3.1.A Gestori del servizio
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
In carta libera
La richiesta deve contenere i dati identificativi dell'utente quali:
- nome, cognome e codice fiscale
- l'indirizzo postale e/o l'indirizzo di posta elettronica
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti)
- il codice utente
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati
3.1.D Calendario e orari raccolta
Ecocentro
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Il servizio spazzamento strade non è calendarizzato e viene svolto direttamente dal Comune con personale dipendente una sola volta la settimana nel periodo maggio - settembre e all'occorrenza nel restante periodo. Non è previsto il lavaggio stradale.
Verranno emesse eventuali apposite ordinanze, pubblicate sul sito del Comune, per i divieti di sosta nei giorni e per i luoghi interessati in occasione di pulizie straordinarie.
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
- Regole di calcolo della tariffa:
Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili i giardini e i parchi, parcheggi, zone di transito, di sosta gratuita etc., purché chiaramente identificate, fermo restando l’imponibilità delle aree scoperte operative;
b) le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 158/1999.
Le tariffe della TARI vengono deliberate dal Consiglio Comunale sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto a norma delle leggi vigenti in materia.
La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
La suddivisione tra parte fissa e parte variabile dipende dalla natura dei costi.
In particolare i costi variabili sono:
Costi di raccolta e trasporto RSU (CRT) |
Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS) |
Costi raccolta differenziata per materiale (CRD) |
Costi di trattamento e riciclo (CTR) |
I costi fissi invece sono:
Costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) |
Costi generali di gestione (CGG) |
Costi comuni diversi (CCD) |
Costi spazzamento e lavaggio strade (CSL) |
In conformità al piano finanziario e secondo quanto stabilito dal regolamento di disciplina della TARI, le singole misure tariffarie vengono determinate secondo la metodologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante norme per la elaborazione del cosiddetto metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
Il metodo di calcolo adottato è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni, le quali hanno il fine di consentire la determinazione, oltre che dei costi del servizio di gestione mediante il piano finanziario, dell’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio di gestione stesso.
Tali regole hanno l’intento di “calibrare” la tariffa ad una produzione potenziale di rifiuto che per le utenze non domestiche dipende sia dai metri quadri occupati sia dalle attività svolta. Per le utenze domestiche le due variabili che determinano la potenzialità del rifiuto sono i metri quadri e il numero degli occupanti l’immobile.
Le utenze non domestiche vengono ripartite in 21 gruppi con quindi 21 tariffe. Le utenze domestiche sono suddivise in 6 gruppi da uno a sei abitanti (o più).
Il primo step è suddividere i costi del piano finanziario in due macro insiemi: utenze domestiche e utenze non domestiche.
In assenza di rilevazioni puntuali, si è ritenuto di procedere ad una determinazione “per differenza”, applicando i coefficienti di produzione dei rifiuti espressi in kg/mq annuo, i Kd, delle utenze non domestiche stabiliti nel DPR 158/99 allegato 1 tab.4a, è stato possibile ottenere la quantità potenziale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in base alla superficie complessiva, e per differenza calcolare la quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche.
Stabilita questa macro divisione si procede per le utenze non domestiche a definire la quota relativa ai costi fissi: sempre facendo appello ai parametri del DPR n. 158/1999 sopra citato, si definiscono le tariffe a seconda del ‘peso’ che le diverse attività esprimono rispetto alla componente fissa di costo. Lo stesso procedimento si opera per la parte variabile.
Stesso procedimento viene seguito per la tariffa fissa e variabile delle utenze domestiche.
Per definire quanto un utenza non domestica debba pagare si moltiplicano i mq dichiarati dall’utenza stessa per la tariffa totale unitaria sopra ottenuta (variabile + fissa).
Per le utenze domestiche la parte relativa ai costi fissi viene definita moltiplicando la tariffa per i metri quadri dichiarati dall’utenza mentre la tariffa relativa alla parte dei costi variabili dipende esclusivamente dal numero dei componenti il nucleo familiare ed è quindi imposta al nucleo familiare nella sua totalità indipendentemente dai mq.
Per ulteriori agevolazioni e specificazioni di dettaglio si rimanda alla delibera di approvazione tariffe e al regolamento della Tari.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Ai sensi dell'art. 22 del regolamento comunale sulla Tassa dei Rifiuti Solidi Urbani è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato diverso dall'Italia.
E' riconosciuto, ai sensi dell'art. 23 del regolamento sopra citato, il rimborso del tributo per i soggetti passivi che occupano il fabbricato a titolo di abitazione principale, il cui nucleo familiare si trovi in situazione di disagio economico risultante dalla certificazione ISEE, secondo i criteri e le modalità di cui al regolamento per l'accesso al fondo sociale per l'abbattimento Tari.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
Unica
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
E’ possibile pagare la TARI dopo le scadenze, usufruendo del ravvedimento operoso. Il ravvedimento operoso permette al contribuente di rimediare spontaneamente, entro le scadenze sotto riportate, ai tardivi od omessi pagamenti, beneficiando in tal modo di una consistente riduzione delle sanzioni amministrative previste (pari al 30% dell’importo da pagare).
Per usufruire del ravvedimento operoso è necessario che la violazione non sia già stata notificata e comunque che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui si sia a conoscenza. Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
QUANDO SI PAGA
· ravvedimento Sprint: esercitabile entro il 14° giorno dalla scadenza naturale del versamento, con l'applicazione di una sanzione pari allo 0,1% giornaliero e quindi fino ad un massimo dell'1,4% e l'interesse al tasso legale che dall' 01.01.2022 è pari all'1,25% (se ad esempio il ritardo è di 8 giorni, verrà applicata la sanzione dello 0,80% (0,10% x 8 giorni = 0,80%), dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, invece troverà applicazione la sanzione del 1,50% (ravvedimento breve).
· ravvedimento Breve: per versamenti eseguiti oltre il 14° giorno ma entro il 30°; in questo caso la sanzione è pari all'1,5% (1/10 del 15%), oltre all'interesse al tasso legale che dal 01.01.2022 è pari allo 1,25%;
· ravvedimento Intermedio: per versamenti eseguiti oltre il 30° giorno ma entro il 90°; la sanzione applicabile è pari all'1,67% (1/9 del 15%), oltre all'interesse al tasso legale che dal 01.01.2022 è pari allo 1,25%;
· ravvedimento Lungo (entro un anno): per versamenti eseguiti entro 1 anno o se prevista la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa; la sanzione applicabile è pari al 3,75 (1/8 del minimo che oltre i 90 giorni è del 30%), oltre gli interessi al tasso legale che dal 01.01.2022 è pari allo 1,25%;
· ravvedimento Biennale: per versamenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo o se non è prevista la dichiarazione due anni dall'omissione; la sanzione applicabile è pari al 4,29 (1/7 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dal 01.01.2022 è pari allo 1,25%;
· ravvedimento lunghissimo o ultra biennale: per versamenti eseguiti oltre un anno; la sanzione applicabile è pari al 5,00% (1/6 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dal 01.01.2022 è pari allo 1,25%
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Qualora il contribuente riscontri delle anomalie nell’avviso di pagamento è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune Villa Collemandina per la verifica dei dati ed eventualmente chiedere provvedimento di autotutela.
Eventuali richieste di rimborso: in carta libera
La richiesta deve contenere i dati identificativi dell'utente quali:
- nome, cognome e codice fiscale
- l'indirizzo postale e/o l'indirizzo di posta elettronica
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti)
- il codice utente
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
Il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell’Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell’Autorità.