3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
INFORMAZIONI GENERALI
La Tassa sui rifiuti – TARI è dovuta per il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali e/o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio.
La presenza di arredo o l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, del calore, del gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
La
tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto,
con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o
tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice Civile, detenute o occupate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
BIDONE RUBATO O DANNEGGIATO
La dichiarazione da consegnare all’ufficio tributi nel caso in cui venisse rubato o danneggiato il bidone per la raccolta del secco/umido è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.villaverla.vi.it - Servizio TARI
COPIA CHIAVI/TESSERINO ECOCENTRO
Nel caso venisse smarrita la chiave dell’umido o la chiave dei pannolini/pannoloni o il tesserino per accedere all’ecocentro, è sufficiente recarsi all’ufficio tributi per chiederne una copia dietro il pagamento di € 1,50.
Per la chiave delle grandi utenze (carta e plastica) il costo della chiave Easy Cube è di € 2,50
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Per informazioni sul servizio di bollettazione tariffe, si prega di contattare l'ufficio tributi ai numeri sopra indicati, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00, il martedì e
giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:30.
Orario di sportello
SOLO SU APPUNTAMENTO Nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 17.00 alle 18.30.
L'ufficio ecologia ed ambiente al numero sopra indicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00, il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:30.
Orario di sportello
SOLO SU APPUNTAMENTO Nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.30.
A partire da aprile 2023 sono stati attivati:
-
il Contact Center del servizio clienti;
-
il Contact Center di pronto intervento;
-
l’indirizzo di posta elettronica del servizio clienti.
1. Il Contact center del servizio clienti risponde al Numero Verde unico per tutti i Comuni soci A.V.A. (senza costi a carico del chiamante) n. 800.189.777 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00 (esclusi i giorni festivi).
Il Contact Center del servizio clienti:
- riceve le segnalazioni di disservizi;
- risponde a richieste di informazioni attinenti l’erogazione del servizio e la tariffazione;
- riceve le richieste di modifica della frequenza del servizio e di tipologia di attrezzatura per le utenze non domestiche;
- riceve le richieste di modifica dell’indirizzo di recapito degli avvisi di pagamento TARI o delle modalità di emissione della bolletta;
- risponde alle richieste sullo stato dei pagamenti e alle richieste di duplicato degli avvisi di bollettazione TARI;
- mette a disposizione la modulistica TARI adottata dall’Ente.
2. Il Contact center di pronto intervento risponde al Numero Verde unico per tutti i Comuni soci A.V.A. (senza costi a carico del chiamante) n. 800.189.222 attivo 24 ore su 24 per segnalazioni di rifiuti abbandonati che causino criticità a sicurezza, viabilità, condizioni igienico sanitarie e per errato posizionamento o rovesciamento di contenitori stradali che ostacolino la viabilità.
3. L’indirizzo di posta elettronica del servizio clienti utenti@altovicentinoambiente.it è lo strumento mediante il quale possono essere formulate le istanze relative alle prestazioni indicate al punto 1.
A partire da agosto 2023 è stato attivato lo “Sportello On Line” con il quale gli utenti gestiscono la propria posizione TARI, senza necessità di recarsi agli sportelli fisici.
Lo Sportello On Line permette all’utente di:
- richiedere l’attivazione, la variazione e la cessazione dell’utenza;
- consultare la posizione TARI (dati anagrafici, dati immobili, superfici tassate, numero dei componenti, contenitori domiciliari in uso);
- consultare lo stato dei pagamenti;
- scaricare la copia della bolletta;
- richiedere le informazioni, segnare disservizi ed effettuare reclami in forma scritta.
L’accesso
al servizio viene effettuato collegandosi al sito web di A.V.A (www.altovicentinoambiente.it- tasto "Sportello On Line" presente in home page) da cui l'utente sarà reindirizzato alla pagina dedicata. Selezionando il Comune di appartenenza e la funzioe "Sportello On line", l'utente avrà accesso al portale del contribuente, previa autorizzazione, che sarà effettuata mediante SPID per le utenze domestiche e credenziali (codice fiscale e password fornita dal numero verde) per le sole utenze non domestiche.
Le richieste inoltrate dagli utenti, vengono gestite dagli operatori di AVA e dai dipendenti dell’ufficio tributi e dell’ufficio ecologia del Comune di Villaverla.
