Trasparenza Rifiuti Tarano
Trasparenza Rifiuti Tarano

Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Tarano

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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Tarano

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Trasparenza Rifiuti Tarano
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Tariffe e rapporti con gli utenti

Servizio Tributi del Comune di Tarano

Responsabile del Tributo Tari: Alessandra Federici

Apertura al pubblico del Servizio Tributi: lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

 CONTATTI :

N. Tel.0765.607331 –   interno 3

e-mail: comunetarano@gmail.com - taranotributi@virgilio.it 

PEC: comunetarano@pec.it

Sito web; www.comune.tarano.ri.it

Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile

Per reclami è possibile inviare il modulo allegato tramite una delle seguenti modalità:

Serviizo postale: Servizio Tributi del Comune di Tarano p.le Guglielmo Marconi 4 02040 TARANO RI

E-mail: comunetarano@gmail.com - taranotributi@virgilio.it  

PEC:cometarano@pec.it

Consegna a mano presso la sede comunale in p.le Guglielmo Marconi 4 negli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00



Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione

APRENDO LA SEZIONE DEDICATA ALL'INDIRIZZO WEB http://saprodir.it/calendari E' REPERIBILE E SCARICABILE IL CALENDARIO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN VIGORE PER TUTTO L'ANNO.

DI SEGUITO SI INDICANO I GIORNI DI RACCOLTA DELLE VARIE  TIPOLOGIE DI RIFIUTO:

UMIDO: LUNEDI' - MERCOLEDI' E SABATO

VETRO: LUNEDI'

CARTA: MARTEDI'

PLASTICA: GIOVEDI'

INDIFFERENZIATO: VENERDI'


LA RACCOLTA DEI RIFIUTI RELATIVI AGLI ASSORBENTI IGIENICI USATI COME PRESIDIO PER L'INCONTINENZA DI PERSONE ADULTE VIENE EFFETTUATA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO.


PER I NON RESIDENTI E' ATTIVA L'ISOLA ECOLOGICA PRESSO IL CIMITERO IN LOCALITA' BORGONUOVO. PER USUFRUIRE DI TALE SERVIZIO E' NECESSARIO STRISCIARE NELL'APPPOSITOA FESSURA LA TESSERA SANITARIA RECANTE IL CODICE FISCALE DELL'UTENTE ISCRITTO AL RUOLO DELLA TASSA RIFIUTI


SI INFORMATO I CONTRIBUENTI CHE E' ATTIVO IL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI. PER FRUIRE DI TALE SERVIZIO BISOGNA OBBLIGATORIAMENTE EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE TRAMITE N. VERDE SAPRODIR 800127912


Eco Sportello

4° giovedì del mese dalle 08:00 alle 11:00

presso sede Comunale p.zza Marconi 4


LINEE GUIDA per una corretta raccolta differenziata: PAGINA F


Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta

NON SONO PREVISTE CAMPAGNE  STRAORDINARIE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.

SARA' CURA DEL COMPETENTE UFFICIO INFORMARE L'UTENZA, PREVIA COMUNICAZIONE DEL GESTORE DEL SERVIZO,  DI ENTUALI CAMPAGNE STRAORDINARIE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI.

Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto

LE ISTRUZIONI PER IL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO SONO PUBBLICATE SUL SITO WEB DEL GESTORE, RAGGIUNGIBILE AL SEGUENTE LINK:  https://saprodir.it/comune-di-tarano-2/


Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.

La carte del Servizio di tariffazione e rapporto con l'utenza del Comune di Tarano è stata approvata con la deliberazione di C.C. n. 6 del 24/05/2023 ed è allegata nel riquadro sottostante.

La Carta del Servizio di gestione dei rifiuti svolta dalla Saprodir srl è disponibile sul sito web della società tramite il seguente link: https://saprodir.it/comune-di-tarano-2/

Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE DALLA SAPRODIR SRL TRAMITE IL LINK: https://saprodir.it/comune-di-tarano-2/
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta

IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO DELLE STRADEVIENE EFFETTUATO DA PERSONALE COMUNALE SECONDO LE EFFETTIVE NECESSITA'.

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili

La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, commi 639 e ss, a decorrere dal 1 gennaio 2014. Il tributo è destinato a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La tassa è composta, sulla base dei criteri previsti dal DPR 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni, apportate in particolare dalla Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019, da una quota fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, ai costi amministrativi e di gestione, ai costi per gli investimenti e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e al servizio fornito.

