Trasparenza Rifiuti Valfurva
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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Valfurva

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Trasparenza Rifiuti Valfurva
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Raccolta e trasporto rifiuti
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Tariffe e rapporti con gli utenti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Raccolta e trasporto rifiuti

Per l’invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, contattare l’Ufficio Tributi telefonicamente al nr. 0342 945.706 int.6, al numero verde 800 422.208, via mail all'indirizzo tributi@comune.valfurva.so.it oppure via PEC all'indirizzo valfurva@pec.cmav.so.it. 


Per informazioni o segnalazioni in merito alla gestione della raccolta dei rifiuti rivolgersi al numero di S.E.C.A.M. S.p.a. al numero 800.919.106, via mail all'indirizzo segreteria@secam.net oppure via PEC all'indirizzo segreteria@pec.secam.net.

Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile

I reclami relativi al servizio TARI (gestione delle tariffe, rapporti con gli utenti, raccolta e trasporto rifiuti, Spazzamento, pulizia e lavaggio strade) possono essere presentati direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Valfurva, trasmessi mediante posta oppure mediante PEC all'indirizzo valfurva@pec.cmav.so.it.


Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
Raccolta porta a porta
lunedì:
sacco NERO
martedì:
sacco GIALLO o AZZURRO (si veda il calendario di dettaglio nel seguito)
domenica:
nessuna raccolta
Centro di raccolta ASK - conferimento rifiuti ingombranti
lunedì:
DALLE 09:00 ALLE 12:00
martedì:
DALLE 13:30 ALLE 17:30
mercoledì:
DALLE 13:30 ALLE 17:30
giovedì:
DALLE 13:30 ALLE 17:30
venerdì:
CHIUSO
sabato:
DALLE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE 13:30 ALLE 17:30
domenica:
CHIUSO

Nel Comune di Valfurva è attivo il servizio di raccolta rifiuti porta a porta per carta, plastica/alluminio e indifferenziato secondo il calendario consultabile nel seguito. Il vetro deve essere conferito nelle campane di raccolta sparse sul territorio.


I rifiuti ingombranti devono essere invece conferiti autonomamente  presso il centro di Raccolta ASK  negli orari di apertura esibendo il tesserino nominativo (non è previsto il servizio di ritiro a domicilio). Il tesserino può essere richiesto direttamente presso l'ufficio tributi del Comune di Valfurva. 


Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Per l'anno 2023 non sono previste campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e variazioni sulle modalità di funzionamento del centro di raccolta in località ASK.
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
CENTRO DI RACCOLTA ASK
Presso il centro di raccolta sito in località ASK è possibile conferire rifiuti da utenze DOMESTICHE e NON DOMESTICHE secondo le modalità previste nel dettaglio allegato.
RACCOLTA PORTA A PORTA
La raccolta è programmata per tutte le tipologie di rifiuto a partire dalle ore 05:00 del giorno stabilito secondo il calendario pubblicato nella sezione precedente.
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Il comune di Valfurva non dispone di un calendario prestabilito per quanto riguarda le attività di spazzamento e lavaggio delle strade. Le attività sono programmate, in funzione delle reali necessità, da parte dell'ufficio tecnico.
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
Famiglia 3 componenti - anno 2024
Per un'utenza Domestica di 70mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 4 % e un periodo di 366 giorni , ammonta a € 102,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,44
Tariffa variabile: € 67,11
Quota fissa: € 0,44 * 70 * (366/365) = € 30,88
Quota variabile: € 67,11 * (366/365) = € 67,29
Totale imposta: € 30,88 + € 67,29 = € 98,18
Totale: € 98,18 + 4 % = € 102,11
Totale arrotondato: € 102,00
Famiglia 1 componente - anno 2024
Per un'utenza Domestica di 50mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 4 % e un periodo di 366 giorni , ammonta a € 40,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,32
Tariffa variabile: € 22,37
Quota fissa: € 0,32 * 50 * (366/365) = € 16,04
Quota variabile: € 22,37 * (366/365) = € 22,43
Totale imposta: € 16,04 + € 22,43 = € 38,48
Totale: € 38,48 + 4 % = € 40,01
Totale arrotondato: € 40,00
Famiglia 5 componenti - anno 2024
Per un'utenza Domestica di 95mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 4 % e un periodo di 366 giorni , ammonta a € 161,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,49
Tariffa variabile: € 108,12
Quota fissa: € 0,49 * 95 * (366/365) = € 46,68
Quota variabile: € 108,12 * (366/365) = € 108,42
Totale imposta: € 46,68 + € 108,42 = € 155,09
Totale: € 155,09 + 4 % = € 161,30
Totale arrotondato: € 161,00
Bar - anno 2024
Per un'utenza Non domestica di 80mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 4 % e un periodo di 366 giorni , ammonta a € 364,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,9
Tariffa variabile: € 3,46
Quota fissa: € 0,90 * 80 * (366/365) = € 72,20
Quota variabile: € 3,46 * 80 * (366/365) = € 277,56
Totale imposta: € 72,20 + € 277,56 = € 349,76
Totale: € 349,76 + 4 % = € 363,75
Totale arrotondato: € 364,00
Articolazione della tariffa (art. 10 del regolamento TARI)

