3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
ll Comune ed il gestore del servizio raccolta e smaltimento rifiuti si coordinano per l'organizzazione di raccolte straordinarie in occasione di particolari situazioni o organizzazione di manifestazioni locali.
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa

ABITAZIONE DI MQ. 100 CON 1 OCCUPANTE

ABITAZIONE DI MQ. 100 CON 4 COMPONENTI

RISTORANTE DA MQ. 120

UFFICIO DI MQ 80

BAR CAFFE' PASTICCERIA

NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
L'articolo 19 del Regolamento Comunale in materia di Tari - Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti - prevede le seguenti agevolazioni:
1. Sono escluse dall’applicazione della tassa le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione, da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistite (R.S.A.) o residenze per anziani gestite da soggetti pubblici (A.S.P.) o privati o istituti sanitari, qualora non locate né occupate ad alcun titolo.
2. Si applicano le seguenti agevolazioni:
a) tutti i locali e le aree utilizzati da associazioni di volontariato con finalità sociali e/o d’assistenza nonché da ONLUS – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – sono totalmente esentati dalla Tari;
b) per le abitazioni utilizzate da nuclei familiari costituiti da un unico occupante in età superiore a 65 anni che dichiari di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti da pensione di anzianità con diritto al minimo INPS e di non essere proprietario di alcun immobile al di fuori dell’abitazione in oggetto spetta una riduzione pari al 60 per cento della tariffa Tari (quota fissa + variabile);
c) per le abitazioni utilizzate da nuclei familiari costituiti da due componenti in età superiore a 65 anni che dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti da pensione di anzianità con diritto al minimo INPS e di non essere proprietari di alcun immobile al di fuori dell’abitazione in oggetto spetta una riduzione pari al 50 per cento della tariffa Tari (quota fissa + variabile);
d) per tutti coloro che sono proprietari della sola casa di abitazione con reddito ISEE inferiore a €. 5.000,00 per nucleo familiare di 1 persona, a €. 6.300,00 per nucleo familiare di 2 persone, a €. 8.400,00 per nucleo familiare di 3 persone, a €. 10.700,00 per nucleo familiare di 4 persone, e di ulteriori €. 1.500,00 per ogni componete in più del nucleo familiare, spetta una riduzione del 40 per cento della tariffa Tari (quota fissa + variabile).
3. Ai sensi del comma 660 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori agevolazioni ed esenzioni rispetto a quelle di cui al precedente comma 1 (lettere A – B – C – D).
4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Le scadenze per il pagamento della tassa rifiuti dell'anno 2024 sono le seguenti:
- 31.05.2024: ACCONTO (pari al 50% del dovuto calcolato sulle tariffe dell'anno 2023)
- 02.12.2024: SALDO (a conguaglio, calcolato sulle tariffe 2024)
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
RAVVEDIMENTO OPEROSO:
l ravvedimento operoso permette di rimediare a omissioni, ritardi, irregolarità nel versamento pagando una sanzione inferiore rispetto a quella che spetterebbe nel caso in cui fosse il Comune ad irrogarla. Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
Il contribuente che abbia quindi omesso il pagamento dell'imposta o della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte del Servizio Tributi, per le quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati non ne siano venuti a conoscenza.
ACCERTAMENTO:
L'omesso, insufficiente o tardivo versamento non regolarizzato, è accertato d'ufficio, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, a pena di decadenza, notificando un avviso di accertamento con l'applicazione delle sanzioni ed interessi.
L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo un avviso di accertamento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
LE SANZIONI:
- in caso di omesso o insufficiente pagamento si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza dell'imposta dovuta;
- in caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta dovuta con un minimo di € 50,00;
- in caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50% al 100% dell'imposta dovuta con un minimo di € 50,00;
Le sanzioni, in caso di omessa o infedele dichiarazone, sono ridotte di un terzo se, entro il termine della proposizione del ricorso, interviene acquiescenza dell'utente, con pagamento del tributo se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
INTERESSI:
sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno
in cui sono divenuti esigibili, nella misura pari al tasso di interesse legale:
0,20% dal 01/01/2016
al 31/12/2016
0,10% dal 01/01/2017 al 31/12/2017
0,30% dal 01/01/2018 al 31/12/2018
0,80% dal 01/01/2019 al 31/12/2019
0,05% dal 01/01/2020 al 31/12/2020
0,01% dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1,25% dal 01/01/2022 al 31/12/2022
5,00% dal 01/01/2023
3.1.Q Segnalazioni errori importi
L'articolo 29 del Regolamento Comunale TARI - Presentazioni di richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati - in vigore prevede che
1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all’applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell’utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell’utenza, coordinate bancari e/o postali per l’eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi: - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti; - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
- la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- il dettaglio del calcolo effettuato per l’eventuale rettifica;
