3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Servizio Tributi del Comune di Tarano
Apertura al pubblico del Servizio Tributi: lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
CONTATTI :
N. Tel.0765.607331 – interno 3
e-mail: comunetarano@gmail.com - taranotributi@virgilio.it
PEC: comunetarano@pec.it
Sito web; www.comune.tarano.ri.it
3.1.C Modulistica e reclami
Per reclami è possibile inviare il modulo allegato tramite una delle seguenti modalità:
Serviizo postale: Servizio Tributi del Comune di Tarano p.le Guglielmo Marconi 4 02040 TARANO RI
E-mail: comunetarano@gmail.com - taranotributi@virgilio.it
PEC:cometarano@pec.it
Consegna a mano presso la sede comunale in p.le Guglielmo Marconi 4 negli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
3.1.D Calendario e orari raccolta
APRENDO LA SEZIONE DEDICATA ALL'INDIRIZZO WEB http://saprodir.it/calendari E' REPERIBILE E SCARICABILE IL CALENDARIO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN VIGORE PER TUTTO L'ANNO.
DI SEGUITO SI INDICANO I GIORNI DI RACCOLTA DELLE VARIE TIPOLOGIE DI RIFIUTO:
UMIDO: LUNEDI' - MERCOLEDI' E SABATO
VETRO: LUNEDI'
CARTA: MARTEDI'
PLASTICA: GIOVEDI'
INDIFFERENZIATO: VENERDI'
LA RACCOLTA DEI RIFIUTI RELATIVI AGLI ASSORBENTI IGIENICI USATI COME PRESIDIO PER L'INCONTINENZA DI PERSONE ADULTE VIENE EFFETTUATA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO.
PER I NON RESIDENTI E' ATTIVA L'ISOLA ECOLOGICA PRESSO IL CIMITERO IN LOCALITA' BORGONUOVO. PER USUFRUIRE DI TALE SERVIZIO E' NECESSARIO STRISCIARE NELL'APPPOSITOA FESSURA LA TESSERA SANITARIA RECANTE IL CODICE FISCALE DELL'UTENTE ISCRITTO AL RUOLO DELLA TASSA RIFIUTI
SI INFORMATO I CONTRIBUENTI CHE E' ATTIVO IL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI. PER FRUIRE DI TALE SERVIZIO BISOGNA OBBLIGATORIAMENTE EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE TRAMITE N. VERDE SAPRODIR 800127912
Eco Sportello
4° giovedì del mese dalle 08:00 alle 11:00presso sede Comunale p.zza Marconi 4
LINEE GUIDA per una corretta raccolta differenziata: PAGINA F
3.1.E Campagne straordinarie
NON SONO PREVISTE CAMPAGNE STRAORDINARIE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.
SARA' CURA DEL COMPETENTE UFFICIO INFORMARE L'UTENZA, PREVIA COMUNICAZIONE DEL GESTORE DEL SERVIZO, DI ENTUALI CAMPAGNE STRAORDINARIE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI.
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
LE ISTRUZIONI PER IL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO SONO PUBBLICATE SUL SITO WEB DEL GESTORE, RAGGIUNGIBILE AL SEGUENTE LINK: https://saprodir.it/comune-di-tarano-2/
3.1.G Carta della qualità del servizio
La carte del Servizio di tariffazione e rapporto con l'utenza del Comune di Tarano è stata approvata con la deliberazione di C.C. n. 6 del 24/05/2023 ed è allegata nel riquadro sottostante.
La Carta del Servizio di gestione dei rifiuti svolta dalla Saprodir srl è disponibile sul sito web della società tramite il seguente link: https://saprodir.it/comune-di-tarano-2/
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO DELLE STRADEVIENE EFFETTUATO DA PERSONALE COMUNALE SECONDO LE EFFETTIVE NECESSITA'.
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, commi 639 e ss, a decorrere dal 1 gennaio 2014. Il tributo è destinato a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La tassa è composta, sulla base dei criteri previsti dal DPR 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni, apportate in particolare dalla Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019, da una quota fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, ai costi amministrativi e di gestione, ai costi per gli investimenti e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e al servizio fornito.
Le tariffe sono articolate, inoltre, per le fasce di utenza domestica e non domestica, alle quali sono applicati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/1999.
Per le utenze domestiche, la tariffa varia in ragione della superficie dell’immobile ed è graduata a seconda del numero degli occupanti l’immobile. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe Comunale alla data del 1° gennaio dell'anno di tassazione. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.
Per le utenze non domestiche, la tariffa varia in ragione della superficie dei locali e si distingue a seconda della tipologia di attività economica svolta, secondo le categorie previste dal D.P.R. 158/1999.
All’importo della tassa comunale, occorre infine aggiungere il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D.lgs. n. 504/1992 che, per l’anno 2020, è pari al 5% della tassa comunale (TEFA).
Esempi di calcolo
1) Utenze domestiche: abitazione di mq. 100 occupata da 2 componenti per tutto l’anno:
QF+QV = (€ 1,097233 x 100 mq. x 365/365) + (€ 149,49 x 365/365) = € 109,72+ €149,49 = € 259,21
TEFA * = € 259,21x 5% = € 12,96
TARI per il 2020 = (€259,21+ € 12,96) = € 272,17 (cod. tributo 3944)
2) Utenze non domestiche: negozio di mq. 50 occupato per tutto l’anno:
QF+QV = (€ 3,23 x 50 mq. x 365/365) + (€ 4,78 x 50 mq. x 365/365)
= € 161,50 + € 239,00 = €
400,50 (cod. tributo 3944)
TEFA * = € 400,50 x 5% = € 20,02
*TEFA: riversamento alla Provincia di Rieti del 5% del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA).
