3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Raccolta e trasporto rifiuti
TREVIGLIO
Segreteria Tel. 0363 43783 int. 2 - Fax 0363 302745g.eco@legalmail.it
Acquisti Tel. 0363 43783 int. 3 - Fax 0363 302745acquisti@gecoservizi.eu
Tecnico-Ambientale Tel. 0363 43783 int. 1 - Fax 0363 302745tecnico@gecoservizi.eu
Amministrazione Tel. 0363 43783 int. 4 - Fax 0363 302745amministrazione@gecoservizi.eu
UFFICI CLUSONE
Tecnico-AmministrativoTel. 0346 27788 - Fax 0346 26301tecnico@gecoservizi.eu
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Il servizio di pulizia strade viene effettuato dal personale dipendente.
Saltuariamente, qualora se ne ravvisi la necessità, la pulizia strade viene effettuata con mezzi meccanici.
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Stralcio del regolamento comunale TARI
Art. 11 - Piano finanziario e
tariffe
1.
Il comune nella commisurazione della
tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Il
piano finanziario determina le tariffe che consentono la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Sulla
base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano
economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera
n.363/2021 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA),
e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.
4. Il
piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti
necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a)
una dichiarazione, ai sensi del D.P.R.
445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei
dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con
i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai
sensi di legge;
b)
una relazione che illustra sia i criteri di
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili
dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
5. La
procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della
coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari
all’elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente
territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di
terzietà rispetto al gestore.
6. Sulla
base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le
pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la
predisposizione del piano economico 10 finanziario e i corrispettivi del
servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono
attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
7. L’ARERA,
salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di
esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte
dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi
del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.
Art. 23 - Tariffe per utenze
domestiche
1.
La
quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando
alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le
tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo
le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari
più numerosi.
2.
La
quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in
relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2,
Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3.
I
coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella
delibera tariffaria.
4.
Per
le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la
propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo
familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata
dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non
fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno
sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
5.
Sono
considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente
domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa
prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di
riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per
un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai
fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia
adeguatamente documentata e dichiarata tempestivamente.
6.
Per
le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli
alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a
disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non
residenti, si assume come numero degli occupanti quello di n. 2 unità.
7.
Per
le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o
abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione
dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie
Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a
vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di
richiesta documentata, in una unità.
8.
Per
le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la
tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti
l’alloggio.
9.
Il
numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo
gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura.
Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall’anno
seguente.
Esempio di calcolo:
Superficie considerata = 100 mq
Componenti del nucleo familiare = 5
(Tariffa parte fissa espressa in €/mq x 100 mq)
+ (Tariffa parte variabile per 5 componenti) = Tassa annua + 5% a titolo di
contributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del D. Lgs. n.
504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e
delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura
percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
Art. 24 - Tariffe per utenze
non domestiche
1.
La
quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando
alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla
tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di
potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2.
La
quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata
applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie
riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di
coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto
4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158.
3.
I
coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni
classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.
4.
Le
utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nella
Tabella 3b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158.
5.
L’inserimento
di un’utenza in una delle categorie di cui al precedente comma viene di regola
effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO
adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività
secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
6.
Le
attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria
di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione
d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre
rifiuti.
7.
La
tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del
medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla
specifica tipologia d’uso alle superfici con un’autonoma e distinta
utilizzazione.
8.
Nelle
unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche
un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è
applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
9.
In
tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie
destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività
principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
Esempio di calcolo:
Superficie considerata = 100 mq
(Tariffa parte fissa espresse in €/mq x 100 mq) + (Tariffa parte
variabile espresse in €/mq x 100 mq) = Tassa annua + 5% a titolo
di contributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del D. Lgs. n.
504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e
delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura
percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
Superficie considerata = 100 mq
Componenti del nucleo familiare = 5
(Tariffa parte fissa espressa in €/mq x 100 mq) + (Tariffa parte variabile per 5 componenti) = Tassa annua + 5% a titolo di contributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del D. Lgs. n. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
Superficie considerata = 100 mq
(Tariffa parte fissa espresse in €/mq x 100 mq) + (Tariffa parte variabile espresse in €/mq x 100 mq) = Tassa annua + 5% a titolo di contributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del D. Lgs. n. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Stralcio del Regolamento comunale TARI
Art. 12 - Riduzioni tariffarie per rifiuti avviati al riciclo
1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo i propri rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa. La riduzione si applica alla parte variabile della tariffa sulla base dei criteri specificati nel presente articolo.
