3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
RAGIONE SOCIALE GESTORE CHE EROGA SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E CHE EFFETTUA LE ATTIVITA' DI GESTIONE TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI.
COMUNE DI ILBONO
VIA ELINI N° 5
08040 - ILBONO (NU)
TEL: +39 0782 33016
TEL: +39 0782 33526
FAX: +39 0782 33760
E-mail: info@comune.ilbono.og.it
Pec: protocollo@pec.comune.ilbono.og.it
P.I.: 00133930917
Codice Ufficio Univoco: UFM6Z6
IBAN Comune: IT21E0101586630000000012727
Referente Comune: Ing. Mauro Pistis
RAGIONE SOCIALE SOGGETTO GESTORE RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO STRADE
TEKNO SERVICE ITALIA SRL
VIA DELL'ARTIGIANATO, n. 10
PIOSSASCO (TO) - 10045
Email: info@teknoserviceitalia.com
Pec: teknoserviceitalia@pec.it
P.I.: 08854760017
Tel.: 011 9043311
Numero Verde: 800 615 622
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
RECAPITI COMUNE ILBONO
Comune di Ilbono - Via Elini, 3 | P.Iva 00133930917 |
Centr.: +39.0782.33016 - Fax.+39.0782.33760 |
Codice Univoco Ufficio: UFM6Z6 |
Mail: info@comune.ilbono.og.it |
Referente: Ing. Mauro Pistis
RECAPITI DITTA TEKNO SERVICE ITALIA SRL
Via Dell'Artigianato 10 Piossasco (TO) 10045 | P.Iva 08854760017
TEL. 011 9043311
NUMERO VERDE 800 615 622
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Ecocentro Ilbono
UMIDO: il rifiuto umido va introdotto negli appositi contenitori, dentro sacchetti idonei per il compostaggio. Il rifiuto sfuso si raccoglie solo se conferito in fascine lunghe non più di 1 metro e ben legato con spago.
SI: Avanzi di cucina sia crudi che cotti, pane, pesce, carne e piccole ossa, alimenti avariati, gusci di uovo, scarti di frutta e verdura, fondi di caffè e filtri di the e camomilla, foglie, ceneri spente di caminetti, fiori, erba, rami, radici, paglia, escrementi e lettiere di animali domestici, tappi di sughero, tovaglioli anche se unti, scottex, salviette e fazzoletti di carta.
NO: pannolini e assorbenti, stracci sporchi o bagnati, materiali pericolosi come pile esauste o farmaci scaduti.
SECCO INDIFFERENZIATO: il rifiuto indifferenziato va introdotto negli appositi contenitori, dentro sacchetti semitrasparenti e ben chiusi, non sono ammessi sacchi neri e/o coprenti .
SI: carta plastificata, ceramiche, filtri di aspirapolvere, pannolini, teglie per microonde, assorbenti, spazzolini da denti , siringhe con ago protettoo, oggetti e tubi in gomma, giocattoli, tubetti di dentifricio, spugne sintetiche, stracci sporchi, lampadine, cassette audio e video, CD, floppy disk,
accendini, cosmetici.
NO: materiali riciclabili (umido, carta, imballaggi in plastica, vetro e lattine)
PLASTICA: il rifiuto in plastca va introdotto nel contenitore dentro sacchetti di plastica semitrasparente (no sacchetti neri e/o coprenti), le bottiglie e i flaconi vanno schiacciatti e richiusi col loro tappo.
SI: bottiglie di acqua e di bibite, vasetti in genere, flaconi di detersivi e shampoo sciacquati velocemente, cassette in plastica, pellicole trasparenti, sacchetti e borse di sola plastica, piatti e bicchieri in plastica, polistirolo.
NO: oggetti in gomma, posate, ceramica.
CARTA: i cartoni vanno aperti, piegati e depositati all’interno di un contenitore che sarà lasciato in loco, non usare buste in plastica, usare scatole o sacchetti di carta o legata in pacchi.
