Trasparenza Rifiuti Bairo
Trasparenza Rifiuti Bairo

Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Bairo

Logo Anutel

Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Bairo

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Trasparenza Rifiuti Bairo
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti

TARIFFA RAPPORTI CON GLI UTENTI - MODULISTICA 

Sono scaricabili nella presente sezione i moduli per la 

UTENZA DOMESTICA 

  • DICHIARAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE_RICHIESTA RIDUZ TARI UTENZA DOMESTICA
  • DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE_OCCUPAZIONE TARI UTENZA DOMESTICA
  • DICHIARAZIONE DI ESENZIONE TARI UTENZA DOMESTICA
  • RICHIESTA BONUS TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE


UTENZA NON DOMESTICA

  • DICHIARAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE TARI _ RICHIESTA RID UTENZA NON DOMESTICA
  • DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE_OCCUPAZIONE TARI  UTENZA NON DOMESTICA
  • DICHIARAZIONE DI RICATEGORIZZAZIONE A MAGAZZINO UTENZA NON DOMESTICA
  • DICHIARAZIONE DI ESENZIONE TARI UTENZA NON DOMESTICA
  • DICHIARAZIONE RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
  • RICHIESTA CONTRIBUTO COMPENSATIVO TARI 2021 UTENZA NON DOMESTICA

MODELLO UNICO

  • RICHIESTA DI COMPENSAZIONE TARI
  • RICHIESTA DI RIMBORSO
  • MODULO DI RECLAMO




Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Società Canavesana Servizi S.p.a.

PER SEGNALAZIONI DI DISSERVIZI SU RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI  - INVIO RECLAMI – RICHIESTA CASSONETTI chiamare:

Uff. Tributi – Comune di Bairo     

CONTATTI UFFICIO TRIBUTI 

Sito Web   www.comune.bairo.to.it  

Numero di telefono 0124/501043 – fax 0124/501039 

Indirizzo Pec bairo@postemailcertificata.it  

Indirizzo E-mail info@comune.bairo.to.it


Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile
    Scaricare il modulo, compilarlo e inoltrarlo ai seguenti destinatari:

      UFFICIO TRIBUTI

      Comune di BAIRO
      Piazza Comunale, 2
      10010  Bairo  (TO)

     info@comune.bairo.to.it
Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Campagne di raccolta rifiuti
  • Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti per i soggetti colpiti da COVID 19.: Vedi ulteriori informazioni per il cittadino
Aperture centri di raccolta
  • ORARI DI APERTURA CENTRO DI RACCOLTA: CDR Colleretto Giacosa CENTRO DI RACCOLTA DI COLLERETTO GIACOSA Pedemontana ORARIO DI APERTURA: Giovedì pomeriggio ore 13.30 – 18.15 Sabato mattina ore 7.00 – 11.45

L'Istituto superiore di sanità ha realizzato una guida pratica per eliminare i rifiuti in questo periodo di emergenza sanitaria che richiede nuove regole, soprattutto per chi è in isolamento domiciliare perché risultato positivo al coronavirus. 

In quarantena obbligatoria, per esempio, i rifiuti non devono essere differenziati, vanno chiusi con due o tre sacchetti resistenti e gli animali domestici non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti.

Se invece non si è positivi, la raccolta differenziata può continuare come sempre, usando però l’accortezza, se si è raffreddati, di smaltire i fazzoletti di carta nella raccolta indifferenziata.

Nella seguente scheda Infografica sono riportati i principali consigli dell'ISS  contenuti anche nel corrispondente file scaricabile della presente sezione.

Anche la Società Canavesana Servizi Spa, per eliminare i rifiuti in questo periodo di emergenza sanitaria, ha preso atto delle direttive dell'ISS ed ha pubblicato il seguente avviso anch'esso scaricabile dalla sottostante sezione.

Istruzioni SCS per conferimento rifiuti da parte dei soggetti colpiti da COVID 19




Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
La raccolta differenziata
La raccolta differenziata viene definita nel dlgs 152/2006 – Testo Unico dell’Ambiente art 183 comma f) come “la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero”.

La raccolta differenziata permette, quindi, di separare i materiali in base alla tipologia ed è il presupposto per avviare i processi di recupero e risparmio energetico, diminuendo l’impatto ambientale del loro smaltimento, separando i diversi materiali e riutilizzando gli scarti per produrre nuovi oggetti o per concimare il terreno.
Fare la raccolta differenziata vuol dire destinare carta, plastica, vetro, rifiuti organici, metalli, etc. ad un contenitore differente (e a un differente trattamento), facendoli tornare a nuova vita grazie al riciclo.

La gestione dei rifiuti risponde a 4 priorità:
• Riduzione -> usare una quantità minore di materiali (meno imballaggi, tecnologie pulite, progettazione di prodotti con meno spreco di risorse)
• Riutilizzo -> poter utilizzare lo stesso prodotto più volte senza fargli subire nessuna trasformazione
• Riciclo -> trasformazione di un prodotto con lavorazioni speciali in qualcosa di simile all’originale
• Recupero -> valorizzazione degli scarti che diventano nuovi materiali per altre industrie

Tutti devono partecipare e collaborare a questo percorso: le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese contribuendo ciascuno in base alle proprie capacità e compiti, affinché il ciclo del rifiuto sia fonte di energia e non nascita di nuovi problemi.

Nelle varie pagine dedicate agli specifici rifiuti potrai trovare alcune semplici indicazioni per fare bene la raccolta differenziata in base al materiale:

Raccolta Carta

Raccolta Plastica

Metalli

Umido

Vetro

Indifferenziato

Ingombranti

Rifiuti Pericolosi

Altri tipi di Rifiuto

Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
La Carta dei Servizi è il documento con il quale ogni Ente erogatore di servizi assume una serie di
impegni nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi, le modalità di erogazione di
queste prestazioni, gli standard di qualità e informa l’utente sulle modalità di tutela previste.
Nella Carta dei Servizi l’Ente dichiara quali servizi intende erogare, le modalità e gli standard di
qualità che intende garantire e si impegna a rispettare determinati standard qualitativi e quantitativi,

con l’intento di monitorare e migliorare la qualità del servizio offerto.

Nella presente sezione è  scaricabile la Carta dei Servizi che la Società Canavesana Servizi ha pubblicato per l'anno 2020.


Il Comune di Bairo non è in possesso della Carta di Qualità dei Servizi.

Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili

Le tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e alla Gestione dei Rifiuti solidi Urbani In ciascun anno (a), il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a:

                                                    ∑Ta = ∑TVa + ∑TFa

dove:

• ∑TVa è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile;

• ∑TFa è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:

∑TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + COITV,a exp − b(ARa) − b(1 + ωa)ARCONAI,a + (1 + γa) RCTV,a/r

dove:

• CRTa è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di cui all’Articolo 6 e al comma 7.3 - all.A delibera ARERA 443/19;

• CTSa è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all’Articolo 6 e al comma 7.4 - all.A delibera ARERA 443/19;

• CTRa è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, di cui all’Articolo 6 e al comma 7.6 - all.A delibera ARERA 443/19;

• CRDa è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, di cui all’Articolo 6 e al comma 7.5 - all.A delibera ARERA 443/19;

• COITV,a exp ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del

  perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;

• ARa è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio

  integrato di gestione dei RU effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non

  ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;

• b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,3 ,0,6];

• ARCONAI,a è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;

• b(1 + ωa) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ωa è determinato dall’Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni

   compiute ai fini della determinazione dei parametri γ 1,a e γ 2,a di cui al comma 16.2 - all.A delibera ARERA 443/19; ωa può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1 ,0,4];

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:
∑TFa = CSLa + CCa + CKa + COITF,a exp + (1 + γ a) RCTF,a/r
dove:
• CSLa è la componente a copertura dei costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio, determinata sulla base delle disposizioni di cui al all’Articolo 6 e al comma 7.2 - all.A delibera
   ARERA 443/19;
• CCa sono i costi comuni di cui al Articolo 9 - all.A delibera ARERA 443/19;
• CKa sono i costi di capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV;
• COITF,a exp ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del
   perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;
• RCTF, a è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, di cui al comma 15.5- all.A delibera ARERA 443/19;
• (1 + γ a) è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all’articolo 16 - all.A delibera ARERA 443/19;
• r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio determinato dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici

Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali.

Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non domestici sul totale di rifiuti prodotti.


RIPARTIZIONE COSTI FISSI

L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti.

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

►PARTE FISSA

     e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di           proporzionalità) per un coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA NON DOMESTICA

►PARTE FISSA

     La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2021)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 475,00 t
Cluster: Comuni con basso livello di benessere con localizzazione in zone pianeggianti lungo tutto il territorio nazionale - € 23,3216
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 62,7368421052632%
Fattori di contesto del comune: € 52,975457205258
Economie e diseconomie di scala: € 3,41281
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 2
Impianti di trattamento meccanico biologico: 10
Discariche: 11
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 47,08 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 32,20 %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 26,94 %
Rifiuti smaltiti in discarica: 14,21 %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste


RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE


Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) abitazioni e pertinenze delle utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 25%;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 25%

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 25%;

d) L’unità immobiliare occupata da un unico componente anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti in uso a soggetti terzi: riduzione del 50%;

 Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, le seguenti ipotesi sono esenti dal tributo Sono esentati dal pagamento del tributo:

a) i locali od aree utilizzate per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;

c) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio–economiche attestate dal Settore Sanità–Servizi Sociali;

Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) abitazioni e pertinenze prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (energia elettrica, gas,acquedotto) vuote e non considerate pertinenze ai fini dell’Imposta Municipale propria (IMU) riduzione del 100%

b) abitazioni e pertinenze prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (energia elettrica, gas, acquedotto) in ristrutturazione riduzione del 100%

c) immobili diversi dalle abitazioni adibiti ad esclusivo uso agricolo non considerati pertinenze ai fini dell’Imposta Municipale propria (IMU) riduzione del 100%

Le somme conseguenti alle esenzioni di cui ai punti a), b) e c) del presente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e così come modificato dall’art. 9 bis a partire dall'anno 2015 per l’immobile adibito ad abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso,

l’imposta comunale TARI è applicata per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE


Ai sensi dell’art. 1, comma 659, punto c) della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta :

a) per le utenze non domestiche, nei casi in cui i locali, anche quelli con destinazione domestica, pur non essendo utilizzati, risultino predisposti all’uso perché dotati di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali (gas o energia elettrica) verrà applicata la riduzione del 25 % sulla tariffa.

b) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; riduzione del 50%. Ricadono i questa tipologia i depositi, magazzini, ecc. a cui viene applicata la tariffa relativa alla classe di appartenenza dell’insediamento principale ridotta appunto del 50%. Il soggetto passivo può richiedere tale riduzione nei seguenti casi:

    ·   Qualora la destinazione dei locali consenta di discriminare l’uso delle porzioni non destinate alla produzione da quelle invece ad essa destinate, come magazzini e depositi con superficie maggiore o uguale a 100 mq. In questi casi, la tariffa dovrà essere la risultante di un calcolo articolato che preveda differenti importi al mq. distinti tra l’attività principale e il magazzino o deposito, verrà applicato alle attività non domestiche inserite nelle seguenti categorie:

CAT. TIPOLOGIE DI ATTIVITA’

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

13 Carrozzeria, autofficina. elettrauto

14 Attività industriali con capannoni di produzione

15 Attività artigianali di produzione beni specifici

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

19 Plurilicenze alimentari e/o miste

·  Qualora esistano dei locali, con destinazione magazzino o deposito accatastati separatamente oppure con superficie maggiore o uguale a 30 mq per quanto riguarda le attività non domestiche inserite nelle seguenti categorie:

CAT. TIPOLOGIE DI ATTIVITA’

17 Bar, caffè, pasticcerie

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

 Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147, per le utenze non domestiche:

a) sono esenti dall’applicazione del tributo i locali e le aree del Comune di Bairo adibiti a sedi istituzionale e direttamente gestiti

RIDUZIONE PER RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RICICLO

Ai sensi dell’art. 1, comma 649 L. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua, rapportata al periodo di effettiva occupazione dei locali (in caso di occupazione in corso d’anno), della parte variabile della tariffa.

    CAT. TIPOLOGIE DI ATTIVITA’

   12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

   13 Carrozzeria, autofficina. elettrauto

   14 Attività industriali con capannoni di produzione

   15 Attività artigianali di produzione beni specifici

   16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

   18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

   19 Plurilicenze alimentari e/o miste quantificazione della parte variabile della tariffa, prevista per le utenze non domestiche dal D.P.R. 158/1999.


