contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere in possesso di un’attestazione Isee non superiore ad Euro 18.000,00, in corso di validità; l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni; dichiari, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in situazione di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria;
Gli importi in acconto per i quali si chiede la rateizzazione saranno suddivisi al massimo 4 rate, mentre quelli a saldo in massimo 2 rate, le quali non potranno comunque scadere oltre il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza degli importi rateizzati. L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima di euro 35,00.
La richiesta di ulteriore rateizzazione di cui al precedente deve essere presentata dall’utente entro il termine di scadenza per il pagamento del documento di riscossione.