Le tariffe sono articolate, inoltre, per le fasce di utenza domestica e non domestica, alle quali sono applicati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/1999.

Per le utenze domestiche, la tariffa varia in ragione della superficie dell’immobile ed è graduata a seconda del numero degli occupanti l’immobile. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe Comunale alla data del 1° gennaio dell'anno di tassazione. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.

Per le utenze non domestiche, la tariffa varia in ragione della superficie dei locali e si distingue a seconda della tipologia di attività economica svolta, secondo le categorie previste dal D.P.R. 158/1999.

All’importo della tassa comunale, occorre infine aggiungere il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D.lgs. n. 504/1992 che, per l’anno 2020, è pari al 5% della tassa comunale (TEFA).

Esempi di calcolo

1) Utenze domestiche: abitazione di mq. 100 occupata da 2 componenti per tutto l’anno:

QF+QV = (€ 1,097233 x 100 mq. x 365/365) + (€ 149,49 x 365/365) = € 109,72+ €149,49 = € 259,21

TEFA * = € 259,21x 5% = € 12,96

TARI per il 2020 = (€259,21+ € 12,96) = € 272,17 (cod. tributo 3944)


2) Utenze non domestiche: negozio di mq. 50 occupato per tutto l’anno:

QF+QV = (€ 3,23 x 50 mq. x 365/365) + (€ 4,78 x 50 mq. x 365/365) 

= € 161,50 + € 239,00 = € 400,50  (cod. tributo 3944)


TEFA * = € 400,50 x 5% = € 20,02



*TEFA: riversamento alla Provincia di Rieti del 5% del  tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA).


NOTA BENE: Questo esempio utilizza le tariffe dell'anno 2020. Ogni anno vengono approvate le tariffe Tari da applicarsi per il calcolo disponibili alla pagina "L" del presente portale. Alla pagina "M" è reperibile anche il vigente regolamento Tari.


Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2021)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 543,35 t
Cluster: Comuni con basso livello di benessere con localizzazione in zone pianeggianti lungo tutto il territorio nazionale - € 22,6133
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 66,54%
Fattori di contesto del comune: € 90,2563108900809
Economie e diseconomie di scala: € 2,73174
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 1
Impianti di trattamento meccanico biologico: 11
Discariche: 5
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 69,58 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 12,89 %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 10,83 %
Rifiuti smaltiti in discarica: 16,61 %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

Ai sensi dell'articolo 48 del vigente regolamento , la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a)       abitazioni principali occupate da contribuenti nel cui nucleo familiare anagrafico figurano portatori di handicap grave certificato ai sensi della Legge 104/1992 – riduzione del 15%

b)        strutture turistiche ricettive, individuate dalle norme vigenti in materia, con carattere di stagionalità,  agriturismi:

§  riduzione del 25% della tariffa applicata agli alberghi senza ristorante per le attività che offrono solo pernottamento e prima colazione, relativamente alle superfici all’uopo destinate;

§  riduzione del 25%  della tariffa applicata ai ristoranti, alberghi con ristorante per tutte le strutture ricettive che offrono pernottamento e ristorazione relativamente alle superfici all’uopo destinate;

A tal fine dovrà essere presentata una specifica richiesta da presentarsi entro la data del 31 gennaio,  alla quale andrà allegata la documentazione attestante l’attività svolta, i periodi di apertura tali da garantire la stagionalità dell’esercizio,  l’eventuale iscrizione ad albi, registri, ecc. In particolare dovrà essere allegata una dettagliata planimetria delle superfici con specifica destinazione per le quali viene richiesta la riduzione. Specifica dichiarazione dovrà essere presentata anche in caso di cessazione dell’attività per la quale è stata richiesta la riduzione

c)   abitazioni occupate esclusivamente da soggetti residenti all'estero ed iscritti all'AlRE del Comune per più di sei mesi all’anno - riduzione del 20% purché’ l’abitazione risulti non locata,

Le riduzioni sopra indicate, non sono cumulabili, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.

     d)  utenze domestiche, che dimostrano di ever attivato ed effettuare il compostaggio dell'umido - riduzione del 10%.