A partire dai mesi di novembre-dicembre 2024, verrà attivato il programma di subentro di AVA al Comune di Villaverla nella gestione della TARI e nei rapporti con l’utenza.
A partire dalla data di subentro, A.V.A. gestirà le attività di attivazione, variazione e cessazione delle utenze, compresa la distribuzione/sostituzione dei contenitori domiciliari per le utenze domestiche e non domestiche ed effettuerà l’emissione della bollettazione in regime TARI.
AVA gestirà pertanto l’intero rapporto con l’utente, sia per quanto riguarda i servizi di raccolta, sia per quanto riguarda la bollettazione e la gestione della posizione tributaria. Rimarranno in carico all’Ente, tutte le attività di accertamento tributario nonché le attività di emissione di avvisi bonari (solleciti di pagamento) in caso di omesso o parziale versamento del tributo e l’attività di riscossione coattiva.
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
Nel
Comune di Villaverla si attua la raccolta differenziata dei rifiuti:
tutti i cittadini e le ditte devono differenziare i rifiuti prodotti
separando principalmente carta,
contenitori in vetro, imballaggi in plastica, contenitori in
alluminio e acciaio/banda stagnata, nonché l'umido. Ciò che non è
differenziabile va conferito come rifiuto indifferenziato (secco) e
posto nel contenitore adibito a tale raccolta (bidone/cassonetto dotato di chip).
La raccolta del RIFIUTO SECCO viene effettuata porta a porta ogni giovedì; gli utenti pertanto, quando hanno la necessità di far svuotare il proprio bidone, lo posizionano all'esterno della propria abitazione o immobile dalla sera del giorno precedente la raccolta.
Nel territorio comunale, precisamente in Via Stadio, è poi presente un Centro Comunale di Raccolta al quale i cittadini privati e le ditte possono accedere con il tesserino fornito dall'Ufficio Tributi, dove possono essere conferiti ulteriori rifiuti differenziabili. Inoltre, sempre nel territorio comunale sono dislocate le isole ecologiche dotate ciascuna di:
-
campane differenziate per la raccolta della CARTA (campana gialla), dei contenitori in VETRO (campana verde) e della MULTIMATERIALE (campana azzurra). In quest'ultima vanno posti gli imballaggi in plastica, i contenitori in alluminio e acciaio/banda stagnata;
-
bidoni, di colore marrone per la raccolta del RIFIUTO UMIDO; si raccomanda di conferire il rifiuto umido utilizzando esclusivamente sacchetti biodegradabili e compostabili (no sacchetti in plastica);
-
bidoni di colore bianco per la raccolta dei PANNOLINI e dei PANNOLONI.
Per poter conferire l'umido, i pannoloni ed i pannolini è necessario munirsi di apposita chiave da ritirare presso l'Ufficio Tributi del Comune di Villaverla. Lo svuotamento dei bidoni dei pannolini e dei pannoloni viene effettuato il giovedì contestualmente alla raccolta del rifiuto secco, mentre i bidoni adibiti alla raccolta del rifiuto umido vengono svuotati il sabato da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre, ed il mercoledì ed il sabato da giugno a settembre. Le utenze che hanno il bidone privato per la raccolta dell'umido (sostanzialmente utenze non domestiche), dovranno posizionare il proprio bidone all'esterno del proprio immobile dalla sera del giorno precedente la raccolta.
La raccolta degli OLII ALIMENTARI VEGETALI ESAUSTI di origine domestica, è attiva nei contenitori stradali situati in Via Rumor, in via Mantiero e presso il Centro Comunale di Raccolta.
La raccolta degli AGHI e delle SIRINGHE, nelle farmacie e nella parafarmacia dove è disponibile il bidoncino per la raccolta (per utenti che utilizzano terapie ad iniezione).
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
MODALITA’
DI CALCOLO DELLA TASSA SUI RIFIUTI
Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica: per le utenze domestiche si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze; per le utenze non domestiche si intende l’utilizzo di locali destinati all’attività svolta suddivise per categorie di attività.
MODALITA’ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE (CITTADINI)
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza i coefficienti calcolati con la formula del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 dipendenti dal numero dei componenti del nucleo familiare.
Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che dimorano nell’utenza nel corso dell'anno solare, come ad esempio, le badanti che dimorano presso la famiglia.
Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente domiciliati altrove. Tuttavia, nel caso di attività lavorativa o di volontariato prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, che si protraggono per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene computata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, considerando ai fini del calcolo della sola quota fissa della tariffa un numero minimo pari ad un occupante, oppure quello previsto dalla L.R. Veneto n. 10/1996, art. 9 comma 3 (con arrotondamento all'unità superiore) se più favorevole per il contribuente. Qualora l'immobile sia sprovvisto di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, è prevista l'esclusione dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti.
Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 unità ai fini del calcolo della sola quota fissa della tariffa. Qualora l'immobile sia sprovvisto di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, è prevista l'esclusione dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti.
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
Il numero degli occupanti le utenze domestiche, risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, tiene conto delle variazioni intervenute nel corso dell'anno, con conguaglio nel caso di variazioni intervenute successivamente.
Le variazioni del numero di componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dall'art. 27 del Regolamento TARI, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
La quota
variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata per una parte
in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui
al punto 4.2, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158, e la restante parte, riferita ai costi di
gestione del rifiuto secco, in base alla quantità di tale rifiuto
raccolto presso ciascuna utenza secondo la metodologia approvata dal
Comune.
Sarà conteggiato un doppio svuotamento nel caso in cui l'utente esponga il contenitore del rifiuto secco per lo svuotamento con il coperchio aperto, straripante di rifiuti o con i sacchetti sparsi nelle vicinanze.
La quota Attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti (pulizia delle caditoie e disotturazione delle reti fognarie) che vengono indicate separatamente negli avvisi di pagamento è determinata applicando alla superficie imponibile dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe dipendenti dal numero dei componenti del nucleo familiare.
MODALITA’ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (DITTE)
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di rifiuto calcolati con la formula del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata per una parte applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo il metodo normalizzato del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 e per la restante parte, riferita ai costi di gestione del rifiuto secco e/o umido, in base alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo la metodologia approvata dal Comune. Sarà conteggiato un doppio svuotamento nel caso in cui l'utente esponga il contenitore del rifiuto secco e/o umido per lo svuotamento con il coperchio aperto, straripante di rifiuti o con sacchetti sparsi nelle vicinanze.
La quota Attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti (pulizia delle caditoie e disotturazione delle reti fognarie) che vengono indicate separatamente negli avvisi di pagamento è determinata applicando alla superficie imponibile, le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta.
CON DELIBERAZIONE N.386 DI ARERA "ISTITUZIONE DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI" vengono introdotti a decorrere dal 01/01/2024, sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, prevedendo l'istituzione di componenti perequative che andranno applicate alle utenze del servizio gestione rifiuti, come maggiorazione a quanto dovuto per la TARI:
- per la copertura dei costi connessi alla gestione dei rifiuti "pescati/raccolti" ad € 0,10 €/utenza (IUR1,a)
- per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi ad € 1,50 €/utenza (IUR2,a).
Agevolazioni per avvio al recupero o al riciclo di rifiuti urbani e obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro da/nel servizio pubblico di raccolta
Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero o a riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero o di riciclo dei rifiuti stessi.
Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero o al riciclo dei rifiuti urbani prodotti beneficiano dell’esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria (parte variabile della tassa) rapportata ai rifiuti effettivamente avviati al recupero o al riciclo.
La scelta di provvedere in autonomia o di avvalersi di operatori privati abilitati, diversi dal gestore del servizio pubblico, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico - previa richiesta dell'utenza non domestica presentata al Comune di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.
Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della suddetta facoltà e conferire a recupero o a riciclo al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani devono annualmente darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all’indirizzo: villaverla.finanziario@pec.altovicentino.it utilizzando il modello comunale entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Per comunicare la scelta, l’utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione/dichiarazione sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/incaricato munito di formale delega dell’impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero o a riciclo, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso contestualmente alla presentazione della comunicazione e il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero o di riciclo dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero o il riciclo di rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. Decorso il termine di due anni, se l’utente intende rinnovare l’esclusione del servizio pubblico deve provvedere all’invio tramite PEC di una nuova comunicazione di recupero autonomo entro i termini previsti dal presente regolamento, in caso contrario l’utenza si intende automaticamente riammessa al servizio pubblico.