1. La tariffa è composta da una quota generale, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, da una quota fissa riferita ai servizi comuni erogati indistintamente alla cittadinanza, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.


Riduzioni (art. 19 e 21 del regolamento TARI)


Art. 19. Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso e per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è ridotta nel modo seguente:

    a) del 60%, per le utenze poste all’esterno delle zone in cui viene assicurato da parte del gestore il servizio di raccolta dei rifiuti (non si applica la riduzione nel caso in cui la distanza dal luogo di produzione alla zona di conferimento dei rifiuti sia inferiore a 400 mt.);
    b) del 75% per le utenze poste all’esterno delle zone in cui viene assicurato da parte del gestore il servizio di raccolta dei rifiuti, non raggiungibili da strada rotabile;
    c) del 30%, per la sola parte variabile, per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività;
    d) del 66,6% in relazione all’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. La riduzione ad un terzo si estende anche alle pertinenze dell’unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locate o date in comodato d’uso a terzi.
2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l’attribuzione dell’agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l’omessa denuncia.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell’anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.

4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nel periodo di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili    impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente.


Art. 21. Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta

1. Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendano avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all’Ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.
2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l’avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel    presente comma. Entro il 31 marzo dell’anno successivo all’avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero.
3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l’utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:


Rid= Qavv / Qtot (Kd)



dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all’interno della dichiarazione l’utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell’avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l’utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l’esclusione della quota variabile della tariffa. Rimangono comunque dovute sia la quota generale che la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

4. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l’utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all’Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell’anno precedente; l’accettazione della richiesta è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l’Ufficio Opere pubbliche, Ambiente e Territorio del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull’organizzazione del servizio.
5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all’utenza non domestica sarà applicato il tributo per intero e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.
6. Solo per l’anno 2021 la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro 31 luglio 2021 con effetto dal 1° gennaio 2022.


Altre imposte applicabili

Il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) è un tributo istituito dal Legislatore a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo. Esso trova spazio nell’avviso di pagamento trasmesso dal Comune ed è calcolato nella misura del 4% dell’importo complessivamente dovuto a titolo di TARI. L’ art. 1 co. 666 della Legge 147/2013 ha confermato l’applicazione del tributo ex art. 19 D.lgs. 504/1992 anche in vigenza di TARI

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2021)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 1.015,18 t
Cluster: Comuni a forte vocazione turistica con alto livello di benessere, bassa densità abitativa e con localizzazione prevalente in zone montane o litoranee - € 64,3851
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 61,55%
Fattori di contesto del comune: € 68,3558924003232
Economie e diseconomie di scala: € 1,26067
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 18
Impianti di trattamento meccanico biologico: 10
Discariche: 10
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 77,24 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 45,86 %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 39,14 %
Rifiuti smaltiti in discarica: 3,89 %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

Ai sensi dell'art. 22 del vigente regolamento TARI:

1. Sono esenti dalla TARI le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche in carico ai servizi sociali.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all’esercizio cui si riferisce tale iscrizione.


Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
Modalità di pagamento a richiesta del contribuente
PagoPA
Costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto


A partire dall'anno 2022 i pagamenti della TARI potranno essere effettuato esclusivamente mediante il bollettino pagoPA allegato al documento di riscossione. Il versamento potrà essere effettuato online, tramite home banking, utilizzando l'APP IO, in banca, o presso tutte le rivendite aderenti (tabaccherie).