NOTA BENE: Questo esempio utilizza le tariffe dell'anno 2020. Ogni anno vengono approvate le tariffe Tari da applicarsi per il calcolo disponibili alla pagina "L" del presente portale. Alla pagina "M" è reperibile anche il vigente regolamento Tari.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Ai sensi dell'articolo 48 del vigente regolamento , la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a) abitazioni principali occupate da contribuenti nel cui nucleo familiare anagrafico figurano portatori di handicap grave certificato ai sensi della Legge 104/1992 – riduzione del 15%
b) strutture turistiche ricettive, individuate dalle norme vigenti in materia, con carattere di stagionalità, agriturismi:
§ riduzione del 25% della tariffa applicata agli alberghi senza ristorante per le attività che offrono solo pernottamento e prima colazione, relativamente alle superfici all’uopo destinate;
§ riduzione del 25% della tariffa applicata ai ristoranti, alberghi con ristorante per tutte le strutture ricettive che offrono pernottamento e ristorazione relativamente alle superfici all’uopo destinate;
A tal fine dovrà essere presentata una specifica richiesta da presentarsi entro la data del 31 gennaio, alla quale andrà allegata la documentazione attestante l’attività svolta, i periodi di apertura tali da garantire la stagionalità dell’esercizio, l’eventuale iscrizione ad albi, registri, ecc. In particolare dovrà essere allegata una dettagliata planimetria delle superfici con specifica destinazione per le quali viene richiesta la riduzione. Specifica dichiarazione dovrà essere presentata anche in caso di cessazione dell’attività per la quale è stata richiesta la riduzione
c) abitazioni occupate
esclusivamente da soggetti residenti all'estero ed iscritti all'AlRE del Comune per più di sei mesi all’anno - riduzione
del 20% purché’ l’abitazione risulti non locata,
Le riduzioni sopra indicate, non sono cumulabili, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
d) utenze domestiche, che dimostrano di ever attivato ed effettuare il compostaggio dell'umido - riduzione del 10%.
Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
Le riduzioni di cui ai punti a) e
b) cessano di operare alla data in cui
vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa
dichiarazione.
Tutte le riduzioni possono venire richieste tramite i modelli a cio' predisposti da presentarsi direttamente presso la Sede Comunale, tramite il servizio postale, tramite la posta elettronica ordinaria, tramite PEC.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica
Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014; l’articolo
1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva
dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2)
l’art.
1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere
dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
-
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento F24 precompilati, al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti e limitare eventuali errori di digitazione.
I modelli F24 sono pagabili presso tutti gli sportelli bancari e postali presenti su tutto il territorio nazionale, in modo completamente gratuito.
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Qualora non risulti il pagamento di una o più rate della tassa rifiuti, il Servizio Tributi Comunale emette apposito sollecito notoficato tramite raccomandata a.r. senza l'aggravio di interesse e/o sanzioni, comprensivo esclusivamente delle spese postali sostenute.
In mancanza del versamento entro il termine stabilito, verrà emesso apposito avviso di accertamento esecutivo, ai sensi della Legge n. 160/2019 e s.m.i., con irrogazione di sanzioni e l'applicazione degli interessi.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Modalità di invio della richiesta di rettifica importi addebitati:
Servizio postale all'indirizzo p.le Guglielmo Marconi 4 02040 Tarano Ri
E-mail: comunetarano@gmail.com - taranotributi@virgilio.it
PEC:cometarano@pec.it
3.1.R Documenti di riscossione online
E' possibile richiedere l'invio del documento di riscossione in formato elettronico per mezzo dell'allegato modello inoltrato tramite una delle seguenti modalità:
Serviizo postale all'indirizzo p.le Guglielmo Marconi 4 02040 Tarano Ri
E-mail: comunetarano@gmail.com - taranotributi@virgilio.it
PEC:cometarano@pec.it
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
Numero verde 800 12 79 12 attivo dal lunedì al sabato dalle 09:00 alle 13:00 (festivi esclusi)
Telefono +39 085 9771825
Fax +39 085 9772928
E-mail: info@saprodir.it
PEC: saprodirsrl@pec.it
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
Con la delibera n. 15/2022/R/rif l’Autorità di regolazione per i servizi di Energia, Rifiuti e Idrico – ARERA ha emanato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani – TQRIF. Con l’adozione di questo Testo Unico Arera ha stabilito standards minimi del servizio ed i relativi indicatori, che ciascun Ente territorialmente competente è obbligato a rispettare a partire dal 1° gennaio 2023.
Il comune di Tarano con deliberazione di C.C. n. 11 del 29/04/2022 ha individuato lo schema I “livello qualitativo minimo” regolatorio della qualità del servizio per il periodo 2022-2025 di cui all’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la Deliberazione n. 15/2022/R/Rif.
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Ai sensi del vigente regolamneto Tari , il Comune è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione per i seguenti casi:
a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b. agli utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, opportunamente documentate dal richiedente;
c. qualora
l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di
riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
L’importo della singola rata della
rateizzazione concessa non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari
a 100 (cento) euro, fatta salva la possibilità per il Comune di
applicare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall’importo
dovuto.
La richiesta di ulteriore rateizzazione da
parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza
del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione, utilizzando il modello allegato.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
Ai sensi del vigente regolamento Tari
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE
Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data d’inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, tramite posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultale dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo posta elettronica o PEC.
Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine dì 30 giorni, ma comunque nel corso dell’anno, il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è stata presentata la denuncia di cessazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione il tributo non è dovuto per le sole annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio
Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione delta dichiarazione di cessazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6.