La mancata o ritardata presentazione annuale della comunicazione/dichiarazione di recupero o di riciclo autonomo di cui al comma 5 entro il termine del 30 giugno è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
Il Comune, ricevuta la comunicazione, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
La riduzione o l’esenzione della parte variabile della tassa è
comunque subordinata alla presentazione di una
comunicazione/dichiarazione annuale, redatta su modello predisposto
dal Comune, da presentare tramite PEC a villaverla.finanziario@pec.altovicentino.it a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati successivamente.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve presentare al Comune, ai fini dell’esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, idonea documentazione attestante la quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente. E’ fatta salva la facoltà per l’Ente Territorialmente Competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.
La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata e deve contenere le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: la denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente,
b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente,
c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia dell’attività svolta con il relativo codice ATECO;
d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al recupero o al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero o di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
A tale dichiarazione si dovrà allegare:
-copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero o al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al recupero o al riciclo;
-copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
-copie dei contratti con ditte specializzate
-copia MUD.
Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l’ufficio comunale comunica l’esito della verifica all’utente.
Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
L’agevolazione della parte variabile della tassa verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE
La
tariffa si applica in misura ridotta del 30% alle
utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- lontana localizzazione del bidone per la raccolta del rifiuto secco rispetto all'abitazione di residenza dove avviene la produzione di rifiuti, limitatamente alle seguenti vie:
-
San Simeone dal civico 26 al civico 33
-
Einaudi dal civico 9
-
Cimitero dal civico 16
-
Boschetto civici 5, 12 e 13
-
Braglio civici 1 e 3
-
Zanella civico 99
Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% della tariffa.
La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza con la quale l'utente si impegna:
- ad accettare ogni forma di controllo anche senza preavviso, sul corretto utilizzo del metodo di compostaggio per lo smaltimento dell'umido;
- ad utilizzare sull'area di pertinenza dell'immobile ben definita e verificabile, il materiale prodotto nella compostiera.
L'attività di compostaggio può essere condivisa da due o più utenze a condizione che l'area pertinenziale delle unità abitative sia unica.
L'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico determinerà la cessazione del diritto di riduzione a partire dall'anno di accertamento dell'infrazione.
Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
E'
prevista una agevolazione costituita dall'esenzione degli svuotamenti del rfiuto secco (pannolini/pannoloni) nei
seguenti casi: nucleo famigliare con la presenza di un bambino fino
al compimento del 3° anno di età, e nucleo famigliare con la
presenza di persona in particolare situazione sanitaria. L'esenzione è subordinata al rilascio da parte dell'ufficio tributi, previo pagamento di una cauzione di una chiave per i bidoni dei pannolini/pannoloni.
Ai nuclei familiari al cui interno siano presenti soggetti con handicap permanente e grave o invalidità superiore al 75% risultanti da certificazione rilasciata dalle autorità competenti con ISEE pari o inferiore ad:
- € 10.000,00;
- € 20.000,00 per nuclei familiari con almeno tre figli a carico
sarà applicata una riduzione pari al 10% della tariffa ordinaria.
Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiamo determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
Secondo quanto previsto dall'art. 9-bis del decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, la sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutta in Italia, a condiizione che non risulti locata, e utilizzata come abitazione principale dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, sarà applicata la riduzione ad un terzo della Tari.
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate nella misura percentuale massima annuale del 50%.
Le richieste di riduzione devono essere presentate all’ufficio tributi utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale www.comune.villaverla.vi.it - Servizio TARI
RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE
La tariffa si applica nella misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto autorizzatorio rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata da competenti organi, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
Alle utenze non domestiche che svolgono attività vivaistica e che effettuano il compostaggio si applica una riduzione del 15% della tariffa.
La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza con la quale l'utente si impegna:
- ad accettare ogni forma di controllo anche senza preavviso sul corretto utilizzo del metodo di compostaggio;
- ad utilizzare sull'area di pertinenza ai fini IMU dell'immobile il materiale prodotto nella compostiera;
L'effettuazione in modo improprio del compostaggio determinerà la cessazione del diritto di riduzione a partire dall'anno di accertamento dell'infrazione.
Per le utenze non domestiche i cui locali risultano temporaneamente chiusi, a condizione che non siano locati, è riconosciuta, previa dichiarazione, l'esenzione della sola quota variabile limitatamente al periodo di chiusura non inferiore a 30 giorni continuativi.