2. La riduzione della quota variabile calcolata, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclaggio e la quantità di rifiuti attribuibili all’utenza in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo della suddetta parte.
3. La percentuale di riduzione della quota variabile calcolata è Pr = Qr/Qt, dove:
- Qr è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
- Qt è la produzione teorica di rifiuti, con Qt = Kd X∙Sr con:
- Kd è il coefficiente di produttività applicato all’utenza nel computo della quota variabile;
- Sr è la superficie di riferimento.
4. Tenuto conto che l’utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50 % (cinquanta per cento) della quota variabile della tariffa.
5. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta a consuntivo, previa richiesta dell’utente da presentarsi annualmente al Comune entro il termine del 31 gennaio dell’anno solare successivo a quello cui il tributo si riferisce. Alla richiesta deve essere allegata apposita dichiarazione attestante le quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente suddivise per codice CER (o EER); a tal fine il Comune rende disponibile il modello di dichiarazione. La richiesta, unitamente alla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente, deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;
d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
Art. 13 - Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta
1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per “recupero” si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t-bis), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per “recupero di materia” si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.
4. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all’allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).
5. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo mentre è dovuta la parte fissa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
6. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
7. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza immediata.
8. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al presente articolo comma 7 si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
Art. 14 - Riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del servizio
1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione e smaltimento dei rifiuti, su domanda documentata, può chiedere la restituzione di una quota del tributo ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 10% di quanto dovuto per il periodo considerato.
Art. 15 - Riduzioni tariffarie per zone in cui non è effettuata la raccolta
1. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni i possessori, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura del 40% della tariffa.
Art. 16 - Riduzione tariffa per raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero
1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell’attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel rispetto totale di quanto previsto dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.
2. Le agevolazioni per la raccolta differenziata sono assicurate attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani.
3. Le forme di riduzione di cui ai precedenti commi sono stabilite annualmente con la deliberazione che determina le tariffe.
Art. 17 - Riduzione tariffa per particolari categorie
1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 1, comma 659, della l. 147/2013, le tariffe si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:
N. |
DESCRIZIONE |
RIDUZIONE |
1 |
Abitazioni con unico occupante |
0 |
2 |
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo |
0 |
3 |
Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente |
0 |
4 |
Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero |
0 |
5 |
Fabbricati rurali ad uso abitativo |
0 |
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui all’articolo 29 o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il mese di febbraio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
4. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella, è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione.
5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
Art. 18 - Ulteriori riduzioni e agevolazioni
1. Sull’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, l’imposta è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare riduzioni e/o esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio, per situazioni emergenziali e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.
3. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
4. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni e/o esenzioni di cui ai precedenti commi, con indicazione della misura dell’agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.
5. Le riduzioni e/o esenzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
3.1.Q Segnalazioni errori importi
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
Per le situazioni di pericolo inerenti al servizio rifiuti il gestore del servizio di raccolta ha attivato il seguente numero verde gratuito: 800.595.004
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
Con deliberazione Consiglio Comunale n. 11 in data 26.04.2022, divenuta esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Valgoglio ha individuato il posizionamento della gestione dei rifiuti nello schema regolatorio I.
3.1.V Standard generali di qualità
Il Comune, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ai sensi dell’art. 3.1 dell’Allegato A alla Deliberazione n. 15/2022/R/rif ha indicato il quadrante “SCHEMA I, come schema di riferimento del livello qualitativo prescelto, non approvando standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema in parola.
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Art. 30 - Rateizzazione dei pagamenti
1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate previste dall’art.27.1 dell’Allegato “A” della delibera ARERA n. 15/2022, per le seguenti fattispecie:
a) Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.
b) Utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri dal Comune in qualità di Ente territorialmente competente;
c) Qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell’importo dovuto.
L’importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00 (cento), fatta salva la possibilità per il gestore di praticare ulteriori rateizzazioni migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.