3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Telefono: 0783/44104
e-mail: paola.deriu@comune.villaurana.or.it
PEC: amministrativo@pec.comune.villaurbana.or.it
L’Unione di Comuni dei Fenici gestisce il servizio associato di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani per i Comuni di Palmas Arborea, Santa Giusta, Villaurbana, Siamaggiore e Solarussa.
Il servizio della raccolta differenziata per i Comuni è gestito dal 01/06/2021 dalla ditta Sardegna Ecology S.r.l. (società esecutrice per conto della Società Cooperativa CICLAT Ambiente) con sede legale in Ottana in Loc. Zona Industriale PIP - P. IVA: 01441480918.
Per informazioni potete contattare la Sardegna Ecology S.r.l. ai seguenti recapiti:
Numero Verde: 800.127.737
E-mail: sardegnaecology@gmail.com
PEC: sardegnaecology@pec.it
Sito internet: https://ciclatambiente.it
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
- Raccolta dell’umido organico: i rifiuti organici vengono inseriti negli appositi sacchetti biodegradabili e compostabili, rinchiusi negli appositi contenitori e vengono esposti a bordo strada a cura del cittadino; la ditta appaltatrice provvede al ritiro con cadenza pari a 3 volte alla settimana;
- Raccolta del secco residuo: i rifiuti vengono inseriti nelle apposite buste, rinchiuse negli appositi contenitori e vengono esposti a bordo strada a cura del cittadino; la ditta appaltatrice provvede al ritiro con cadenza pari a 1 volta alla settimana;
- Raccolta della plastica e lattine: i rifiuti vengono inseriti nelle apposite buste, rinchiuse negli appositi contenitori e vengono esposti a bordo strada a cura del cittadino; la ditta appaltatrice provvede al ritiro con cadenza pari a 1 volta alla settimana;
- Raccolta della carta: i rifiuti vengono esposti a bordo strada; la ditta appaltatrice provvede al ritiro con cadenza pari pari a 1 volta alla settimana;
- Raccolta di vetro: i rifiuti, inseriti negli appositi contenitori, vengono esposti a bordo strada a cura del cittadino; la ditta appaltatrice provvede al ritiro con cadenza pari a pari a 1 volta alla settimana;
Il servizio di raccolta degli ingombranti, sfalci, olio vegetale, farmaci e T (tossici) e/o F (Infiammabili) viene effettuato anche su prenotazione al numero verde 800.127.737 dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30
Il Servizio comporta la consegna a tutte le utenze domestiche di differenti contenitori in plastica di dimensioni diverse a seconda del tipo di rifiuto, e più precisamente:
- contenitore color marrone sottolavello per la raccolta dell’umido organico: capienza 7 litri;
- contenitore color marrone e/o verde per la raccolta dell’umido organico: capienza 25 litri;
- contenitore color verde per la raccolta di vetro e lattine: capienza 40 litri;
- contenitore color bianco per la raccolta della plastica: capienza 40 litri;
- contenitore color marrone per la raccolta del secco non riciclabile: capienza 40 litri;
- compostiera per le utenze dotate di giardino: capienza 310 litri.
Per le utenze non domestiche il servizio comporta anche la consegna di adeguati contenitori di maggior capienza, a seconda della tipologia di attività svolta, così come sottoelencato:
- contenitore color blu per la raccolta della carta: capienza 240 litri;
- contenitore color bianco per la raccolta della plastica: capienza 240 litri;
- contenitore color verde per la raccolta di vetro e lattine: capacità 120 litri;
- contenitore color marrone per la raccolta dell’umido: capienza 120 litri.
Il servizio comprende anche la consegna del calendario del servizio offerto dal Comune.
3.1.E Campagne straordinarie
- lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
- martedì dalle 9:00 alle ore 12:00;
- mercoledì dalle 9:00 alle ore 12:00 ;
- giovedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00;
- venerdì dalle 09:00 alle 12:00;
- sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
Lo stesso è presidiato e gestito dal personale della ditta appaltatrice del servizio rifiuti.
E’ possibile conferire tutti i rifiuti differenziati urbani o assimilati agli urbani.
Il servizio per i cittadini è interamente gratuito.