SI: giornali, riviste, fogli e quaderni, sacche e buste di sola carta, fustini di detersivo ridotto di volume, scatole, imballaggi di cartone, libri, contenitori in tetrapak risciacquati senza tappo in plastica.
NO: carta e copertine plastificate, carta oleata, carta carbone, carta molto sporca, nylon e cellophane.
VETRO e LATTINE: il rifiuto vetro e lattine va introdotto nell'apposito contenitore; è vietato l’utilizzo di buste di qualsiasi tipo.
SI: bottiglie, barattoli e altri oggetti in vetro anche se rotti, damigiane, lattine di bibite in alluminio, barattoli in metallo (pelati, tonno, alimenti in polvere ecc.) contenitori, tappi e coperchi metallici, carta stagnola, vaschette in alluminio, bombolette spray esaurite.
NO: piccoli oggetti in ceramica, porcellane o terracotta, lampadine, lampade al neon, specchi, vetro temperato (pirex), cristallo.
INGOMBRANTI E R.A.E.E.: si conferiscono all’ecocentro dal martedì al sabato o possono essere ritirati gratuitamente a domicilio due volte al mese, rivolgendosi direttamente al personale addetto al ritiro del rifiuto.
SI: mobili, elettrodomestici, computer, materassi, plastiche di grande volume, rottami ferrosi, divani e materassi, stendini, mobili da giardino , grandi contenitori, rubinetti, reti per letti, altri oggetti metallici, lampade al neon.
NO: pneumatici, rifiuti tossici, industriali e agricoli pericolosi, non vanno conferite le batterie d’auto del meccanico o dell’elettrauto, sanitari, toner esauriti.
MEDICINALI: si conferiscono senza scatola nei punti di raccolta. Sono rifiuti pericolosi per l’uomo e l’ambiente per cui vanno introdotti negli appositi contenitori situati nelle farmacie.
Il servizio non prevede la raccolta dei seguenti rifiuti: calcinacci, sacchi di cemento, bidoni tossici, barattoli contenenti residui del tipo colle, solventi, vernici, resine etc., residui industriali e agricoli contenenti pesticidi, fertilizzanti e concimi, tubi in pvc e per l’irrigazione, pneumatici, camere d’aria, filtri d’auto, olio motore e lubrificanti in genere e qualsiasi altra parte d’autovetture e motocicli, infissi e porte, sanitari, vasche da bagno, termosifoni, materiali di impianti elettrici, onduline in vetroresina, tapparelle, toner.
N.B.: I RIFIUTI VANNO ESPOSTI ENTRO LE ORE 7:00 DEL GIORNO DEL RITIRO
3.1.G Carta della qualità del servizio
Vedere file allegati.
In merito al periodo inerente il secondo semestre del 2024 i servizi previsti nella Carta della Qualità devono essere garantiti dal nuovo gestore della raccolta e trasporto dei rifiuti: Ditta Tekno Service Italia Srl. Numero verde 800 615 622
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
CALCOLO TARI 2022-2023 PER UN MONO NUCLEO TARI COMPONENTI
CALCOLO TARI 2022-2023 PER UN NUCLEO TARI DI DUE COMPONENTI
CALCOLO TARI 2022-2023 PER UN NUCLEO TARI DI TRE COMPONENTI
CALCOLO TARI 2022-2023 PER UN NUCLEO TARI DI QUATTRO COMPONENTI
CALCOLO TARI 2022-2023 PER UN NUCLEO TARI DI CINQUE COMPONENTI
CALCOLO TARI 2022-2023 PER UN NUCLEO TARI DI SEI O PIU' COMPONENTI
IN ALLEGATO LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI. ALL'INTERNO DELLE DELIBERAZIONI SONO PREVISTE LE MODALITA' DI CALCOLO DELLA TARI.
CALCOLO UTENZE DOMESTICHE
TARI = {[(mq. x tariffa fissa) + (tariffa variabile)] x 1,05}.
