Trasparenza Rifiuti Tresnuraghes
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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Tresnuraghes

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Comune di Tresnuraghes

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Trasparenza Rifiuti Tresnuraghes
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile
Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
ECOCENTRO COMUNALE
ECOCENTRO DI TRESNURAGHES
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
Esempio per 3 occupanti
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 192,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,409
Tariffa variabile: € 142,024
Quota fissa: € 0,409 * 100 * (365/365) = € 40,90
Quota variabile: € 142,024 * (365/365) = € 142,02
Totale imposta: € 40,90 + € 142,02 = € 182,92
Totale: € 182,92 + 5 % = € 192,07
Totale arrotondato: € 192,00
Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2021)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: t
Cluster: - €
Tariffa nazionale di base:
Raccolta differenziata: %
Fattori di contesto del comune:
Economie e diseconomie di scala:
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento:
Impianti di trattamento meccanico biologico:
Discariche:
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: %
Rifiuti smaltiti in discarica: %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

Riduzioni introdotte 2024 da richiedere su istanza di parte 


Riduzioni 2024 da richiedere su istanza di parte 

DISABILI 100%

La tariffa si applica in misura ridotta del 30% per l'abitazione (intesa come unica unità immobiliare) di residenza anagrafica, e per le relative pertinenze, dei soggetti aventi, nel proprio nucleo familiare, persone con disabilità al 100%; in tal caso i soggetti interessati presentano apposita istanza al comune e l'agevolazione decorre dalla presentazione di detta richiesta.

AIRE PENSIONATI CON 1 SOLO IMMOBILE IN ITALIA

Con riferimento all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale residenti in uno stato diverso dall'Italia, la tariffa è dovuta in misura ridotta dei 2/3, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.

IMMOBILI PRIVI DI UTENZE

Alle abitazioni prive di tutte le utenze di servizi di rete ( idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica), è applicata unicamente la tariffa fissa con un unico occupante, tale criterio di tassazione si estende anche alle relative pertinenze se inutilizzate.

STUDENTI UNIVERSITARI

Ai nuclei con all'interno studenti universitari fuori sede, è concesso di dichiarare la circostanza con la conseguente riduzione del numero occupanti, per il periodo di regolare iscrizione al corso universitario, previa presentazione obbligatoria allegata al modulo del contratto di affitto regolarmente registrato all'agenzia delle entrate e del certificato di frequenza ai corsi universitari.

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
Modalità di pagamento senza costi aggiuntivi
Addebiti diretti SDD
Costi dipendenti dalla propria banca creditrice
PagoPA
Costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
1° rata
31/07/2024
33,33%
2° rata
30/09/2024
33,33%
3° rata
01/12/2024
33,34%
Unica
01/12/2024
100,00%
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto
In caso si omesso pagamento, procedere celermente a saldare il dovuto per evitare di incorrere nel provvedimento di accertamento esecutivo e relative conseguenze.
Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

Tutti gli importi vengono calcolati sulla base delle dichiarazioni dei contribuenti, tenendo conto del numero degli occupanti e dei mq risultanti da riscontro col catasto nel valore della superfice netta. Il numero degli occupanti, anche per i non residenti è pari al numero che compone il proprio nucleo familiare. Dal cassetto fiscale del contribuente è possibile verificare i dati in possesso dell'Ufficio Tributi e segnalare eventuali divergenze.

Consultazione online TARI, previa autenticazione con SPID e CIEID al seguente link CONSULTAZIONE

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione
E' possibile per ogni contribuente, verificare ed eventualmente ristampare i modelli PAGOPA per il pagamento, al seguente link CONSULTAZIONE
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Per segnalazioni e ritiro ingombranti chiamare il numero verde da rete fissa 800 362662.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Tresnuraghes è collocato all'interno dello Schema regolatore I
Il Comune di TRESNURAGHES per l'anno 2024 ha deliberato l'appartenenza allo SCHEMA 1, nel 2023 si conferma come nel 2024.
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

La TARI viene emessa in 3 rate oppure in rata unica, le scadenze sono quelle riportate nell'apposita sezione. In caso di omesso versamento per più anni, previo il conteggio di sanzioni e interessi, viene data la possibilità al contribuente di richiedere una rateazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Generale delle Entrate :


Art. 21 – Dilazione e sospensione del pagamento
Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato del Sindaco.
Su richiesta del contribuente, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell’entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall’Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.
La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente (è possibile prevedere un numero di scaglioni e di rate diversi in base alle scelte dell’Ente, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01):

  • fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  • da euro 100,01 a euro 1.000,00 sei rate mensili;
  • da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 dodici rate mensili;
  • da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 ventiquattro rate mensili;
  • oltre 6.000,01 trentasei rate mensili.
In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell’intero importo non ancora pagato in un’unica soluzione.
Se l’importo oggetto di rateazione è superiore ad € 6.000,00, l’ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fideiussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l’importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell’ultima rata.
La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l’esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.

