3.1.A Gestori del servizio
3.1.B Recapiti
TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI
0587/261621 - 625
info@comune.santamariaamonte.pi
PIAZZA DELLA VITTORIA 47 - 56020 SANTA MARIA A MONTE
COMUNICARE CON L'UFFICIO TRIBUTI
L’Ufficio tributi effettuerà il proprio servizio di consulenza e assistenza ai cittadini nei giorni dal Martedì al Venerdì mattina dalle ore 09,00 alle ore 12,30 il Martedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Telefono 0587/261621 - 265
L’indirizzo di posta elettronica a cui inviare invece tutte le comunicazioni o richieste relative ai tributi comunali è l.spinelli@comune.santamariaamonte.pi.it, indicando necessariamente un proprio recapito telefonico dove poter essere ricontattati.
3.1.C Modulistica e reclami
MODALITA' INVIO SEGNALAZIONI
E' possibile inviare segnalazioni al Comune di Santa Maria a Monte accedendo direttamente alla sezione dedicata sulla home page del comune reperibile al seguente indirizzo: https://www.comune.santamariaamonte.pi.it/modulistica-e-documenti/urp-ufficio-relazioni-con-il-pubblico/5712
Altrimenti, se la segnalazione o reclamo riguarda esclusivamente la modalità di tassazione, si può compilare il modulo allegato ritornando poi lo stesso a: l.spinelli@comune.santamariaamonte.pi.it
3.1.D Calendario e orari raccolta
RACCOLTA INDIFFERENZIATO
MARTEDI' IL 2° E 4° MARTEDI' DI OGNI MESE:
pomeriggio
RACCOLTA ORGANICO
RACCOLTA CARTA
RACCOLTA MULTIMATERIALE LEGGERO
I dati aggiornati sono presenti anche sul sito del Comune alla voce Ambiente:
http://www.comune.santamariaamonte.pi.it/servizi/ambiente
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Carta, imballaggi in plastica e metallo, secco e umido sono raccolti “porta a porta” direttamente sulla strada davanti alle abitazioni. I rifiuti devono essere conferiti esclusivamente negli appositi sacchetti /mastelli, di diverso colore (sacco CODIFICATO (kit rilasciato dall'ente) per indifferenziato, sacco blu per multimateriale, mastello marrone per organico, mastello bianco per la carta).
Il vetro viene raccolto attraverso le apposite campane stradali.
Per la corretta effettuazione della raccolta differenziata vedi l'allegato.
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
UTENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE
UTENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI
UTENZA NON DOMESTICA- CAT 17 ATTIVITA' ARTIGIANALI
UTENZA NON DOMESTICA - CAT 24 BAR,PASTICCERIE
TARI MODALITA’ DI CALCOLO
La TARI, come la TARES, si compone di una parte fissa ed una parte variabile senza applicazione diretta dell’iva al contribuente.
- La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.);
- La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotta).
MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria, poi si aggiunge la tariffa variabile che è determinata in relazione al numero degli occupanti:
- Tributo:
Es: abitazione di 284 mq con 4 persone residenti posseduta per l’intero anno:
(MQ * TARIFFA FISSA) + TARIFFA VARIABILE = TRIBUTO ANNUALE AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE
All'importo del Tributo occorre aggiungere:
- (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (classificate in base alle 30 categorie merceologiche previste dal D.P.R. 158/99)
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza:
(TARIFFA FISSA * MQ) + (TARIFFA VARIABILE * MQ) = TRIBUTO ANNUALE AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE
All'importo del Tributo occorre aggiungere:
- (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Agevolazioni Tariffarie
1) Per le utenze domestiche sono previste le agevolazioni per reddito, di seguito indicate:
- del 50% nei confronti dei pensionati ultrasessantacinquenni (se maschi) o ultrasessantenni (se femmine), residenti nel Comune, che vivono in coppia, con o senza vincoli di parentela, senza coabitare con altre persone, a condizione che il valore dell’ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non sia superiore ad Euro 9.200,00.
- del 100% nei confronti di pensionati singoli ultrasessantacinquenni (se maschi) o ultrasessantenni (se femmine), residenti nel Comune, che vivono da soli, senza coabitare con altre persone, a condizione che il valore dell’ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non sia superiore ad Euro 8.200,00.
- del 50% nei confronti dei nuclei familiari monoreddito composti da quattro o più persone residenti nel Comune, a condizione che il valore dell’ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non sia superiore ad Euro 12.500,00. Si considera monoreddito il nucleo familiare che, per la maggior parte dell’anno, percepisce il proprio reddito da un’unica fonte, con esclusione, in ogni caso, del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
- del 50% nei confronti dei nuclei familiari dei quali facciano parte soggetti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92, in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente certificata dal servizio sanitario dell’ASL, purché tali soggetti non siano tenuti presso strutture pubbliche e private, con valore dell’ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore ad Euro 12.500,00.
Le agevolazioni di cui sopra vengono concesse su istanza dell’utente, da presentarsi ogni anno, entro il termine del 30 settembre, corredata dalla relativa documentazione e ISEE con redditi riferiti all’anno precedente, e valgono per l’intero anno di riferimento.
Ai fine della determinazione dell’agevolazione nel nucleo familiare non vengono computati i collaboratori domestici, le badanti e simili.
L’agevolazione viene concessa purchè il contribuente sia in regola con il pagamento del tributo relativo all’anno precedente.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
SCADENZA RATE TARI - ANNO 2022
1°rata ACCONTO 30/04/2022
2°rata ACCONTO 30/05/2022
3°rata ACCONTO 30/06/2022
1° rata SALDO 30/09/2022
2° rata SALDO 31/10/2022
3° rata SALDO 30/11/2022
4° rata SALDO 31/12/2022
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate della TARI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso.
Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.
Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Articolo 13 del decreto legislativo 472/97.
Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.
Ci sono quattro tipologie di ravvedimento (il "Ravvedimento Medio" è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015) di cui le prime tre modificate nell'entità della sanzione dal DLgs 158/2015:
- Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% - sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
-
Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione (*), la data di riferimento è quella della scadenza del versamento.Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Si rende noto che il Comune di Santa Maria a Monte, per gli importi messi a ruolo si avvale del servizio dell'Agenzia Delle Entrate - Riscossione con sede VIA DARSENA N.1 A PISA. Eventuali informazioni riguardanti l'ente di riscossione, possono essere consultate accedendo al seguente indirizzo web https://agenziaentrateriscossione.gov.it/it/ Dalla pagina web evidenziata sarà possibile scegliere e trovare lo sportello più vicino.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
SEGNALAZIONE ERRORI
Eventuali errori contenuti nella bollettazione TARI, devono essere comunicati al seguente indirizzo @mail: l.spinelli@comune.santamariaamonte.pi.it allegando alla stessa il prospetto ricevuto con segnalato o evidenziato il tipo di errore.
Qualsiasi anomalia o
incongruenza riscontrasse nei dati potrà essere segnalata nei
seguenti giorni ed orari a:
Ø
UFFICIO TRIBUTI:
dal
Martedì al Venerdì mattina dalle ore 09,00 alle ore 12,30
il
Martedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Tel. 0587/261653 – 261625 –
261645
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
E' possibile contattare direttamente il Gestore tramite il sito web www.geofor.it oppure scaricare l'APP RCICLO.
Contattare il numero di telefono 0587/261880 o 800/959095
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Dilazione del versamento
Per tutte le entrate di titolarità dell’ente, in sede di emissione di avviso di accertamento, in casi di obiettiva e temporanea difficoltà economica che non consentano l’assolvimento di un obbligazione di pagamento entro le scadenze previste, è possibile consentire con atto formale la rateizzazione del debito fino ad un massimo di 72 rate mensili o 36 bimestrali secondo il seguente schema:
fino a 50 euro |
|
|
nessuna rateizzazione |
|
da |
€ 50,01 |
a |
€ 200,00 |
fino a 3 rate mensili |
da |
€ 200,01 |
a |
€ 500,00 |
fino a 6 rate mensili |
da |
€ 500,01 |
a |
€ 3.000,00 |
fino a 12 rate mensili |
da |
€ 3.000,01 |
a |
€ 6.000,00 |
fino a 16 rate mensili |
da |
€ 6.000,01 |
a |
€ 20.000,00 |
fino a 30 rate mensili |
da |
€ 20.000,01 |
a |
€ 50.000,00 |
fino a 50 rate mensili |
oltre € 50,000,00 |
fino a 72 rate mensili |
L’importo di ciascuna rata deve essere maggiorato dell’interesse legale a decorrere dalla data di scadenza del debito e delle spese di riscossione e gestione della rata stessa. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.
La richiesta di rateazione deve essere motivata e presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva. Nella stessa dovrà essere indicato il numero di rate prescelto.
Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 50.000,00 è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia a favore del Comune, la cui idoneità deve essere valutata da parte del soggetto competente al rilascio della dilazione.
In caso di mancato assolvimento dell’obbligo di pagamento di due rate anche non consecutive, il beneficio della dilazione è considerato decaduto con la conseguente attivazione delle procedure di riscossione coattiva dell’intero debito residuo.
Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il responsabile della singola entrata, che provvede con apposito proprio provvedimento.