TARI = {[(mq. x tariffa fissa) + (mq. x tariffa variabile)] x
1,05}.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
RIDUZIONI, PREVISTE DALL' ART. 16 REGOLAMENTO TARI, PER LE UTENZE DOMESTICHE.
I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono su richiesta scritta del contribuente (intestatario della denuncia TARI), non essere considerati dal Responsabile del tributo ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
a. anziano collocato in via permanente in casa di riposo;b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi;
c. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro in Italia per un periodo superiore a 6 mesi: sarà considerato nel nucleo familiare nella misura del 50% se lavoratore e del 30% se studente;
d. abitazioni di nuclei familiari dove abitano/risiedono minori adottati e/o in affido: il nucleo sarà ridotto di ciascun minore in affido/adozione per un massimo di 5 anni;
e. abitazioni di nuclei familiari numerosi, oltre le 4 persone, e mono reddito con figli minori di età: sarà considerato un nucleo familiare di massimo 4 persone;
f. nuovo nato durante l’anno (residente dalla nascita): riduzione del 100% per massimo 2 annualità d’imposta consecutive;
g. nuovo residente durante l’anno che acquista o ha accatastato un fabbricato ad Ilbono: riduzione del 100% per l’intestatario dell’immobile per massimo 5 annualità d’imposta consecutive previo mantenimento della residenza dell’intero nucleo familiare nel periodo di riferimento; tale riduzione spetta, e può essere richiesta, per una sola volta;
Le richieste di cui ai punti che precedono, ai fini della riduzione della parte variabile, dovranno essere redatte per iscritto, sulla base della modulistica messa a disposizione, e reperibile anche sul sito internet del Comune di Ilbono, da presentare al protocollo dell’ente nel termine previsto dal bando pubblicato dal Responsabile del tributo sul sito web del Comune di Ilbono. Tali riduzioni facoltative spettano fino a successiva modifica regolamentare; le domande di cui al punto d) del precedente comma 3 dovranno essere gestite dal servizio sociale;
Alla domanda dovrà essere allegata idonea documentazione ed informazioni in merito:
per il punto c): contratto di lavoro, apposita autocertificazione corso di studi, contratto di locazione registrato;
per il punto d): documentazione ufficiale che attesta l’affido/adozione e la condizione di minore di età;
per il punto e): l’ufficio provvederà a considerare la situazione del nucleo familiare a disposizione dell’ufficio anagrafe alla data del primo gennaio (anno del ruolo) o, se più favorevole al contribuente, quella esistente alla data della conclusione dell’istruttoria e/o approvazione del ruolo con determinazione del RSF;
per il punto f): l’ufficio provvederà a considerare i dati a disposizione dell’ufficio anagrafe;
per il punto g): l’ufficio appiccherà la riduzione solo nel caso di residenza continuativa per almeno 5 anni; in mancanza provvederà alla bollettazione delle somme oggetto di riduzione di cui il contribuente ha beneficiato negli anni precedenti;
RIDUZIONI, PREVISTE DALL' ART. 22 REGOLAMENTO TARI, PER LE UTENZE DOMESTICHE.
Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147 e/o successive integrazioni e modificazioni, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo (residenza o dimora per più di sei mesi all’anno all’estero): riduzione del 30%;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree operative adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma occasionale: riduzione del 30%;
d) fabbricati rurali ad uso abitativo (così classati catastalmente: A/06R e D/10 secondo i requisiti previsti dal Art. 9 del D.L. n° 557/1993 conv. L. 133/1994): riduzione del 30%.