Non è possibile derogare al numero delle rate e agli importi degli scaglioni previsti.

Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

Il Regolamento TARI fornisce i dettagli in merito all'attivazione, variazione e cessazione dell'utenza TARI. 


Art. 8 – Decorrenza del tributo sui rifiuti
1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. L’obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell’utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell’anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente dichiarata oppure ove la dichiarazione sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell’applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva dichiarazione di cessazione, ovvero dal giorno successivo all’accertata cessazione da parte dell’Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.


Art. 21 – Dichiarazione di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione
1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare dichiarazione, redatta sull’apposito modello predisposto dall’ufficio tributi competente, entro novanta giorni da quello in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione dell’immobile. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera Arera n. 15 del 2022.
2. La dichiarazione è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della dichiarazione.
Ai fini dell’applicazione del tributo, la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dall’ufficio tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di
assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.
Ai fini dell’applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini T.A.R.S.U./TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull’applicazione del tributo.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche:
- nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
- nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell’attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
4. La dichiarazione deve essere presentata all’ufficio tributi competente presso lo sportello fisico, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, email/pec, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dall’ufficio tributi competente tramite lo sportello online. All’atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dal timbro postale o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell’avvenuta ricezione della dichiarazione da parte del destinatario.
5. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in dichiarazione. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall’anno successivo alla presentazione dell’istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l’errore non è a lui attribuibile.
6. La dichiarazione, originaria o di variazione, deve contenere:
- PER LE UTENZE DOMESTICHE:
a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento, con generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
b) il recapito di posta elettronica del contribuente;
c) il numero degli occupanti l’abitazione, per i nuclei familiari non residenti nel Comune;
d) l’ubicazione dell’immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la dichiarazione sia legata alla variazione della superficie imponibile;
e) la data di inizio o di variazione dell’occupazione, conduzione o della detenzione;
f) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
g) gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente;
h) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
i) l’eventuale avvio a riciclo dei rifiuti prodotti dall’utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
j) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l’anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all’uso; ove l’occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l’utente ne abbia fatto menzione nella dichiarazione originaria, non sarà più dovuta dichiarazione di occupazione per gli anni successivi, sino all’eventuale presentazione di dichiarazione di cessazione o variazione.
- PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:
a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
b) il recapito di posta elettronica del contribuente;
c) il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;
d) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A. con relativo codice Ateco;
e) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
f) l’attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
g) l’indicazione della Categoria di appartenenza dell’immobile, al fine dell’applicazione del tributo sui rifiuti;
h) l’ubicazione, la superficie e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
i) la data di inizio o di variazione dell’occupazione, detenzione o della conduzione;
j) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
k) gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente;
l) l’indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al riciclo o allo smaltimento a cura del produttore;
m) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l’anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all’uso o licenza, da allegare alla dichiarazione; ove l’occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l’utente ne abbia fatto menzione nella dichiarazione originaria, non sarà più dovuta dichiarazione di occupazione per gli anni successivi, sino all’eventuale presentazione di dichiarazione di cessazione o variazione;
7. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
8. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a Tari rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All’atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la Tari, di norma con il primo avviso di pagamento Tari inviato al contribuente. Per l’invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l’indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria dei contribuenti.
9. In caso di decesso dell’intestatario dell’utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l’obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell’utenza e gli eventuali elementi che determinano l’applicazione della Tassa.
10. Il Comune in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell’anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L’intestatario dell’utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
11. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
12. La cessazione dell’occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione.
13. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine, salvo che il tributo sia stato assolto dall’eventuale utente subentrante.
14. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva
a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
15. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell’applicazione della Tari, così come disciplinati nei precedenti commi 13 e 14, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 8.
16. L’ufficio tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l’applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall’anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all’utente interessato l’avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.