Le informazioni su eventuali campagne straordinarie e nuove aperture o chiusure centri di raccolta sono pubblicate sui siti dei gestori.
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
E’ vietato conferire rifiuti differenti da quelli previsti dalla tipologia di raccolta indicata nel calendario.
I rifiuti esposti in maniera errata o nel giorno sbagliato non verranno ritirati e verrà applicato su di essi un adesivo di non conformità.
I contenitori dei rifiuti devono essere ritirati una volta svuotati
Per l’esatta differenziazione dei rifiuti, controllare l’apposita sezione presente nel calendario giornaliero di raccolta, oppure sulla pagina istituzionale dell’Unione di Comuni dei Fenici, al link sottostante
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
ESEMPIO CALCOLO TARI 2020 UTENZA DOMESTICA CON N. 2 PERSONE E ABITAZIONE DI 100 MQ. (INTERO ANNO SOLARE)
ESEMPIO CALCOLO TARI 2020 UTENZA DOMESTICA AD USO STAGIONALE E ABITAZIONE DI MQ. 100 (INTERO ANNO SOLARE)
ESEMPIO CALCOLO PER UN'UTENZA NON DOMESTICA DI MQ. 100, CONSIDERANDO L'ADDIZIONALE PROVINCIALE DEL 5% PER UN PERIODO DI 365 GIORNI, AMMONTA A €. 90,00 CALCOLATO NEL MODO SEGUENTE:
ESEMPIO CALCOLO PER UN'UTENZA NON DOMESTICA DI MQ. 100, CONSIDERANDO L'ADDIZIONALE PROVINCIALE DEL 5% PER UN PERIODO DI 365 GIORNI, AMMONTA A €. 178,00 CALCOLATO NEL MODO SEGUENTE:
Il presupposto
della tassa è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo,
di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul
territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti,
urbani o assimilati. Sono escluse dalla Tari:
1) le
aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e
le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
2) le
aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o
occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri
luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3) le
aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione
per le aree operative.
Le
tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze
domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999. In
base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in
base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie
omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
Le
tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di
rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti.
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.
4. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell’evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.
5. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ( Kc.).
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (kd.).
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.
PER UNA PIÙ APPROFONDITA TRATTAZIONE SI RIMANDA AL VIGENTE REGOLAMENTO TARI
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Art. 15 - RIDUZIONI DELLA TASSA
1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate:
a) 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
b) 30% limitatamente all’unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato, in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE;
c) 50% per abitazioni e relative pertinenze tenute a uso discontinuo, pur essendovi stabilita la residenza, per persone domiciliate temporaneamente presso strutture sanitarie, presso case di cura o di riposo;
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è ridotta nella misura del 60%
3. Le riduzioni non possono essere cumulate tra loro e, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.
2. Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell’utenza, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI. Le riduzioni decorrono dal 1° gennaio dell’anno di richiesta o dalla data i cui si è verificato l’evento.
Per agevolazioni applicabili il riferimento è l’articolo 16 del Regolamento TARI:
ART. 16
AGEVOLAZIONI TARI - CRITERI
1. E’ riconosciuta al Consiglio Comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, in occasione dell’approvazione delle tariffe, ulteriori forme di esenzione e/o agevolazioni tariffarie a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale, al di fuori delle ipotesi indicate nel presente regolamento, la cui copertura avviene, attraverso apposite autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
Le agevolazioni sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
A) Locali e aree produttive situati in Zona Artigianale del Comune di Villaurbana appartenenti alla categoria Attività artigianali di produzione beni specifici – Cat. 115 - riduzione della tariffa del 90%
B) Cat. 117 Bar – Caffè e Pasticceria – Riduzione della tariffa del 10%
C) Per le utenze domestiche composte da cinque, sei o più persone la tariffa è ridotta sia nella parte fissa che nella parte variabile nel modo seguente:
- a) Riduzione del 20% per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti di cinque persone con reddito insufficiente, documentato da regolare certificazione I.S.E.E. in corso di validità nell’anno di imposizione, non superiore a 8.500,00;
- b) Riduzione del 10% per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti di cinque persone con reddito insufficiente, documentato da regolare certificazione I.S.E.E. in corso di validità nell’anno di imposizione, compreso tra €. 8.500,00 ed €. 10.000,00;
- d) Riduzione del 30% per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti di sei o più persone con reddito insufficiente, documentato da regolare certificazione I.S.E.E. in corso di validità nell’anno di imposizione, non superiore a 8.500,00;
- b) Riduzione del 15% per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti di sei o più persone con reddito insufficiente, documentato da regolare certificazione I.S.E.E. in corso di validità nell’anno di imposizione, compreso tra €. 8.500,00 ed €. 10.000,00;
Suddette agevolazioni tariffarie competono a richiesta dell’interessato, con presentazione di idonea documentazione che ne attesti i presupposti, da presentarsi all’Ufficio Tributi entro il 30/04 di ciascun anno di imposizione,
Per agevolazioni applicabili il riferimento è l’articolo 8 del Regolamento TARI:
Art. 8 - CATEGORIE DI UTENZA
1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell’utenza in domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
a) domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall’anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni ecc..