e) Categoria Ministeriale 16 di cui alla Tabella 3B) e 4B) dell’Allegato 1 del Dpr. 158/1999: riduzione del 30%;
f) Categoria Ministeriale 17 di cui alla Tabella 3B) e 4B) dell’Allegato 1 del Dpr. 158/1999: riduzione del 50%;
g) Attività agricole: riduzione, per i soli locali utilizzati per lo svolgimento dell’attività agricola, del 30% [vedere tabella B) Art. 40];
h) Per le utenze non domestiche cessate che mantengono la destinazione si applica la riduzione del 30% sulla parte fissa e variabile. La riduzione:
non è applicabile per le unità immobiliari classate come C2, C6 e/o C7 in quanto soggette a tassazione come utenze domestiche;
spetta a condizione che venga presentata, a secondo dei casi, denuncia di cessazione o di variazione, allegando, quando l’ente non dispone di informazioni, la documentazione attinente che certifica la cessazione dell’attività produttiva;
spetta ragguagliata ad anno in base alla data di cessazione dell’attività produttiva;
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA TARI CON F24
I codici per la Tari in realtà sono gli stessi che si utilizzavano per la Tares (istituiti con la risoluzione 37/E del 27 maggio 2013), che vengono però ridenominati sostituendo il precedente riferimento alla Tares con il nuovo nome dell’imposta, Tari. Quindi:
-
“3944″: valido per Tari (e Tares),
-
“3945″: Tari (e Tares), interessi,
-
“3946″: Tari (e Tares), sanzioni,
-
"E283": Codice Comune di Ilbono
Quanto alla compilazione dell’F24, i codici si inseriscono nella “sezione IMU e altri tributi locali”, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, con le stesse modalità previste per l'IMU.
Ricordarsi che nello spazio “rateazione/mese rif” il numero della rata va indicato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” quello complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, si indicherà “0101″.
MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA TARI CON F24 EP
Per gli Enti Pubblici, il versamento del tributo può essere effettuato:
1. tramite il modello F24 EP, utilizzando i seguenti codici tributo:
- 365E: Tari -tassa sui rifiuti;
- 366E: interessi su Tari-tassa sui rifiuti;
- 367E: sanzioni su Tari – tassa sui rifiuti
MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA TARI DALL’ESTERO
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare il versamento TARI dall’estero, occorre procedere nel seguente modo:
I contribuenti devono effettuare un bonifico in favore del Comune di Ilbono, utilizzando il codice IBAN IT 21 E 01015 86630 000000012727 .
Come causale del pagamento TARI devono essere indicati nell’ordine:
- la sigla “TARI”, per pagare la tassa rifiuti;
- l’annualità di riferimento;
- l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate oppure nel caso di pagamento in quattro rate specificare il numero della rata pagata;
- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto.
La copia del pagamento deve essere inoltrata al Comune di Ilbono per i successivi controlli ai seguenti indirizzi:
- Corrispondenza: Comune di Ilbono – Ufficio Tributi -- Via Elini 5 -- 08040 - ILBONO (NU)
- Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.ilbono.og.it
- E-Mail: info@comune.ilbono.og.it
- Fax: +39 0782 33760
Per ogni ulteriore informazione in merito è possibile contattare l’ufficio tributi ai seguenti recapiti:
- Tel +39 0782 33016
- Tel +39 0782 33526
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
4° rata
Unica
SCADENZE PAGAMENTO TARI
In base all'art. 28 comma 3 e 4 del Regolamento TARI in vigore il tributo è dovuto in autoliquidazione (comma 688 e 689 Art. 1 l. 147/2013).
Il contribuente deve auto-calcolarsi l'importo dovuto di TARI in base alle tariffe approvate dall'amministrazione (la modalità di calcolo è prevista anche all'interna della deliberazione di approvazione delle tariffe TARI- per le delibere tariffarie TARI consultare la sezione delle delibere denominata "ATTI APPROVAZIONE TARIFFA"). Il contribuente ha inoltre la facoltà di accedere alla sezione dei "servizi digitali" (link di accesso presente nella Home Page del sito web del Comune di Ilbono: http://www.comune.ilbono.og.it/) per consultare l'importo dovuto e l'importo versato. L'ufficio tributi è comunque a disposizione per ogni informazione in merito.
