1. I soggetti passivi del
tributo presentano la dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla data di
inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili
al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione
può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli
appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli
interessati. La dichiarazione assume
inoltre la funzione di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi
dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), fatto salvo quanto previsto all’art. 11, commi 1 e 2;
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati
dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti,
occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale)
dell’intestatario della scheda famiglia;
b. il recapito postale, di
posta elettronica del contribuente;
c. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza,
codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;
d. l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati
catastali dei locali e delle aree;
e. la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
f. la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o
cessazione;
g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione,
originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione
e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale e indirizzo PEC obbligatorio);
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree;
d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o
cessazione;
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente
agli uffici competenti o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di
ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta elettronica ordinaria o
con posta elettronica certificata (PEC) o infine tramite sportello online. La
denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune,
nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro
postale, nel caso di invio postale, o alla data delle ricevuta di consegna per
la PEC, all’atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
7. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali
informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione
dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta,
trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di
conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti
e, infine, le modalità per acquisire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni
di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso apposito
link al sito internet del soggetto gestore del servizio rifiuti.
8. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche
per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono
invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova
dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai
precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel
Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All’atto della
presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia
una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione,
equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al
contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire
dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI
inviato al contribuente [in alternativa: La comunicazione è di norma inviata
entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta].
Per l’invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il
Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di
recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l’indirizzo di
residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella
Camera di Commercio, l’indirizzo risultante dall’anagrafe dei contribuenti
(Portale dell’Agenzia delle Entrate “PuntoFisco”).
9. In caso di decesso dell’intestatario dell’utenza, gli eventuali soggetti
che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali e le
aree già assoggettati al tributo hanno l’obbligo di dichiarare il nominativo
del nuovo intestatario e gli eventuali dati da cui consegua un diverso
ammontare del tributo.
10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio
di licenze, autorizzazioni o concessioni, compresi i casi di presentazione di
SCIA da parte di attività produttive devono invitare il contribuente a
presentare la dichiarazione ai fini del tributo nel termine previsto, fermo
restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in
assenza di detto invito.
11. La cessazione dell’occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle
aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione quale a titolo
esemplificativo: disdetta del contratto di locazione regolarmente comunicata,
documentazione comprovante la cessazione delle utenze di rete, copia verbale di
riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc..
12. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla
data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata
entro il termine di cui al primo comma, ovvero dalla data di presentazione
della richiesta se successiva a tale termine.
13. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo
da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è
intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il
termine di cui al primo comma, ovvero dalla data di presentazione della
richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di
variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente
producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
14. Nel caso di presentazione di dichiarazione di cessazione o variazione,
fermo restando gli effetti ai fini dell’applicazione del tributo così come
disciplinati nei precedenti commi 12 e 13, il Comune invia al contribuente una
comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma
8.
15. Relativamente alle richieste di variazione di cui all’articolo 238,
comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 per le utenze non domestiche che provvedono in
autonomia al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, in deroga a quanto
disposto dal comma 13 si applica quanto previsto all’art. 3 del presente
Regolamento.