Inoltre, non viene considerato, nel numero dei componenti del nucleo familiare, il componente che per motivi di lavoro o di studio sia domiciliato in altro comune per periodi superiori a 10 mesi nell’anno e che sia in possesso di regolare contratto d’affitto. La documentazione attestante tale situazione (copia contratto di affitto regolarmente registrato) dovrà essere presentata all’Ufficio Tributi entro il 30 Aprile di ciascun anno di imposizione.
Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
Nel caso di unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, da soggetti già ivi residenti anagraficamente, e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 (una) unità.
Nel caso in cui l’abitazione sia occupata, oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell’anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 20.
Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici al primo di gennaio di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di acquisizione della residenza;
b) domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, residenti all’estero e iscritti all’AIRE o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.). Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione della tassa, pari a 1 (uno) occupante.
3. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B - Categorie di utenze non domestiche. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività di cui alla predetta Tabella allegato B, viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativa all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
4 Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale, per l’applicazione della tariffa si rimanda a quanto già indicato al precedente articolo 5, c. 5.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
Unica
2° rata
3° rata
4° rata
Le date riportate si riferiscono agli avvisi di pagamento TARI per l’anno 2023.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.
Si ricorda all'utenza che è possibile reperire la procedura per l'eventuale comunicazione di errori o variazioni, richieste di informazioni, reclami e/o di rettifica dell'importo addebitato nei seguenti modi:
Giorni e orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 10.30 alle 13.00, Mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30 previo appuntemento
Sito internet: http://www.comune.villaurbana.or.it
E-mail generale: info@comune.villaurbana.or.it
E-mail Ufficio Tributi: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it
PEC generale: protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it
PEC Ufficio Tributi: amministrativo@pec.comune.villaurbana.or.it
RECAPITO TELEFONICO UFFICIO TRIBUTI: 0783/44104 interno 1 - 0783/44636 interno 1
3.1.R Documenti di riscossione online
Nel caso in cui il contribuente non abbia ricevuto a domicilio l'avviso di pagamento TARI, si potrà contattare l''Ufficio Tributi dell'Ente ai recapiti riportati di seguito:
tel: 078344104 - int. 1 oppure 078344636 int. 1 - Rag. Maria Paola Deriu
e-mail Ufficio Tributi: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it
e-mail Protocollo generale: info@comune.villaurbana.or.it
PEC Ufficio Tributi: amministrativo@pec.comune.villaurbana.or.itPEC Protocollo generale: protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it
Nel caso in cui si voglia richiedere l'invio dell'avviso di pagamento TARI in formato elettronico presso una casella di posta intestata allo stesso utente, si prega di voler compilare, firmare ed inviare il modulo allegato al seguente indirizzo di posta elettronica: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Ai sensi degli artt. 9 - 10 - 11 e 12 del regolamento generale delle Entrate Comunali approvato con deliberazione del Consiglio Coomunale n. 13 del 29/07/2020, è possibile rateizzare le somme dovute sia in relazione alle entrate tributarie che con riferimento a quelle di natura patrimoniale:
Articolo 9 – Istanze di rateizzazione
1. Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute, sia in relazione alle entrate tributarie, quanto con riferimento a quelle di natura patrimoniale.