ART. 28 comma 5 Regolamento TARI in vigore: "Il pagamento dell’importo dovuto deve essere effettuato in almeno quattro rate mensili /bimestrali/trimestrali in base a quanto determinato dal responsabile del tributo"
Le scadenze per il pagamento della TARI sono quelle contenute/previste nelle determinazioni dei vari Responsabili del Servizio Economico Finanziario di approvazione dei ruoli TARI.
- Scadenza pagamento ruolo TARI 2014: 30-10-2016 (Determinazione RSF Dr. Piroddi Andrea n. 149-2016);
-
Scadenza pagamento ruolo TARI 2015: 28-02-2017 (Determinazione RSF Dr. Piroddi Andrea n. 149-2016);
- Scadenza pagamento ruolo TARI 2016: 30-06-2017 (Determinazione RSF Dr. Piroddi Andrea n. 149-2016);
- Scadenza pagamento ruolo TARI 2017: 30-08-2018 (Determinazione RSF Dr. Casu Piero Giorgio n. 268-2017 e Determinazione RSF Dr. Casu Piero Giorgio n. 59-2018);
- Scadenza pagamento ruolo TARI 2018: 31-01-2019 (Determinazione RSF Dr. Casu Piero Giorgio n. 208-2018 e Determinazione RSF Dr.ssa Balloi Natalina n. 51-2019);
- Scadenza pagamento ruolo TARI 2019: 30-03-2020 (Determinazione RSF Dr.ssa Balloi Natalina n. 326-2019);
- Scadenza pagamento ruolo TARI 2020: 30-04-2021 (Determinazione RSF Dr. Casu Piero Giorgio n. 418-2020);
- Scadenza pagamento ruolo TARI 2021: 30-04-2022 (Determinazione RSF Dr. Casu Piero Giorgio n. 369-2021);
- Scadenza pagamento ruolo TARI 2022: 30-04-2023 (Determinazione RSF Dr. Casu Piero Giorgio n. 342-2022).
-
Scadenza pagamento ruolo TARI 2023: 30-04-2024 (Determinazione RSF Dr. Casu Piero Giorgio n. 350-2023).
RAVVEDIMENTO TARI (Art. 13 D.lgs 472/1997)
- in base alle scadenze di pagamento dei ruoli TARI dovuti per le annualità dal 2014 in poi, le somme non pagate ed ancora dovute possono essere sanate con il ravvedimento.
-
link per accedere al calcolo del ravvedimento disponibile nella pagina.
DECADENZA ATTIVITÀ ACCERTAMENTO OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO TARI (ART. 1 COMMA 161 L. 296/2006)
- 2014: TERMINE PAGAMENTO RUOLO TARI 2014 (30-10-2016) - TERMINE DECADENZA ATTIVITÀ ACCERTAMENTO: 31/12/2021 prorogato al 26/03/2022 dall'art. 67 Dl. 18/2020
- 2015: TERMINE PAGAMENTO RUOLO TARI 2015 (28-02-2017) - TERMINE DECADENZA ATTIVITÀ ACCERTAMENTO: 31/12/2022 prorogato al 26/03/2023 dall'art. 67 Dl. 18/2020
- 2016: TERMINE PAGAMENTO RUOLO TARI 2016 (30-06-2017) - TERMINE DECADENZA ATTIVITÀ ACCERTAMENTO: 31/12/2022 prorogato al 26/03/2023 dall'art. 67 Dl. 18/2020
- 2017: TERMINE PAGAMENTO RUOLO TARI 2017 (30-08-2018) - TERMINE DECADENZA ATTIVITÀ ACCERTAMENTO: 31/12/2023 prorogato al 26/03/2024 dall'art. 67 Dl. 18/2020
- 2018: TERMINE PAGAMENTO RUOLO TARI 2018 (31-01-2019) - TERMINE DECADENZA ATTIVITÀ ACCERTAMENTO: 31/12/2024 prorogato al 26/03/2025 dall'art. 67 Dl. 18/2020
- 2019: TERMINE PAGAMENTO RUOLO TARI 2019 (30-03-2020) - TERMINE DECADENZA ATTIVITÀ ACCERTAMENTO: 31/12/2025 prorogato al 26/03/2026 dall'art. 67 Dl. 18/2020
- 2020: TERMINE PAGAMENTO RUOLO TARI 2020 (30-04-2021) - TERMINE DECADENZA ATTIVITÀ ACCERTAMENTO: 31/12/2026
- 2021: TERMINE PAGAMENTO RUOLO TARI 2021 (30-04-2022) - TERMINE DECADENZA ATTIVITÀ ACCERTAMENTO: 31/12/2027
- 2022: TERMINE PAGAMENTO RUOLO TARI 2022 (30-04-2023) - TERMINE DECADENZA ATTIVITÀ ACCERTAMENTO: 31/12/2028
- 2023: TERMINE PAGAMENTO RUOLO TARI 2023 (30-04-2024) - TERMINE DECADENZA ATTIVITÀ ACCERTAMENTO: 31/12/2029
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
La TARI si paga, alle scadenze previste nella determinazione di approvazione del ruolo TARI (vedere sezione scadenze pagamento), con modello F24 o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (IBAN del comune: IT21 E 01015 86630 0000000012727).
Cosa succede se si paga la Tari in ritardo?
E' possibile rimediare in ritardo all'omesso pagamento della TARI. Già dal giorno successivo alla scadenza della tassa scattano le sanzioni, ma tali sanzioni vengono ridotte se si paga il dovuto al più presto. In questo caso si può usufruire del cosiddetto ravvedimento operoso. Il ravvedimento operoso è uno strumento – previsto dalla legge per qualsiasi mancato pagamento – che consente di ridurre le sanzioni in base a quando si procede al pagamento. Tale riduzione ammonta:
- a 1/10 di quella ordinaria se il pagamento della tassa avviene con un ritardo massimo di 30 giorni dalla data della scadenza presente nell'avviso di pagamento;
- a 1/9 del minimo se il pagamento del tributo avviene entro 90 giorni dalla data ultima di presentazione della dichiarazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, dall’errore o dall’omissione;
- a 1/8 del minimo se il pagamento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione che riguarda l’anno in cui è stata commessa la violazione o, se non prevista, entro un anno dall’errore o dall’omissione;
- a 1/7 del minimo se il pagamento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione che riguarda l’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione o, se non prevista, entro due anni dall’errore o dall’omissione;
- a 1/6 del minimo se il pagamento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione che riguarda l’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione o, se non prevista, oltre due anni dall’errore o dall’omissione;
- a 1/5 del minimo se il pagamento avviene dopo la constatazione della violazione tranne quando non sono state emesse delle ricevute fiscali o documenti di trasporto o non sono stati installati degli apparecchi per l’emissione di scontrini fiscali;
- a 1/10 del minimo della sanzione prevista per non avere presentato la dichiarazione o per averla presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.
Cosa succede se non si paga la Tari entro la scadenza prevista nella determinazione di approvazione del ruolo TARI?
L'omesso versamento della Tari costituisce un illecito amministrativo. Chi non paga la Tari deve versare, oltre alla tassa, gli interessi per il ritardo e le sanzioni nella misura del 30%.
Nel momento in cui l'ente rileva l’omesso/parziale versamento della Tari, invia un avviso di accertamento esecutivo al contribuente, per la somma ancora da versare, maggiorata di sanzioni ed interessi; detto importo viene calcolato prendendo a riferimento la denuncia presentata dal contribuente o, in mancanza, le informazioni a disposizione dell'ente.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Si ricorda che l'invio dell'avviso di pagamento, che non costituisce procedura di liquidazione del tributo, svolge solo una mera funzione di ausilio (anche per ricordare le scadenze di pagamento) e che il contribuente è comunque tenuto ad auto-calcolarsi il dovuto ed a segnalare eventuali aggiornamenti del nucleo TARI e/o delle superfici (sopratutto per le utenze non domestiche - attività, ecc.).