La quota variabile per le utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti avviati al riciclo che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante apposita comunicazione da presentare annualmente al Comune e redatta su modello predisposto dall'ente stesso entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata 2024
2° rata 2024
Unica
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
RAVVEDIMENTO OPEROSO E ATTIVITA’ ACCERTATIVA
L’istituto del ravvedimento operoso è un’opportunità del contribuente di sanare la propria posizioni debitoria, purché il Comune di Villaverla non abbia ancora provveduto ad emettere l’avviso di accertamento, in quanto ha la possibilità di regolarizzare i versamenti omessi o non pagati applicando sanzioni ridotte proporzionalmente al tempo che intercorre tra la violazione degli obblighi tributari ed il versamento eseguito in adozione al ravvedimento operoso. Per fare questo è indispensabile che il contribuente proceda spontaneamente, sanando la propria posizione fiscale versando, oltre all’importo dovuto a titolo di tributo, la sanzione ridotta e gli interessi al tasso legale.
FATTISPECIE |
MODALITA’ RAVVEDIMENTO |
SANZIONI |
INTERESSI |
Omesso/parziale versamento (ravvedimento sprint) |
Versamento entro 15 giorni dalla scadenza del tributo dovuto |
0,1% per ogni giorno fino al quindicesimo |
Calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
Omesso/parziale versamento (ravvedimento breve) |
Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto |
1/10 del 15% = 1,50% |
Calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
Omesso/parziale versamento (Ravvedimento intermedio) |
Versamento entro 90 giorni dalla scadenza del tributo dovuto |
1/9 DEL 15%= 1,67% |
Calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
Omesso versamento (Ravvedimento ordinario) |
Versamento oltre 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto, ma entro l’anno |
1/8 del 30%=3,75% |
Calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
Omesso versamento (Ravvedimento Ultrannuale) |
Versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ma entro 2 anni |
1/7 del 30%= 4,29% |
Calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
Omesso versamento (Ravvedimento lungo) |
Versamento oltre i 2 anni del termine di presentazione della dichiarazione e fino a 5 anni |
1/6 del 30%=5,00% |
Calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
Nel caso in cui il contribuente non provveda a sanare spontaneamente le somme non pagate o versate parzialmente, il Comune di Villaverla avvierà l’attività accertativa notificando al contribuente la violazione riscontrata e applicando la sanzione del 30% prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, oltre che gli interessi al tasso legale.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, nelle forme di legge, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONE E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI
L’ufficio tributi è a disposizione per informazioni, segnalazioni e chiarimenti in merito alla attività di gestione delle tariffe:
-
all’indirizzo email: tributi@comune.villaverla.vi.it
-
telefonicamente ai numeri 0445-355535-6 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e il martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 18:30
-
allo sportello SOLO SU APPUNTAMENTO E IN VIA RESIDUALE IN CASO DI IMPOSSIBILITA' DI UTILIZZO DI EMAIL O TELEFONO (Piazza delle Fornaci n. 1) nei giorni di lunedì,mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 18:30.
Il Comune adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata dall’utente, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.
Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o di rettifica degli importi addebitati, qualora pervenuti entro i seguenti termini:
-
30 gg lavorativi per reclami scritti;
-
60 gg lavorativi per richieste scritte di informazioni o rettifiche.
E’ fatta salva la possibilità per l’utente di inviare al gestore il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza il modulo predisposto dal Comune purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
La
modulistica per la richiesta di informazioni è scaricabile dal sito
istituzionale www.comune.villaverla.vi.it nella
sezione: Servizio TARI
La
modulistica per la segnalazione di errori e/o variazioni rilevanti ai
fini della commisurazione della tariffa è scaricabile dal sito
istituzionale www.comune.villaverla.vi.it nella
sezione: Servizio TARI
RICHIESTA DI RIMBORSO
Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
Qualora sia verificata l’esistenza di un credito a seguito della richiesta scritta di rettifica da parte del contribuente, gli uffici comunali procedono ad accreditare l’importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell’utente, adottando una delle seguenti modalità:
a) con detrazione dell’importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
b) con rimessa diretta, se l’importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.
In deroga a quanto previsto dal presente comma, lettera b), resta salva la facoltà degli uffici comunali di accreditare l’importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a 50 euro.
L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 120 giorni lavorativi.
Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
Non si procede al rimborso per importi inferiori ad euro 12,00; tale importo si intende comprensivo dell’imposta e degli interessi, come stabilito dal comma 5 dell’art. 4 del Regolamento delle Entrate Comunali.