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla  applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Le riduzioni di cui ai punti  a) e b)  cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Tutte le riduzioni possono venire richieste tramite i modelli a cio' predisposti da presentarsi direttamente presso la Sede Comunale, tramite il servizio postale, tramite la posta elettronica ordinaria, tramite PEC.

Regolamento TARI o regolamento per l'applicazione di una tariffa di natura corrispettiva

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014; l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2)

l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);


-        



Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita

Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento F24 precompilati, al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti e limitare eventuali errori di digitazione.

I modelli F24 sono pagabili presso tutti gli sportelli bancari e postali presenti su tutto il territorio nazionale, in modo completamente gratuito.

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
Unica
30/04/2024
100,00%
Rata
Entro il
%
1° rata
30/04/2024
33,33%
2° rata
30/08/2024
33,33%
3° rata
02/12/2024
33,34%
Le scadenze delle rate sono state stabilite dall'articolo 27 del vigente regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n.3 del 28/03/2023.
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

Qualora non risulti il pagamento di una  o più rate della tassa rifiuti, il Servizio Tributi Comunale emette apposito sollecito notoficato tramite raccomandata a.r. senza l'aggravio di interesse e/o sanzioni, comprensivo esclusivamente delle spese postali sostenute.

In mancanza del versamento entro il termine stabilito, verrà emesso apposito avviso di accertamento esecutivo, ai sensi della Legge n. 160/2019 e s.m.i., con irrogazione di sanzioni e l'applicazione degli interessi.


Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

Modalità di invio della richiesta di rettifica importi addebitati:

Servizio postale all'indirizzo p.le Guglielmo Marconi 4 02040 Tarano Ri

E-mail: comunetarano@gmail.com - taranotributi@virgilio.it  

PEC:cometarano@pec.it

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

E' possibile richiedere l'invio del documento di riscossione in formato elettronico per mezzo dell'allegato modello inoltrato tramite una delle seguenti modalità:

Serviizo postale all'indirizzo p.le Guglielmo Marconi 4 02040 Tarano Ri

E-mail: comunetarano@gmail.com - taranotributi@virgilio.it  

PEC:cometarano@pec.it

 



Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.

Numero verde 800 12 79 12 attivo dal lunedì al sabato dalle 09:00 alle 13:00 (festivi esclusi)
Telefono +39 085 9771825

Fax +39 085 9772928

E-mail: info@saprodir.it

PEC: saprodirsrl@pec.it

sede legale

Via Salaria , 3 – 02100
RIETI

sede operativa

Via Salaria , 70 – 02015
CITTADUCALE

Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Tarano è collocato all'interno dello Schema regolatore I

Con la delibera n. 15/2022/R/rif l’Autorità di regolazione per i servizi di Energia, Rifiuti e Idrico – ARERA ha emanato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani – TQRIF. Con l’adozione di questo Testo Unico Arera ha stabilito  standards minimi del servizio ed i relativi indicatori, che ciascun Ente territorialmente competente è obbligato a rispettare a partire dal 1° gennaio 2023.

Il comune di Tarano con deliberazione di C.C. n. 11 del 29/04/2022 ha individuato lo schema I “livello qualitativo minimo” regolatorio della qualità del servizio per il periodo 2022-2025 di cui all’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la Deliberazione n. 15/2022/R/Rif.


Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
Lo schema I “livello qualitativo minimo” regolatorio della qualità del servizio per il periodo 2022-2025 di cui all’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la Deliberazione n. 15/2022/R/Rif, scelto dal comune di Tarano con D.C.C. N. 11/2023 non prevede standards generali di qualità.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

       Ai sensi del vigente regolamneto Tari , il Comune è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione per i seguenti casi: 

a.          agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico; 

b.         agli utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, opportunamente documentate dal richiedente; 

c.          qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

L’importo della singola rata della rateizzazione concessa non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a   100 (cento) euro, fatta salva la possibilità per il Comune di applicare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.

La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione, utilizzando il modello allegato.

Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

Ai sensi del vigente regolamento Tari

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data d’inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, tramite posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultale dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo posta elettronica o PEC.    

Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine dì 30 giorni, ma comunque nel corso dell’anno, il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è stata presentata la denuncia di cessazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione il tributo non è dovuto per le sole annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione delta dichiarazione di cessazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6.