3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Raccolta e trasporto rifiuti
Per l’invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, contattare l’Ufficio Tributi telefonicamente al nr. 0342 945.706 int.6, al numero verde 800 422.208, via mail all'indirizzo tributi@comune.valfurva.so.it oppure via PEC all'indirizzo valfurva@pec.cmav.so.it.
Per informazioni o segnalazioni in merito alla gestione della raccolta dei rifiuti rivolgersi al numero di S.E.C.A.M. S.p.a. al numero 800.919.106, via mail all'indirizzo segreteria@secam.net oppure via PEC all'indirizzo segreteria@pec.secam.net.
3.1.C Modulistica e reclami
I reclami relativi al servizio TARI (gestione delle tariffe, rapporti con gli utenti, raccolta e trasporto rifiuti, Spazzamento, pulizia e lavaggio strade) possono essere presentati direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Valfurva, trasmessi mediante posta oppure mediante PEC all'indirizzo valfurva@pec.cmav.so.it.
3.1.D Calendario e orari raccolta
Raccolta porta a porta
Centro di raccolta ASK - conferimento rifiuti ingombranti
Nel Comune di Valfurva è attivo il servizio di raccolta rifiuti porta a porta per carta, plastica/alluminio e indifferenziato secondo il calendario consultabile nel seguito. Il vetro deve essere conferito nelle campane di raccolta sparse sul territorio.
I rifiuti ingombranti devono essere invece conferiti autonomamente presso il centro di Raccolta ASK negli orari di apertura esibendo il tesserino nominativo (non è previsto il servizio di ritiro a domicilio). Il tesserino può essere richiesto direttamente presso l'ufficio tributi del Comune di Valfurva.
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
CENTRO DI RACCOLTA ASK
RACCOLTA PORTA A PORTA
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Famiglia 3 componenti - anno 2024
Famiglia 1 componente - anno 2024
Famiglia 5 componenti - anno 2024
Bar - anno 2024
1. La tariffa è composta da una quota generale, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, da una quota fissa riferita ai servizi comuni erogati indistintamente alla cittadinanza, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
Riduzioni (art. 19 e 21 del regolamento TARI)
Art. 19. Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso e per inferiori livelli di prestazione del servizio
1. La TARI è ridotta nel modo seguente:
4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nel periodo di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente.
Art. 21. Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta
1. Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendano avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all’Ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.
2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l’avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 marzo dell’anno successivo all’avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero.
3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l’utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:
Rid= Qavv / Qtot (Kd)
dove:
Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo
Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero
Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.
Nel caso in cui all’interno della dichiarazione l’utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell’avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.
La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.
Altre imposte applicabili
Il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) è un tributo istituito dal Legislatore a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo. Esso trova spazio nell’avviso di pagamento trasmesso dal Comune ed è calcolato nella misura del 4% dell’importo complessivamente dovuto a titolo di TARI. L’ art. 1 co. 666 della Legge 147/2013 ha confermato l’applicazione del tributo ex art. 19 D.lgs. 504/1992 anche in vigenza di TARI
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Ai sensi dell'art. 22 del vigente regolamento TARI:
1. Sono esenti dalla TARI le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche in carico ai servizi sociali.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all’esercizio cui si riferisce tale iscrizione.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
A partire dall'anno 2022 i pagamenti della TARI potranno essere effettuato esclusivamente mediante il bollettino pagoPA allegato al documento di riscossione. Il versamento potrà essere effettuato online, tramite home banking, utilizzando l'APP IO, in banca, o presso tutte le rivendite aderenti (tabaccherie).
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
Il contribuente in caso di difficoltà può, ai sensi dell'art. 26 del vigente regolamento generale delle entrate, richiedere la rateizzazione per importi superiori ad € 300 utilizzando il modello scaricabile dal sito del Comune di Valfurva.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di omesso pagamento dell'avviso di pagamento TARI alle scadenze prestabilite il Comune provvede all'invio di un primo sollecito di pagamento mediante raccomandata A/R o PEC.
In caso di mancato versamento del sollecito di pagamento entro la scadenza contenuta nello stesso, l'ufficio procederà all'emissione dell'avviso di accertamento per l'omesso/parziale versamento del dovuto con l'applicazione della sanzione del 30% del non versato oltre che l'addebito delle spese di notifica e degli interessi al tasso legale maggiorati di 2 punti.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
In caso di errori nel calcolo dell'importo dovuto il contribuente può contattare telefonicamente l'ufficio tributi al numero verde 800 422208, il numero di rete fissa 0342 945702 int. 6 oppure via mail all'indirizzo tributi@comune.valfurva.so.it per chiedere una verifica sull'importo dovuto.
Utilizzando il modulo nel seguito è possibile richiedere la rettifica degli importi.
3.1.R Documenti di riscossione online
Accedendo al sito del Comune di Valfurva mediante SPID o CNS è possibile visualizzare l'avviso di pagamento con i relativi modelli di pagamento in formato PDF.
I contribuenti che volessero ricevere via mail gli avvisi di pagamento delle tassa rifiuti posso comunicarlo all'ufficio tributi del Comune di Valfurva presentando il modello in allegato via mail all'indirizzo tributi@comune.valfurva.so.it oppure, di persona, direttamente all'ufficio tributi.
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
Numero verde 800.604.905 - Esclusivamente alle segnalazioni di situazioni che possono generare pericolo per le persone e/o degrado o che impattano sulle condizioni igienico-sanitarie (es. rimozione di rifiuti abbandonati e/o cassonetti rovesciati, laddove presentino profili di criticità in tema di sicurezza, ovvero ostacolino la normale viabilità)
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Ai sensi dell'art. 28 comma 8 del vigente regolamento TARI è possibile richiedere una ulteriore rateizzazione rispetto alle scadenze fissate per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti e che l’importo complessivamente dovuto per l’anno di riferimento non sia inferiore ad € 100,00.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
Si riportano nel seguito agli articoli relativi all'obbligo e al contenuto della DICHIARAZIONE come previsto dagli art. 23 e 24 del vigente regolamento TARI.
Art. 23. Obbligo di dichiarazione
Art. 24. Contenuto e presentazione della dichiarazione
1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano valide le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (art. 1, comma 646, L. 147/2013).
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;
c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, sede legale);
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, corredata dalla planimetria dei locali in scala opportuna, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.