La modulistica per la richiesta di rimborso è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.villaverla.vi.it nella sezione: Servizio TARI
3.1.R Documenti di riscossione online
Per
le utenze domestiche è possibile nonché consigliabile ricevere la
documentazione di riscossione in formato elettronico comunicando l'indirizzo e-mail personale dell'intestatario dell'utenza TARI nonchè il proprio codice fiscale a: tributi@comune.villaverla.vi.it
Nel caso in cui l'intestatario dell'utenza non disponga di un indirizzo email personale può delegare un altro soggetto utilizzando il modello di delega che trova qui allegato.
Per le utenze non domestiche, la ricezione della documentazione di riscossione avviene per posta elettronica certificata.
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
Il Contact center di pronto intervento risponde al Numero Verde unico per tutti i Comuni soci A.V.A. (senza costi a carico del chiamante) n. 800.189.222 attivo 24 ore su 24 per segnalazioni di rifiuti abbandonati che causino criticità a sicurezza, viabilità, condizioni igienico sanitarie e per errato posizionamento o rovesciamento di contenitori stradali che ostacolino la viabilità.
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Art. 31 del Regolamento Comunale per la disciplina della TARI - Versamento rateale TARI ordinaria
1. Gli uffici comunali sono tenuti a garantire la possibilità di una ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente articolo 29:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per il disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente,
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
La richiesta di una ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a 100 euro.
Art. 32 del Regolamento Comunale per la disciplina della TARI - Versamento rateale TARI da attività accertativa
1. Su richiesta del contribuente, per situazioni particolari di difficoltà economica o altre situazioni a carattere eccezionale debitamente documentate come indicato al comma 5 ter, che comportino una obiettiva difficoltà a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento, il Responsabile del tributo può autorizzare il versamento rateale del tributo dovuto a seguito dell'attività di accertamento, per importi superiori complessivamente ad euro 100,00.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento del tributo, come indicato nell’avviso di accertamento.
3. E’ ammesso l’utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 14, 4° comma, del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 473 e 17, 2° comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (definizione agevolata), anche quando venga concessa la rateazione del tributo complessivamente dovuto, a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.
4. Per tributo complessivamente dovuto si intende il tributo o il maggior tributo accertato, risultante dall’avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensivo degli interessi maturati nonché dell’importo delle sanzioni irrogate.
5. Il versamento sarà ripartito come segue:
in
3 rate mensili per somme da euro 100,00 fino ad euro 500,00
in
5 rate mensili per somme da euro 501,00 fino ad euro 1.000,00
in
6 rate mensili per somme da euro 1.001,00 fino ad euro 1.500,00
in
8 rate mensili per somme da euro 1.501,00 fino ad euro 2.500,00
in
10 rate mensili per somme da euro 2.501,00 fino ad euro 3.500,00
in
12 rate mensili per somme da euro 3.501,00 fino ad euro 5.000,00
in
14 rate mensili per somme da euro 5.001,00 fino ad euro 6.000,00
in 36 rate mensili per somme da euro 6.001,00 fino ad euro 20.000,00
da 37 a 72 rate mensili per somme oltre euro 20.000,00
5 bis. In particolari casi di difficoltà economica o altre situazioni di carattere eccezionale, debitamente documentate come indicato al successivo comma 5 ter, potrà essere autorizzato il versamento rateale anche nel caso di tributo scaduto, di importo superiore ad € 100,00, per il quale non sia stata ancora effettuata l’attività di accertamento, con le stesse modalità indicate al comma 5.
5 ter. Alla richiesta di rateazione dovrà essere allegata, al fine di verificare la situazione di difficoltà economica, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 debitamente motivata in ordine alla situazione di difficoltà economica rappresentata.
6. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente, anche nel caso di rateizzazione in seguito ad accertamento con adesione, è superiore ad euro 15.000,00, il riconoscimento del pagamento rateale è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
7. La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, al fine di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni per l'adesione all'accertamento; le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun mese successivo.
8. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata.
9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
10. Il tardivo pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l'irrogazione della sanzione per tardivo pagamento prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, commisurata all'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali, tranne il caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva.
11. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione con ricalcolo degli interessi.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE UTENZE DOMESTICHE E VERSAMENTO CAUZIONE
L’utenza
domestica per poter ritirare presso l’ufficio tributi il materiale
per la raccolta differenziata (bidone del secco da 120 litri, chiave
dell’umido e tessera ecocentro) dovrà consegnare, assieme alla
dichiarazione di occupazione, la quietanza di pagamento della
cauzione TARI pari ad € 36,00.