La mancata ricezione dell'avviso bonario di pagamento (che non è un atto oggetto di notifica) non esime il contribuente dal dover autocalcolare e pagare il tributo dovuto e può essere definita chiedendo copia dell'avviso bonario di pagamento all'ufficio tributi anche tramite mail/pec.
Per informazioni o ulteriori delucidazioni in merito agli adempimenti a carico del contribuente, è possibile:
A) PER LE CORREZIONI DEI DATI (esempio: modifica INTESTATARIO/MQ/NUCLEO TARI)
1) compilare il modello di denuncia presente nella pagina da inviare via mail/pec a: info@comune.ilbono.og.it - protocollo@comune.ilbono.og.it .
2) contattare telefonicamente l'Ufficio Tributi del Comune di Ilbono al numero: +39 0782 33016 .
B) PER LE RETTIFICHE DEGLI IMPORTI (esempio: modifica IMPORTO RATE/COMPENSAZIONI/RIDUZIONI)
3) compilare, e pagare online, un F24 semplificato TARI con i dati corretti, utilizzando il "Link Calcolo Online F24 TARI" presente nella pagina, ed inviando copia dell'F24 semplificato pagato via mail/pec a: info@comune.ilbono.og.it - protocollo@comune.ilbono.og.it .
4) effettuare un bonifico con i dati corretti sull'IBAN del Comune (IT 21 E 01015 86630 0000000012727) ed inviando copia del bonifico pagato via mail/pec a: info@comune.ilbono.og.it - protocollo@comune.ilbono.og.it .
3.1.R Documenti di riscossione online
Per il pagamento telematico è possibile:
1) PAGOPA: ottenere il codice IUV PagoPa TARI inviando una richiesta via email/pec a: info@comune.ilbono.og.it - protocollo@pec.comune.ilbono.og.it (QUANDO LA PROCEDURA SARÀ RESA DISPONiBILE- RELATIVO BANDO PNRR IN CORSO);
2) F24: compilare, e pagare online, Il Mod. F24 TARI online con il "Link Calcolo Online F24 TARI" presente nella pagina, ed inviando copia del pagamento effettuato via mail/pec a: info@comune.ilbono.og.it - protocollo@pec.comune.ilbono.og.it .
3) BONIFICO SEPA: effettuare un bonifico sull'IBAN del Comune (IT 21 E 01015 86630 0000000012727), ed inviando copia del bonifico pagato via mail/pec a: info@comune.ilbono.og.it - protocollo@comune.ilbono.og.it .
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
Recapito telefonico Servizio Pronto Intervento:
Comune di Ilbono - Ufficio Tecnico tel 078233016 (Al risponditore automatico selezionare 4 e poi 2)
TEKNO SERVICE ITALIA SRL- tel 011 90 43 311 NUMERO VERDE 800 615 622
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
Gli standard generali di qualità sono quelli previsti dalla Carta della Qualità, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 25/2023, ed in base allo Schema regolatorio I, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2022.
DAL SECONDO SEMESTRE 2024 LA CARTA DELLA QUALITÀ SI APPLICA ANCHE AL NUOVO GESTORE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI: DITTA TEKNO SERVICE ITALIA SRL (NUMERO VERDE 800 615 622)
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
IN MERITO ALLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO E' POSSIBILE CONTATTARE L'UFFICIO TRIBUTI DAL LUNEDI' AL VENERDI' MATTINA DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00.
TEL 078233016 - MAIL info@comune.ilbono.og.it - PEC protocollo@pec.comune.ilbono.og.it .
PER LA DENUNCIA TARI CONSULTARE IL REGOLAMENTO TARI IN VIGORE (ART. 27 REGOLAMENTO TARI)