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
Unica
04/10/2024
100,00%
Rata
Entro il
%
1° rata
04/10/2024
50,00%
2° rata
04/12/2024
50,00%


Il contribuente in caso di difficoltà può, ai sensi dell'art. 26 del vigente regolamento generale delle entrate, richiedere la rateizzazione per importi superiori ad € 300 utilizzando il modello scaricabile dal sito del Comune di Valfurva.

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto


In caso di omesso pagamento dell'avviso di pagamento TARI alle scadenze prestabilite il Comune provvede all'invio di un primo sollecito di pagamento mediante raccomandata A/R o PEC.


In caso di mancato versamento del sollecito di pagamento entro la scadenza contenuta nello stesso, l'ufficio procederà all'emissione dell'avviso di accertamento per l'omesso/parziale versamento del dovuto con l'applicazione della sanzione del 30% del non versato oltre che l'addebito delle spese di notifica e degli interessi al tasso legale maggiorati di 2 punti.


Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.


In caso di errori nel calcolo dell'importo dovuto il contribuente può contattare telefonicamente l'ufficio tributi al numero verde 800 422208, il numero di rete fissa 0342 945702 int. 6 oppure via mail all'indirizzo tributi@comune.valfurva.so.it per chiedere una verifica sull'importo dovuto. 


Utilizzando il modulo nel seguito è possibile richiedere la rettifica degli importi.

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

Accedendo al sito del Comune di Valfurva mediante SPID o CNS è possibile visualizzare l'avviso di pagamento con i relativi modelli di pagamento in formato PDF.


I contribuenti che volessero ricevere via mail gli avvisi di pagamento delle tassa rifiuti posso comunicarlo all'ufficio tributi del Comune di Valfurva presentando il modello in allegato via mail all'indirizzo tributi@comune.valfurva.so.it oppure, di persona, direttamente all'ufficio tributi.





Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.

Numero verde 800.604.905 - Esclusivamente alle segnalazioni di situazioni che possono generare pericolo per le persone e/o degrado o che impattano sulle condizioni igienico-sanitarie (es. rimozione di rifiuti abbandonati e/o cassonetti rovesciati, laddove presentino profili di criticità in tema di sicurezza, ovvero ostacolino la normale viabilità)


Numero verde 800.898.989 - Esclusivamente per le richieste relative al pronto intervento riguardanti la rimozione dei rifiuti stradali in seguito a incidenti, laddove ostacolino la normale viabilità o creino situazioni di pericolo gli Utenti dovranno fare riferimento alla Società Sicurezza e Ambiente SpA, che potrà essere contattata, 24 ore su 24.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Valfurva è collocato all'interno dello Schema regolatore I
Considerato quanto disposto con Deliberazione 15/2022 in relazione alla regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, preso atto dello schema regolatorio asimmetrico e graduale predisposto da ARERA nella suddetta Deliberazione, il Comune, in veste di Ente territorialmente competente, ha individuato, come indicato dall’art. 3, comma 1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il posizionamento della gestione nella schema regolatorio I, sulla base del livello qualitativo di partenza e in ragione delle prestazioni previste dalla Carta della qualità vigente.
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
Avendo il Comune, in veste di Ente territorialmente competente, optato per lo schema regolatorio I di cui sopra non è soggetto, secondo quando disposto da ARERA, rispettivamente al secondo e terzo comma, art. 3 del TQRIF, a standard di qualità generale ma esclusivamente a obblighi di servizio di cui all’APPENDICE 1 del TQRIF.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

Ai sensi dell'art. 28 comma 8 del vigente regolamento TARI è possibile richiedere una ulteriore rateizzazione rispetto alle scadenze fissate per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti e che l’importo complessivamente dovuto per l’anno di riferimento non sia inferiore ad € 100,00.


Il contribuente in caso di difficoltà può, ai sensi dell'art. 26 del vigente regolamento generale delle entrate, richiedere la rateizzazione per importi superiori ad € 300 utilizzando il modello scaricabile nel seguito.

Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

Si riportano nel seguito agli articoli relativi all'obbligo e al contenuto della DICHIARAZIONE come previsto dagli art. 23 e 24 del vigente regolamento TARI.


Art. 23. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
    a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
    b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
    c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
    a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
    b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
    c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. 


Art. 24. Contenuto e presentazione della dichiarazione
1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano valide le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (art. 1, comma 646, L. 147/2013).
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
    a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;
    b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;
    c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
    d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
    e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
    f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
    a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, sede legale);
    b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
    c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
    d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
    e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, corredata dalla planimetria dei locali in scala opportuna, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.