Per effettuare il pagamento della cauzione è necessario:
- accedere al sito del Comune di Villaverla all'indirizzo: www.comune.villaverla.vi.it
- nella pagina iniziale cliccare a destra su: Servizi On Line e poi all'interno del profilo: Pagamenti Telematici cliccare sull'icona Pago PA Mypay
- scegliere: Altre tipologie di pagamento – Depositi cauzionali
- compilare con tutti i dati richiesti ed indicare come CAUSALE: CAUZIONE TARI e come IMPORTO € 36,00
- attendere l'arrivo della e-mail e seguire le indicazioni,
- procedere con il pagamento on-line
La dichiarazione di occupazione è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.villaverla.vi.it - Servizio TARI
DICHIARAZIONE CESSAZIONE UTENZA DOMESTICA
Nel
caso di cessazione del presupposto impositivo della tassa sui
rifiuti, l’utente deve compilare, sottoscrivere e consegnare
all’ufficio tributi, munito di quietanza di versamento della
cauzione di € 36,00, la dichiarazione di non occupazione
dell’immobile posseduto nel Comune di Villaverla, restituendo il
bidone del secco, la chiave dell’umido e la tessera per accedere
all’ecocentro. La
dichiarazione è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.villaverla.vi.it - Servizio TARI
DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE E VERSAMENTO CAUZIONE
L’utenza non domestica per poter ritirare presso l’ufficio tributi il materiale per la raccolta differenziata (bidone o cassonetto del secco/umido, chiave per le grandi utenze e tessera ecocentro) dovrà consegnare, assieme alla dichiarazione di occupazione, la quietanza di pagamento della cauzione TARI pari ad:
-
€ 36,00 per il bidone del secco o dell’umido da 120 litri;
-
€ 60,00 per il bidone del secco o dell’umido da 240 litri;
-
€ 184,00 per il cassonetto del secco da 770 litri;
-
€ 214,00 per il cassonetto del secco da 1100 litri.
Per effettuare il pagamento della cauzione è necessario:
- accedere al sito del Comune di Villaverla all'indirizzo: www.comune.villaverla.vi.it
- nella pagina iniziale cliccare a destra su: Servizi On Line e poi all'interno del profilo: Pagamenti Telematici cliccare sull'icona Pago PA Mypay
- scegliere: Altre tipologie di pagamento – Depositi cauzionali
- compilare con tutti i dati richiesti ed indicare come CAUSALE: CAUZIONE TARI
- attendere l'arrivo della e-mail e seguire le indicazioni,
- procedere con il pagamento on-line
DICHIARAZIONE CESSAZIONE UTENZA NON DOMESTICA
Nel caso di cessazione del presupposto impositivo della tassa sui rifiuti, l’utente deve compilare, sottoscrivere e consegnare all’ufficio tributi, munito di quietanza di versamento della cauzione, la dichiarazione di non occupazione dell’immobile posseduto nel Comune di Villaverla, restituendo il bidone/I o cassonetti del secco/umido, la chiave delle grandi utenze e la tessera per accedere all’ecocentro. La dichiarazione è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.villaverla.vi.it nella sezione: Servizio TARI
Art. 27 del Regolamento TARI - Obbligo di dichiarazione
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
-
l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
-
la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni
-
il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni solari dal verificarsi dell'evento:
a) per le utenze domestiche, di norma dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni;
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.
4. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione di cessazione produce i suoi effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa dichiarazione è stata presentata entro il termine stabilito al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione se successiva a tale termine in concomitanza con la restituzione del materiale in possesso destinato alla raccolta differenziata.
6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, ovvero se il subentrante ha assolto il tributo a seguito di dichiarazione o recupero d'ufficio.
7. La dichiarazione di variazione in diminuzione della superficie occupata non ha effetti retroattivi .
8. La dichiarazione di variazione che comporta una riduzione dell’importo da addebitare all’utente produce gli effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa dichiarazione è presentata entro il termine stabilito al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione se successiva a tale termine. Diversamente, la dichiarazione di variazione che comporta un incremento dell’importo da addebitare all’utente produce sempre gli effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
9. Per richiedere assistenza, è disponibile un numero verde totalmente gratuito a cui l’utente può rivolgersi.