Nel caso si verifichi, per le utenze non domestiche, la produzione di rifiuti solidi assimilati agli urbani e non conferiti al servizio pubblico, potranno essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti avviati al riciclo e non conferiti al servizio pubblico siano destinati in modo effettivo e oggettivo al



riciclo, le seguenti riduzioni:

a) 15 %  nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti prodotti;

b) 30 %  riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti;

c) 50 %  riciclo di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti prodotti;

d) 70 %  riciclo di oltre il 75% del totale dei rifiuti prodotti.


RIDUZIONI COVID

L’Amministrazione comunale di Bairo, nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in attuazione dei provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e delle indicazioni fornite in merito alla facoltà di individuare riduzioni/agevolazioni sulla TARI 2020, ha disposto, con deliberazione di G.C. n. 45 del 15/12/2020, l’introduzione di misure di sostegno economico a favore delle utenze domestiche che si trovino in situazione di difficoltà ed indigenza e non domestiche che hanno dovuto sospendere l’attività a seguito dell’emergenza sanitaria da covid-19.

In allegato l'AVVISO PUBBLICO PER LA RIDUZIONE DELLA TARI ANNO 2020 EMERGENZA COVID-19.  - UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ed i relativi moduli per la richiesta.





Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita

   MODALITA’ DI PAGAMENTO   

    IL PAGAMENTO può essere effettuato presso qualsiasi ufficio bancario, postale o ricevitorie Sisal abilitate utilizzando i modelli F24 in allegato.

    PAGAMENTI EFFETTUATI DALL’ESTERO: bonifico a favore del Comune di Bairo – Piazza Comunale, 2; CAUSALE : “nome utente”, Tari avviso n. ______________;  IBAN IT 21 U 02008 30910 000000450247; Codice BIC SWIFT: UNCRITB1EC0

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
Unica
30/11/2020
100,00%
Rata
Entro il
%
1° rata
30/09/2020
33,33%
2° rata
30/11/2020
33,33%
3° rata
31/03/2021
33,34%
4° rata
30/04/2021
100,00%

Con Deliberazione di C.C. n. 3 del 05/06/2020 avente ad oggetto:" TARI - TASSA SUI RIFIUTI. CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 DA UTILIZZARSI PER IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO ANNO 2020"  è stato stabilito che gli avvisi di pagamento della TARI/2020 fosse effettuata in due distinte fasi:

la prima comprendente tre rate a titolo di acconto calcolato in base alle tariffe TARI 2019, nella misura del 90% dell’importo complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto delle dichiarazioni o comunicazioni nel frattempo pervenute al Comune; 

la seconda riferita all’ultima rata/conguaglio della TARI 2020 dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe da approvate per l’anno 2020 entro il 31/12/2020 sulla base dei costi definitivi trasmessi dal CCA.

L'acconto così dovuto è stato ripartito in tre rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:

1° rata – 30 settembre 2020

2° rata – 30 novembre 2020

3° rata -  30 marzo 2021

con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell’acconto in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata (30 novembre 2020);


Con Deliberazione n. 15 del 30/09/2020 sulla base dei costri trasmessi dal CCA in data 03/07/2020 sono state approvate le tariffe TARI definitive per l'anno 2020 ed è stato disposta la 4° rata a conguaglio – con scadenza il 30/04/2021.


Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto


Ai sensi del vigente Regolamento sull'applicazione delle Sanzioni Amministrative  in caso di  OMESSO TOTALE O PARZIALE VERSAMENTO DELL'AVVISO DI PAGAMENTO sarà applicato quanto disposto dall'Art. 12 qui di seguito riportato.


Art. 12 OMESSO TOTALE / PARZIALE / TARDIVO VERSAMENTO DELL'AVVISO DI PAGAMENTO

1.    In tutte le ipotesi di omesso versamento di un tributo, si renderà comunque applicabile la sanzione di cui all’art. 13 D.Lgs. 471/1997 e dall’art. 1, comma 774 L. 160/2019 pari al 15% dell’importo tardivamente versato, ove il versamento sia stato effettuato con un ritardo non superiore a 90    giorni dalla scadenza del versamento e del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato con un ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza del versamento.

