3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
La raccolta differenziata è il modo migliore per preservare e mantenere le risorse naturali, a vantaggio nostro ma soprattutto delle generazioni future: riusare, riutilizzare e valorizzare i rifiuti, dalla carta alla plastica, contribuisce a restituirci e conservare un ambiente naturalmente più ricco. nel comune di Roccamontepiano viene svolta la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani.
3.1.G Carta della qualità del servizio
La “Carta della qualità dei servizi” (o più semplicemente “Carta”) è un documento che permette di conoscere le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei servizi erogati a favore degli utenti.
La Carta contiene, con riferimento a ciascun servizio, l’indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall’Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall’Ente territorialmente competente
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
I servizi di pulizia del suolo sono svolti con modalità e frequenze variabili a seconda della programmazione degli stessi prevista in ciascun territorio comunale. Lo spazzamento stradale può essere svolto nei seguenti modi:
- Spazzamento meccanizzato: prevede l'utilizzo di autospazzatrici di diversa capacità;
- Spazzamento misto: prevede l'utilizzo di autospazzatrici con l'ausilio di operatore a terra fornito di apposita attrezzatura;
- Spazzamento manuale: prevede l'utilizzo esclusivo di operatori a terra forniti di apposita attrezzatura.
Di seguito la programmazione per macro aree del territorio.
- Spazzamento meccanico Centro urbano – strade concordate con l’A.C. : 4 passaggi totali dal 01/10 al 31/05 e 8 passaggi totali dal 01/06 al 30/09
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
ABITAZIONE CON N. 2 OCCUPANTI RESIDENTI
ABITAZIONE CON N. 2 OCCUPANTI RESIDENTI CON RIDUZIONE PER CONDIZIONI DISAGIATE
LA TARI (TAssa RIfiuti) è una tassa che si paga per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. E' stata istituita con la Legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 639 e seguenti, Legge 27 dicembre 2013, n.147) e sostituisce la precedente TARES.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
La TARI si compone di due quote, una fissa ed variabile. Le tariffe sono stabilite dal Comune e sia la quota fissa che la quota variabile si differenziano in base al numero di occupanti.
La TARI per le utenze domestiche si calcola moltiplicando la quota fissa (QF) per il numero di metri quadrati della superficie, a cui si somma la quota variabile (QV) per il periodo di occupazione.
TARI= (QF x m² + QV) x giorni/365
A questo importo va poi aggiunto il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Art. 19, Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504) che in generale è pari al 5% della TARI ma può anche essere minore.
Nel caso delle pertinenze dell'abitazione, si versa solo la quota fissa per i metri quadri essendo la quota variabile già caricata sull'abitazione.
La TARI per le utenze NON domestiche invece si calcola moltiplicando sia la quota fissa (QF) sia la quota variabile (QV) per il numero di metri quadrati della superficie per il periodo di occupazione.
TARI= ((QF + QV) x m²) x giorni/365
Fino al 2020 la TARI e il contributo provinciale venivano versati in un unico importo con pagamento con Modello F24 e Codice Tributo 3944. Dal 2021 (Decreto riversamento TEFA - Art. 38 bis D.L. n. 124/2019) la quota di spettanza della Provincia o della Città metropolitana è stata separata e dovrà essere versata separatamente con specifico Codice Tributo.
IL MEF con la Risoluzione n. 5 del 18 gennaio 2021 ha istituito i seguenti codici tributo:
- “TEFA” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente”;
- “TEFN” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - interessi”;
- “TEFZ” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - sanzioni”.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Ai sensi dell'art. 15 comma 5 lett. a) e b) del Regolamento Comunale per l'Applicazione della Tassa sui Rifiuti -Tari, approvato con deliberazione d Consiglio Comunale n. 4 del 26.07.2023, sono riconosciute le seguenti riduzioni per i soggetti che versano in particolari condizioni di disagio:
- a. riduzione tariffaria del 25% nella parte fissa e variabile limitatamente alle utenze domestiche, utilizzate come abitazione principale da nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche – sociali, aventi ISEE relativo all’annualità precedente a quello d’imposta pari o inferiore ad €. 7.000,00. Per poter usufruire di detta agevolazione il contribuente, dovrà presentare al Comune apposita richiesta corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate (D.Lgs. n. 109/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000), ai fini della determinazione del reddito ISEE (Indicatore socioeconomico equivalente) relativa alla situazione economica dell’anno precedente. L’agevolazione decorre dal 1^gennaio dell’anno successivo. La Dichiarazione Sostitutiva Unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate ha validità pari ad 1 (un) anno e deve essere ripresentata per ogni annualità d’imposta per la quale si chiede il trattamento agevolato. La DSU deve essere corredata dalla certificazione dell’ISEE effettuata ad opera dei soggetti autorizzati. Se la stessa unità immobiliare è occupata da più nuclei familiari scissi, ciascun nucleo familiare deve presentare la relativa D.S.U. e deve rientrare nei limiti I.S.E.E. previsti per il riconoscimento delle agevolazioni;
- b. riduzione tariffaria del 30% nella parte fissa e variabile limitatamente alle utenze domestiche utilizzate come abitazioni principali occupate da soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente uno o più portatori di handicap in situazione di gravità ( ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/92 e smi) e invalidi civili al 100% o non vedenti o sordomuti e/o grandi invalidi di guerra di cui all’art. 38 della Legge 23.12.1998, n° 448 accertati sulla base di specifica documentazione. Tale riduzione spetta a condizione che il reddito ISEE del nucleo familiare relativo all’annualità precedente a quello d’imposta sia pari o inferiore ad €. 20.000,00. Per poter usufruire di detta agevolazione il contribuente dovrà presentare al Comune apposita richiesta corredata dalla attestazione del reddito ISEE ( Indicatore socio economico equivalente) relativa alla situazione economica dell’anno precedente
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
Unica
Ai sensi dell'art. 23 comma 3, del vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui Rifiuti - Tari, approvato con deliberazione di Consiglio Comune n. 4 del 27.04.2023, sono previste le seguenti scadenze:
- Il pagamento dell’importo dovuto deve essere effettuato in n. 3 (tre) rate aventi scadenza al:
- a. 31 Luglio;
- b. 30 Settembre
- c. 3 Dicembre
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Ai sensi dell'art. 23, comma 7 del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27.04.2023, è stato disciplinato quanto segue:
- Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 22, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
L'art. 23, comma 8 del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti - tari, prevede quanto segue.
- Il Comune è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione per i seguenti casi:
a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b. a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
c. qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni. 9. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente.
Le dichiarazioni di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online.
Le dichiarazioni di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al punto 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine."