3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
• Sul pieghevole informativo e il calendario dei servizi di raccolta
- Numero verde gratuito 800.146.166
- sito internet www.energetikambiente.it
- Pagina Facebook @energetikambiente
- Profilo Twitter @energetikamb
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
calendario raccolta differenziata
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
Comune di Tramatza Ufficio Tributi – Tassa rifiuti -
Estratto del Regolamento Comunale
Presupposto oggettivo per l’applicazione della Tari
1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall’occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tutti i loro lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un’attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l’attività stessa. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
La Tari è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
Decorrenza del tributo sui rifiuti
La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. L’obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell’utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato. La cessazione nel corso dell’anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell’applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all’accertata cessazione da parte dell’Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
Classificazione delle utenze domestiche
Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l’ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.
Classificazione delle utenze non domestiche
1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.
2. La classificazione delle categorie che si assume è quella prevista dal D.P.R. n. 158/1999, e precisamente:
01. Musei, biblioteche, scuole e associazioni
02. Campeggi, distributori di carburante
03. Stabilimenti balneari
04. esposizioni, autosaloni
05. alberghi con ristorante
06. alberghi senza ristorante
07. case di cura e di riposo
08. uffici, agenzie, studi professionali
09. banche ed istituti di credito
10. negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe – falegname idraulico fabbro elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. attività industriali con capannoni di produzione
15. attività artigianali di produzione di beni specifici
16. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17. bar, caffè, pasticcerie
18. supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. plurilicenze, alimentari e/o miste
20. ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. discoteche, night club
6. Le utenze relative all’ attività di agriturismo vengono considerate utenze domestiche e la relativa tariffa viene determinata con l’attribuzione di un numero di occupanti forfettario sulla base della superficie dei locali e precisamente
Fino a mq. 30 |
Occupanti due |
Fino a mq. 50 |
Occupanti tre |
Fino a mq. 70 |
Occupanti quattro |
Oltre 70 mq. |
Occupanti cinque |
Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d’ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l’immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell’arco dell’anno. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all’effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa gli utenti, iscritti come residenti presso l’anagrafe del Comune, qualora dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge - gli utenti, iscritti come residenti presso l’anagrafe del Comune, che per motivi di studio o di lavoro abbiano un diverso domicilio, per un periodo di durata superiore a sei mesi nell’anno, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa - i soggetti iscritti all’A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all’anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all’estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.
In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l’alloggio è determinato: per i residenti, è desunto d’ufficio sulla base dei dati forniti dall’anagrafe comunale - per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti è attribuito un numero di occupanti per unità immobiliare commisurato alla superficie e calcolata nel seguente modo:
Superficie |
n. componenti |
fino a mq. 70 |
1 |
da mq.70,10 a mq.120 |
2 |
da mq. 120,10 mq. 150 |
3 |
da mq. 150,10 a mq.200 |
4 |
Oltre mq. 200,10 |
5 |
Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,60, nel quale non sia possibile la permanenza - balconi e terrazze scoperti - unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica) - fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
La Tari, per la sola parte variabile, è ridotta del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo,a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato - del 30% per le abitazioni con un unico occupante, come emergente dalla risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel comune.
Ulteriori riduzioni ed esenzioni
Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione o di successive variazioni, può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni mediante inserimento di apposita autorizzazione di spesa la cui copertura è assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo. L’attivazione delle suddette agevolazioni, le categorie beneficiarie, le modalità e i termini sono stabiliti con delibera della Giunta Comunale.
Alle agevolazioni stabilite dalla Giunta Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
Si informano i cittadini che è in corso la spedizione degli avvisi di pagamento della TASSA RIFIUTI – TARI – per l’anno 2020.
Si può pagare in tre rate – 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre 2020 – oppure in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2020. E’ prevista inoltre un’ulteriore rateazione da richiedere all’Ufficio Tributi al quale rivolgersi per qualunque informazione e/o chiarimento.
Si comunica, altresì, che attraverso la sezione servizi on line, accessibile dopo richiesta di accreditamento, è possibile consultare la propria posizione con riferimento alla Tassa Rifiuti e all’IMU.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Il ravvedimento operoso è applicabile anche alla tassa sui rifiuti (TARI), il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Le scadenze di pagamento della TARI sono determinate dal Comune. Se si dimentica di pagare le rate della TARI alle scadenze previste, si può ricorrere al ravvedimento operoso.
Questo significa che al tributo o al maggior tributo dovuto e non versato verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie calcolate sul primo in misure percentuali di modesta entità.
- se viene effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione ordinari con il ravvedimento operoso applicato alla TARI si riduce allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo dell’1,4% in caso di 14 giorni di ritardo. Questo è il cosiddetto ravvedimento sprint;
- dal 15° giorno di ritardo fino al 30° giorno la sanzione si applica nella misura fissa dell’1,5%, pari ad a 1/10 della sanzione ordinaria (ravvedimento breve);
- dal 31° al 90° giorno la sanzione è dell’1,67%, pari a 1/9 (ravvedimento medio);
- oltre 90 giorni dalla scadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 3,75%, pari a 1/8 (ravvedimento lungo);
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quella nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione prevista è pari al 4,29%, pari a 1/7 della sanzione (ravvedimento lunghissimo);
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 5%, pari a 1/6 della sanzione (ravvedimento ultra biennale).