- l’elenco dell’eventuale documentazione allegata.
L'articolo 30 del Regolamento Comunale TARI - Rimborsi e compensazione - in vigore prevede che
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza come previsto dall’art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.
4. In considerazione delle attività istruttorie che l’ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi di importi unitari inferiori ad euro 12,00.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell’istanza di rimborso, essere compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi, a meno che non si verifichi una causa di cessazione obbligatoria dell’obbligazione tributaria, e con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento generale delle entrate. Resta salva la facoltà dell’ufficio di accreditare l’importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
Gli uffici sono a disposizione per informazioni e/o chiarimenti, telefonicamente allo 0431/623646-623645, a mezzo posta elettronica tributi@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it o personalmente presso la sede municipale di San Giorgio di Nogaro nei seguenti orari: lunedì dalle 14.00 alle 18.00 e martedì - giovedì dalle 8.30 alle 12.30 PREVIO APPUNTAMENTO.
3.1.R Documenti di riscossione online
Si informa che è stato attivato un nuovo servizio di recapito via mail dei conteggi TARI e del modello di pagamento F24: chi fosse interessato ad aderire al servizio di invio a mezzo mail è pregato di dare comunicazione scritta all'Ufficio Tributi inoltrando una mail all'indirizzo PEC del Comune comune.sangiorgiodinogaro@certgov.fvg.it.
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
L'articolo 31 del Regolamento Comunale TARI - Rateizzazione degli avvisi bonari - in vigore prevede che
1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di acconto e saldo di cui al precedente art. 25:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L’importo della singola rata, di cui al presente articolo, non può essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00;
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione;
5. La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
6. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale con maturazione giorno per giorno.
L'articolo 36 del Regolamento Comunale TARI - Rateizzazione avvisi di accertamento - in vigore prevede che
1. L’ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficolta e secondo il seguente schema:
a) fino a € 150,00 nessuna rateizzazione;
b) da € 150,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
c) da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
e) da 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
f) oltre € 20.000,01 da 37 a 72 rate mensili.
2. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione può essere prorogata una volta sola, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
3. Sulle rate successive alla prima si applica gli interessi al saggio legale con maturazione giorno per giorno.
4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell’arco dei 6 mesi nel corso della rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
L'articolo 23 del Regolamento Comunale TARI - Dichiarazione di inizio occupazione - in vigore prevede che
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o Pec, mediante sportello fisico compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune/gestore e disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella richiesta.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi: a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio; b) il codice utente e il codice utenza; c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l’attivazione del servizio.
5. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. Dati identificativi dell’utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta.
6. Salvo diversa espressa previsione, la dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza, anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.
7. Nel caso in cui in un’unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l’obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l’unità immobiliare.
8. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.
9. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell’applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.
10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.
L'articolo 24 del Regolamento Comunale TARI - Dichiarazione di variazione o cessazione - in vigore prevede che
1. La dichiarazione, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all’art. 23, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa.
2. Le dichiarazioni del tributo corrispondente alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o PEC, mediante sportello fisico, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
3. L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
b) il codice identificativo del riferimento organizzativo dell’ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
d) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
b) i dati identificativi dell’utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
c) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica dell’utente;
d) i dati identificativi dell’utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell’immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
e) l’oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell’immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui
all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello della comunicazione.