3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
Non è stata predisposta alcuna modulistica per l'invio dei reclami.
L'utente ha a disposizione il Numero Verde gratuito anche dai cellulari messo a disposizione da parte del Gestore del servizio.
Gli utenti possono rivolgersi al personale del Servizio Tecnico e di Polizia Municipale per la segnalazione di disservizi e o l'invio di reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
utenze domestiche
utenze non domestiche
3.1.E Campagne straordinarie
non vengono fatte campagne di pulizia straordinaria che coinvolgano la popolazione.
il centro comunale di raccolta è attivo sei giorni alla settimana e gli orari e fasce di apertura sono indicati all'interno del calendario di raccolta
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
ECOCENTRO COMUNALE
Cara concittadina, caro concittadino,
dallo scorso aprile San Germano Iren è il nuovo gestore dei servizi di raccolta rifiuti nei Comuni di Fonni, Oliena e Orgosolo. Con l’avvio del nuovo servizio di gestione dei rifiuti sono arrivate e arriveranno alcune novità sulle raccolte. Ecco quali…
- NUOVO NUMERO VERDE PER SEGNALAZIONI E PRENOTAZIONI
Il nuovo numero verde attivo sui Comuni di Fonni, Oliena e Orgosolo per segnalazioni e prenotazioni di ritiro è 800.718393.
- VETRO E BARATTOLAME: STESSO CONTENITORE DI RACCOLTA PER TUTTE LE UTENZE
Già a partire dal mese di aprile, alle utenze domestiche e non domestiche è stata comunicata la raccolta congiunta nello stesso contenitore del vetro e del barattolame senza dover quindi separare le 2 raccolte. L’utilizzo di un unico contenitore permette di ottimizzare le operazioni di raccolta di materiali riciclabili che possono essere selezionati nello stesso impianto.
- PLASTICA: NUOVO GIORNO DI RACCOLTA PER LE UTENZE DOMESTICHE
A partire dal 1 luglio la raccolta degli imballaggi in plastica verrà svolta il mercoledì e non più il lunedì con lo scopo di ottimizzare la distribuzione dei servizi svolti per tutti gli utenti del territorio servito.
- SECCO RESIDUO: NUOVA FREQUENZA DI RACCOLTA PER TUTTE LE UTENZE
A partire dal 1 luglio, per le utenze domestiche e non domestiche la raccolta del secco residuo passerà da una frequenza di raccolta settimanale a una raccolta quindicinale (ogni 15 gg) con l’obiettivo di avere benefici sui risultati di differenziazione dei rifiuti e sulla raccolta dei materiali riciclabili.
- UMIDO: 4 GIORNI DI RACCOLTA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Sempre a partire dal 1 luglio la raccolta dell’umido per le utenze non domestiche (ristoranti, bar, gastronomie, pizzerie…) verrà svolta 4 volte alla settimana nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato.
- DISTRIBUZIONE SACCHI A TUTTE LE UTENZE
Da lunedì 10 luglio sarà attiva la distribuzione dei sacchi nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:30 presso la Sala Consiliare del Municipio - Via Vittorio Emanuele 4;
- COME AVERE INFORMAZIONI SUL NUOVO SERVIZIO:
sul pieghevole informativo che hai ricevuto con questa lettera e sul calendario di raccolta in distribuzione;
sul sito internet www.raccoltadifferenziatanuorese.it e sull’app Junker;
sulle pagine social del Comune di Oliena.
Grazie per la vostra collaborazione.
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 21/04/2023 sono state approvate le tariffe e le agevolazioni TARI 2023
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
ART. 22 ALTRE AGEVOLAZIONI
1. Ai sensi dell’ART. 1, comma 660, della legge 27/12/2013, n. 147, il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:
a) Riduzione nella misura massima del 50%, ai soggetti passivi della tassa che occupano l'abitazione a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) nel cui nucleo familiare convivente si riscontri la presenza di uno o più soggetti in situazione di handicap, riconosciuto dalla Legge n.104/92, risultante da certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche e con certificazione ISEE pari o inferiore a €. 5.500,00. Al fine di ottenere le agevolazioni dovrà essere prodotta la relativa documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. La dichiarazione ISEE riferita all’anno precedente all’emissione del ruolo deve essere presentata ogni anno entro il 30 giugno. L’Ufficio Tributi si riserva la facoltà di organizzare controlli a campione.