2.    Tutte le sanzioni irrogate per omesso/parziale/tardivo versamento non sono riducibili in caso di adesione del contribuente, né tanto meno a seguito di accoglimento del ricorso – reclamo di cui all’art. 17bis D.Lgs. 546/1992.

3.    La sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento si applica anche nell’ipotesi di indebita compensazione, ove la stessa sia stata effettuata facendo valere un credito d’imposta esistente in misura superiore a quella effettivamente spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste    dalle leggi vigenti.

4.    La sanzione per omesso versamento non è applicabile nell’ipotesi in cui i versamenti dei tributi dovuti sono stati tempestivamente eseguiti, ma siano stati indirizzati per errore ad ufficio o ad un concessionario diverso da quello competente, anche nell’ipotesi di mancato riversamento da        parte dell’Ente che abbia indebitamente percepito le somme versate dal contribuente.


Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.



Art. 19

COMPENSAZIONE

1.    La compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantati nei confronti di altri Enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge ed è effettuata con le modalità previste da tali norme.

2.    Ai sensi dell’art. 37, comma 49bis D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, come modificato dall’art. 3, comma 2 D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, tutti i soggetti titolari di partita I.V.A. che intendono effettuare qualunque compensazione orizzontale, anche parziale, sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

3.    Tuttavia, ove il Comune non abbia stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la compensazione delle proprie entrate con crediti vantati nei confronti di altri Enti, nell’ipotesi in cui il versamento effettuato dal contribuente tramite compensazione non venisse correttamente accreditato al Comune, il versamento verrà considerato omesso per la parte d’imposta non pervenuta al Comune, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi, fatto salvo l’onere anche per il Comune di attivarsi preventivamente presso l’Agenzia delle Entrate o l’Ente cui il versamento sia stato erroneamente riversato per recuperare l’importo versato a suo favore.

4.    È altresì ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune, esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata o comunque che abbiano lo stesso presupposto nella determinazione delle somme dovute al Comune

5.    Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.

6.    Gli interessi sulla somma da portare in compensazione, quando dovuti, vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso, ovvero questi abbia presentato istanza di rimborso al Comune.

7.    Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione nei termini di versamento del tributo, senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con il Comune, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

8.    Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

·           generalità e codice fiscale del contribuente;

·           l’ammontare del  tributo dovuto prima della compensazione;

·           l’esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d’imposta e per tributo.

9.    Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

10.    È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

11.    Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.

12.    In caso di affidamento, da parte degli enti, dell’attività di riscossione delle proprie entrate all’agente della riscossione, a partire dal 01/01/2020 si applicano le disposizioni di cui al comma 792. Legge 160/2019.



Art. 29

RIMBORSI

1.  Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d’ufficio, se direttamente riscontrato.

2.  Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata da inoltrare tramite Posta elettronica certificata o, in alternativa, con altra procedura formale di spedizione o deposito, entro il termine di cinque anni dal giorno del        pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3.  Nell’ istanza di rimborso, il contribuente dovrà indicare il proprio codice IBAN, al fine di agevolare l’ufficio competente nell’emissione del relativo pagamento, che verrà effettuato prioritariamente mediante bonifico e, solo ove il richiedente non abbia la disponibilità di un conto corrente, mediante emissione del relativo mandato di pagamento.

4.  Nell’ evasione delle istanze di rimborso verrà accordata priorità a quelle presentate mediante Posta elettronica certificata e che riportino l’indicazione del codice IBAN del contribuente sul quale effettuare il relativo pagamento, ove l’istanza di rimborso risulti fondata.

5.  Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d’ufficio il provvedimento di rimborso, o comunque per le annualità ancora soggette ad accertamento, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.

6.  L’Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell’istanza da parte del contribuente.

7.  La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell’avvenuto pagamento.

8.  Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d’imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica esclusivamente il tasso d’interesse legale, con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento indebito, sino alla data del rimborso ovvero fino alla data in cui venga richiesta la compensazione del maggiore importo versato.

9.  I rimborsi d’ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 12,00 per anno.



Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Bairo è collocato all'interno dello Schema regolatore
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.