2.Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l’istanza sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di trentasei rate, tenendo conto che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00.
3.In caso di peggioramento delle condizione economiche, per il contribuente sarà possibile chiedere una proroga una volta sola, per ulteriori sei mesi , salvo il caso in cui sia già incorso nella decadenza.
Articolo 10 – Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione
1. I criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a cinque rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a dieci rate mensili;
d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
h) Per importi superiori fino a 72 rate mensili.
2. La documentazione in grado di dimostrare la temporanea situazione di difficoltà, da allegare obbligatoriamente all’istanza volta ad ottenere la rateizzazione, a pena di decadenza, è la seguente:
a) per le persone fisiche, e quindi anche per le ditte individuali, deve essere allegata la certificazione ISEE, che non dovrà superare l’ammontare di €. 8.265,00 elevabile fino a € 20.000,00 per famiglie con almeno 4 figli a carico (soglie bonus idrico);
b) per le società di persone, per le società di capitali e gli enti del terzo settore, deve essere allegato il bilancio dell’ultimo triennio approvato, o, se in contabilità semplificata, l’ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle entrate, da cui deve emergere un risultato economico fra 0 e 10.000 euro;
c) per importi superiori a €. 6.000,00 è necessario provvedere alla stipula di un apposita fidejussione che garantisca tutto il periodo della rateizzazione.
3. Le istanze, su modello predisposto dal Comune, vanno presentate entro 20 giorni dalla scadenza dell’avviso per cui si chiede la rateizzazione.
4. Nella rateizzazione si considerano, oltre alle somme dovute del tributo, gli interessi al tasso legale maggiorato di 1 punto percentuale e gli oneri di elaborazione e notifica atti.
Articolo 11 – Procedura di rateizzazione
1. Il Funzionario responsabile del tributo, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, ha la facoltà, in presenza di particolari situazioni che emergono dalle istanze presentate, pur in assenza delle condizioni di cui al precedente articolo, di concedere la rateizzazione nonché di stabilire diverse modalità di determinazione del piano di rateizzazione
2. Alle rate che verranno concesse saranno applicati gli interessi di mora di cui all’articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. L’istanza di cui al presente articolo è sottoposta al Responsabile dell’entrata o al soggetto affidatario della riscossione forzata, allegando idonea documentazione volta a dimostrare la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
4. Nel caso si renda necessario procedere celermente alla richiesta di rateizzazione, il debitore può presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, indicando le disponibilità presenti al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell’anno precedente, con l’impegno di presentare, entro e non oltre 20 giorni, la documentazione di cui al comma precedente.
5. L’ammontare della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della presentazione dell’istanza o della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
6. Nel caso di rateizzazione di tributi locali, ai fini dell’acquiescenza, la prima rata deve essere versata entro il termine di presentazione del ricorso. Sulla prima rata non sono applicati interessi moratori.
7. Il pagamento della prima rata perfeziona l’accordo di rateizzazione e sospende le misure cautelari eventualmente avviate, facendo salve le procedure esecutive già avviate alla data di accoglimento della rateizzazione.
Articolo 12 – Interruzione della rateizzazione
1. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore perde il diritto al beneficio della rateizzazione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito.
2. Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero debito non ancora sanato sarà immediatamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione.
3. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori trentasei rate mensili, rispetto all’originario piano di rateizzazione.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
Art. 20 - DICHIARAZIONE (Regolamento Comunale)
1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all’articolo 3 e determina l’obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree.
2. I soggetti individuati all’articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 Aprile dell’anno successivo a quello in cui:
a) ha inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree;
b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune oppure può essere inoltrata allo stesso mediante:
- il servizio postale,
- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale comune.
Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti, fa fede la data di invio.
4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo, e gli effetti si producono a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della tributo. La presentazione per richiedere agevolazioni deve essere presentata a pena di decadenza del beneficio del diritto all’agevolazione medesima.
Ai fini dell’applicazione della tassa, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati precedentemente dichiarati. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.
8. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amministrativa, la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente all’applicazione della tassa.