3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
GIAL PLAST : i nostri uffici sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
3.1.C Modulistica e reclami
Per presentare reclami seguire le istruzioni riportante nel modello qui sotto scaricabile o dal sito www.andriacanosapulite.it .
L'Utente può esprimere il reclamo anche verbalmente, per telefono o di persona, fornendo le informazioni in suo possesso per la successiva istruttoria di verifica.
3.1.D Calendario e orari raccolta
FRAZIONE UMIDA
Sacchetto biodegradabile o sacchetti di carta ben chiusi da inserire nei contenitori/bidoni con il coperchio di colore marrone
Per le utenze domestiche il ritiro a domicilio avverrà tre volte alla settimana. I giorni di raccolta dipendono dall'area di raccolta:
- Zona 1 e 2: Martedì, Giovedì e Sabato
- Zona 3 e 4: Lunedì, Mercoledì e Venerdì
I contenitori/bidoni devono essere depositati fuori dal proprio negozio o numero civico, dopo le ore 22.00 del giorno precedente la raccolta ed entro le ore 6.00 del giorno della raccolta.
FRAZIONE SECCA RESIDUA
Sacco grigio trasparente e bidoni con coperchio di colore grigio scuro.
Per le utenze domestiche il ritiro a domicilio avverrà con frequenza di due volte la settimana per singola area di raccolta:
- Zona 1: Sabato
- Zona 2: Martedì
- Zona 3: Giovedì
- Zona 4: Martedì
I sacchi ed i bidoni devono essere depositati fuori dal proprio negozio o numero civico, dopo le ore 22.00 del giorno precedente la raccolta ed entro le ore 6.00 del giorno della raccolta.
PLASTICA E LATTINE
Sacco giallo trasparente.
Per le utenze domestiche il ritiro a domicilio avverrà con frequenza di due volte la settimana per singola area di raccolta:
- Zona 1: Lunedì e Giovedì
- Zona 2: Mercoledì e Sabato
- Zona 3: Martedì e Venerdì
- Zona 4: Mercoledì e Sabato
- Zona A: Lunedì, Mercoledì e Venerdì
- Zona B: Martedì, Giovedì e Sabato
I sacchi devono essere depositati fuori dal proprio negozio o numero civico, dopo le ore 22.00 del giorno precedente la raccolta ed entro le ore 6.00 del giorno della raccolta.
CARTA e CARTONE - RACCOLTA CONGIUNTA
Sacco neutro o bidone con coperchio di colore blue.
I cartoni di grosse dimensioni devono essere piegati.
Per le utenze domestiche il ritiro a domicilio avverrà con frequenza di due volte la settimana per singola area di raccolta:
- Zona 1: Martedì e Venerdì
- Zona 2: Lunedì e Giovedì
- Zona 3: Mercoledì e Sabato
- Zona 4: Lunedì e Giovedì
VETRO
Dal 1 Ottobre 2015 è attiva la raccolta porta a porta su 6 zone dal lunedì al sabato.
- Zona 1: Mercoledì
- Zona 2: Venerdì
- Zona 3: Lunedì
- Zona 4: Venerdì
RIFIUTI INGOMBRANTI
Elettrodomestici, mobili e qualsiasi oggetto ingombrante che si vuole eliminare, può essere smaltito tramite il servizio gratuito di raccolta domiciliare per un massimo di 3 mc di materiali.
- Telefonate al 0833 911983 o utilizzate il seguente indirizzo email:info@gialambiente.it
- utilizzare il seguente link: https://gialplast.it/ritiro/richieste/insert.php?id_comune=33
- da lunedì al venerdì 8.00 - 19.00 e sabato 8.30 - 12.30
- Compilate il form presente su questo sito cliccando la voce "Ingombranti" nella Home Page
Gli oggetti ingombranti dovranno essere portati a bordo strada il giorno previsto per il ritiro.
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Centro Comunale di Raccolta (CCR)
E' vietato:
-
Utilizzare sacchi non conformi precisando che in caso contrario non saranno ritirati da parte degli addetti al servizio e che l'inadempienza sarà segnalata all'ufficio di Polizia Municipale per l'applicazione delle sanzioni del caso;
-
Utilizzare i sacchetti della spesa ad eccezione di quelli in materiali biodegradabili;
-
Utilizzare i sacchi neri opachi;
-
Il conferimento dei rifiuti a bordo strada prima e dopo l'orario stabilito;
-
L'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura al di fuori dei contenitori posizionati sul suolo pubblico.
Il rispetto della corretta effettuazione della raccolta differenziata compete sia ai singoli utenti, sia alle persone che abbiano le funzioni di amministratori condominiali.
FRAZIONE UMIDA:
Per il corretto conferimento devono essere utilizzati sacchetti biodegradabili o sacchetti di carta ben chiusi da inserire nei contenitori/bidoni con il coperchio di colore marrone.
Per le utenze domestiche il ritiro a domicilio avverrà tre volte alla settimana. I giorni di raccolta dipendono dall'area di raccolta:
- Zona 1 e 2: Martedì, Giovedì e Sabato
- Zona 3 e 4: Lunedì, Mercoledì e Venerdì
I contenitori/bidoni devono essere depositati fuori dal proprio negozio o numero civico, dopo le ore 22.00 del giorno precedente la raccolta ed entro le ore 6.00 del giorno della raccolta.
Cosa mettere | Cosa non mettere |
---|---|
SI | NO |
|
|
FRAZIONE SECCA RESIDUA
Per il conferimento devono essere utilizzati sacchi grigio trasparente e/o bidoni con coperchio di colore grigio scuro.