b) Abitazioni occupate da nuclei familiari con 5 componenti e con:
- ISEE non superiore a €. 7.500,00: riduzione del 50% della quota variabile;
- ISEE non superiore a €. 9.500,00: Riduzione del 30% della quota variabile
- ISEE non superiore a €. 12.000,00: Riduzione del 20% della quota variabile
c) Abitazioni occupate da nuclei familiari con 6 o più componenti e con:
- ISEE non superiore a €. 9.500,00: riduzione del 50% della quota variabile;
- ISEE non superiore a €. 15.000,00: riduzione del 30% della quota variabile;
d) Riduzione del 30% della T.A.R.I. per nuove coppie, per i primi tre anni di matrimonio, con un ISEE non superiore a € 12.000,00;
e) Riduzione del 30% per nuove coppie, per i primi 3 anni di matrimonio, che occupano unità abitative ubicate all’interno del centro storico (zona A del PUC);
f) Riduzione per i nuclei familiari in carico ai servizi sociali e con ISEE non superiore a €. 6.000,00:
- Nuclei familiari fino a 3 componenti: riduzione del 50% della tariffa;
- Nuclei familiari da 4 e più componenti: riduzione del 60% della tariffa;
La situazione di disagio dovrà essere certificata dai competenti uffici comunali;
1. Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, è introdotta l’agevolazione per la raccolta differenziata a favore delle utenze domestiche, ai sensi dell’ART. 1 comma 658 della L. 147/2013. La riduzione è assicurata attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputabile a tali utenze di un importo pari al 20% dei ricavi derivanti dai materiali raccolti in maniera differenziata o dall'eventuale recupero energetico qualora fosse raggiunto nell’anno precedente l’obiettivo di raccolta differenziata non inferiore al 75%. L’obbiettivo di raccolta differenziata potrà essere annualmente ridefinito con apposita deliberazione.
2. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Le riduzioni di cui sopra si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
4° rata
Unica
Le scadenze di pagamento per la riscossione della TARI 2023 sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7/2023
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Vedere il Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 6 del 21/04/2023
3.1.Q Segnalazioni errori importi
ART. 29 PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI
1. Il contribuente può presentare all’Ufficio Tributi:
a) richieste di informazioni relativi all’applicazione del tributo;
b) richieste di rettifica degli importi addebitati;
2. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall’home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell’utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell’utenza, coordinate bancari e/o postali per l’eventuale accredito degli importi addebitati).
3. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 90 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
4. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
a. il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
b. il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
c. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
d. la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
e. la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
f. la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
g. il dettaglio del calcolo effettuato per l’eventuale rettifica;
h. l’elenco dell’eventuale documentazione allegata.
P.E.C. Comune di Oliena : protocollo@pec.comune.oliena.nu.it
e-mail Ufficio Tributi : tributi@comune.oliena.nu.it
Referente Ufficio Tributi:
BOI MARCELLA (Responsabile del procedimento) : Tel. 0784/280227 - e-mail : boi.marcella@comune.oliena.nu.it -
ORARI APERTURA AL PUBBLICO UFFICIO TRIBUTI:
LUNEDI' : 8.30-11.00 15.30-17.30
MARTEDI' :
MERCOLEDI' :
GIOVEDI' : 11.00-13.00
VENERDI :
3.1.R Documenti di riscossione online
Il documento di riscossione è trasmesso ai contribuenti tramite posta ordinaria.
A richiesta dei contribuenti l'Ufficio Tributi provvede all'invio del documento in formato elettronico
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
E' ORA POSSIBILE PRESENTARE LE DICHIARAZIONI MEDIANTE "ISTANZE ON LINE" PRESENTE NEL SITO DEL COMUNE DI OLIENA
https://servizi.comune.oliena.nu.it/portale/contactcenter/elencopratiche.aspx?IDNODE=2047&CCAT=TRIB
ART. 27 DICHIARAZIONE
1. Il soggetto passivo, di cui all’ART. 3, ha l’obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’ART. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’ART. 6- del presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo di residenza e/o domicilio per l’invio dell’eventuale conguaglio;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all’attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’ART. 4 - del presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo per l’invio dell’eventuale conguaglio;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o all’atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
5. Per l’anno 2023, i termini per dichiarare tutte le circostanze rilevanti per l’applicazione del tributo, verificatesi dal 1 gennaio al 30 aprile, decorrono dalla data di approvazione del presente regolamento.
6. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
7. All’atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l’invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l’indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l’indirizzo risultante dall’anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
8. In caso di decesso dell’intestatario dell’utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l’obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell’utenza e gli eventuali elementi che determinano l’applicazione della Tassa.
9. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell’anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L’intestatario dell’utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo
10. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all’amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l’elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
11. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
12. La cessazione dell’occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ecc.).
13. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
14. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta se tardiva. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
15. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell’applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi, il Comune consegna al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 6.
16. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.