Per le utenze domestiche il ritiro a domicilio avverrà con frequenza di due volte la settimana per singola area di raccolta:
- Zona 1:Sabato
- Zona 2: Martedì
- Zona 3: Giovedì
- Zona 4: Martedì
I sacchi ed i bidoni devono essere depositati fuori dal proprio negozio o numero civico, dopo le ore 22.00 del giorno precedente la raccolta ed entro le ore 6.00 del giorno della raccolta.
SI
NO
PLASTICA E LATTINE
Per il conferimento devono essere utilizzati sacchi giallo trasparente.
Per le utenze domestiche il ritiro a domicilio avverrà con frequenza di due volte la settimana per singola area di raccolta:
- Zona 1: Lunedì e Giovedì
- Zona 2: Mercoledì e Sabato
- Zona 3: Martedì e Venerdì
- Zona 4: Mercoledì e Sabato
- Zona A: Lunedì, Mercoledì e Venerdì
- Zona B: Martedì, Giovedì e Sabato
I sacchi devono essere depositati fuori dal proprio negozio o numero civico, dopo le ore 22.00 del giorno precedente la raccolta ed entro le ore 6.00 del giorno della raccolta.
SI
NO
CARTA E CARTONE - RACCOLTA CONGIUNTA
La carta deve essere conferita nei mastelli e/o bidoni con coperchio di colore blue.
I cartoni di grosse dimensioni devono essere piegati.
Per le utenze domestiche il ritiro a domicilio avverrà con frequenza di due volte la settimana per singola area di raccolta:
- Zona 1: Martedì e Venerdì
- Zona 2: Lunedì e Giovedì
- Zona 3: Mercoledì e Sabato
- Zona 4: Lunedì e Giovedì
La carta deve essere pulita e priva di involucri.
SI
NO
VETRO
Dal 1 Ottobre 2015 è attiva la raccolta porta a porta su 6 zone dal lunedì al sabato.
Il vetro deve essere conferita nei mastelli e/o bidoni con coperchio di colore verde
SI
NO
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Il Comune di Andria ha organizzato un servizio di pulizia meccanizzata delle strade e delle piazze cittadine.
Qui sotto è scaricabile l'elenco vie con il rispettivo giorno di intervento.
PULIZIA MANUALE
Il territorio del Comune di Andria è suddiviso in varie zone ciascuna affidata ad un singolo operatore. In questo modo si crea la figura dell'"Operatore di quartiere" che operando con continuità in una porzione di territorio può conoscerne ogni singolo aspetto critico e quindi porvi immediatamente rimedio garantendo sempre un ottimo decoro urbano.
Qui sotto è scaricabile l'elenco vie con la rispettiva zona di appartenenza.
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’allegato 1 al presente regolamento
Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
a la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
b dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
1) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
2) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
3) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
4) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente.
c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
b. coefficiente Kb, Kc e Kd previsto dall’allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 qualora reso necessario dall’articolazione dei coefficienti prescelta.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
2.In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigente disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento
1. Il Funzionario Responsabile del tributo può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell’art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, in caso di temporanea difficoltà del debitore.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all’onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale:
IMPORTO DEBITO |
PERSONE FISICHE / DITTE INDIVIDUALI |
PERSONE GIURIDICHE |
fino ad € 60.000,00 |
semplice dichiarazione stato di temporanea difficoltà |
semplice dichiarazione stato di temporanea difficoltà |
Oltre € 60.000,00 |
valutazione della dichiarazione ISEE e dichiarazione sostitutiva DPR 445/2000 su condizione lavorativa, proprietà mobiliari ed immobiliari |
valutazione economico patrimoniale e situazione finanziaria dell’impresa. per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: la certificazione relativa all’Indicatore della situazione reddituale (ISEE); per le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria): il prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa e copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese. |
3. Su richiesta del contribuente, in relazione all’entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall’Ufficio secondo il successivo schema (in base alla disposizione normativa di cui alle lettere da a) ad f) del comma 796, art. 1, Legge 160/2019)
|
rate mensili minimo |
rate mensili massimo |
fino 100 € |
Nessuna dilazione |
Nessuna dilazione |
Da 100,00 a 500,00 € |
|
4 |
Da 501,00 a 3.000,00 € |
5 |
12 |
Da 3.001,00 a 6.000,00 |
13 | 24 |
Da 6.001,00 a 20.000,00 € |
25 | 36 |
Oltre 20.000,00 € |
37 | 72 |
5. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell’importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell’accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall’atto notificato.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
8. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell’eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.
9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all’interno dell’atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
10. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell’avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Tributi.
11. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all’Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell’eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l’attività
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
DICHIARAZIONE TARI
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC.
La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo posta elettronica e PEC.
4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni potranno essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore de i rifiuti.
5. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effe*o anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetto residente.
6. All’atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l’invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l’indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l’indirizzo risultante dall’anagrafe dei contribuenti (Punto Fisco).
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi: Utenze domestiche
a. generalità dell’occupante / detentore / possessore, il codice fiscale, la residenza;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
e. Numero degli occupanti i locali (solo se necessario);
f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la
variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo di residenza e/o domicilio per l’invio
dell’eventuale conguaglio;
h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della
persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e parta IVA, codice ATECO dell’attività,
PEC;
b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
c. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
d. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
e. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni
interne;
f. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
g. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
i. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC
la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
8. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione al momento della cessazione dell’uso dei locali/aree, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
La cessazione dell’occupazione / detenzione / possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna
immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30
giugno dell’anno successivo se più favorevole.
10. Per le utenze intestate a soggetto residente nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell’anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli
occupanti è quello complessivo. L’intestatario dell’utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
11. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effe dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 5, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare
all’utente producono sempre i loro effe dalla data in cui è intervenuta la variazione .
13. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.