3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
TARIFFA RAPPORTI CON GLI UTENTI - MODULISTICA
Sono scaricabili nella presente sezione i moduli per la
UTENZA DOMESTICA
- DICHIARAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE_RICHIESTA RIDUZ TARI UTENZA DOMESTICA
- DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE_OCCUPAZIONE TARI UTENZA DOMESTICA
- DICHIARAZIONE DI ESENZIONE TARI UTENZA DOMESTICA
- RICHIESTA BONUS TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE
UTENZA NON DOMESTICA
- DICHIARAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE TARI _ RICHIESTA RID UTENZA NON DOMESTICA
-
DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE_OCCUPAZIONE TARI UTENZA NON DOMESTICA
- DICHIARAZIONE DI RICATEGORIZZAZIONE A MAGAZZINO UTENZA NON DOMESTICA
- DICHIARAZIONE DI ESENZIONE TARI UTENZA NON DOMESTICA
- DICHIARAZIONE RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
- RICHIESTA CONTRIBUTO COMPENSATIVO TARI 2021 UTENZA NON DOMESTICA
MODELLO UNICO
- RICHIESTA DI COMPENSAZIONE TARI
- RICHIESTA DI RIMBORSO
- MODULO DI RECLAMO
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
PER SEGNALAZIONI DI DISSERVIZI SU RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - INVIO RECLAMI – RICHIESTA CASSONETTI chiamare:
Uff. Tributi – Comune di Bairo
CONTATTI UFFICIO TRIBUTI
Sito Web www.comune.bairo.to.it
Numero di telefono 0124/501043 – fax 0124/501039
Indirizzo Pec bairo@postemailcertificata.it
Indirizzo E-mail info@comune.bairo.to.it
3.1.C Modulistica e reclami
UFFICIO TRIBUTI
Comune di BAIRO
Piazza Comunale, 2
10010 Bairo (TO)
info@comune.bairo.to.it
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
Campagne di raccolta rifiuti
- Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti per i soggetti colpiti da COVID 19.: Vedi ulteriori informazioni per il cittadino
Aperture centri di raccolta
- ORARI DI APERTURA CENTRO DI RACCOLTA: CDR Colleretto Giacosa CENTRO DI RACCOLTA DI COLLERETTO GIACOSA Pedemontana ORARIO DI APERTURA: Giovedì pomeriggio ore 13.30 – 18.15 Sabato mattina ore 7.00 – 11.45
L'Istituto superiore di sanità ha realizzato una guida pratica per eliminare i rifiuti in questo periodo di emergenza sanitaria che richiede nuove regole, soprattutto per chi è in isolamento domiciliare perché risultato positivo al coronavirus.
In quarantena obbligatoria, per esempio, i rifiuti non devono essere differenziati, vanno chiusi con due o tre sacchetti resistenti e gli animali domestici non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti.
Se invece non si è positivi, la raccolta differenziata può continuare come sempre, usando però l’accortezza, se si è raffreddati, di smaltire i fazzoletti di carta nella raccolta indifferenziata.
Nella seguente scheda Infografica sono riportati i principali consigli dell'ISS contenuti anche nel corrispondente file scaricabile della presente sezione.
Anche la Società Canavesana Servizi Spa, per eliminare i rifiuti in questo periodo di emergenza sanitaria, ha preso atto delle direttive dell'ISS ed ha pubblicato il seguente avviso anch'esso scaricabile dalla sottostante sezione.
Istruzioni SCS per conferimento rifiuti da parte dei soggetti colpiti da COVID 19
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
La raccolta differenziata viene definita nel dlgs 152/2006 – Testo Unico dell’Ambiente art 183 comma f) come “la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero”.
La raccolta differenziata permette, quindi, di separare i materiali in base alla tipologia ed è il presupposto per avviare i processi di recupero e risparmio energetico, diminuendo l’impatto ambientale del loro smaltimento, separando i diversi materiali e riutilizzando gli scarti per produrre nuovi oggetti o per concimare il terreno.
Fare la raccolta differenziata vuol dire destinare carta, plastica, vetro, rifiuti organici, metalli, etc. ad un contenitore differente (e a un differente trattamento), facendoli tornare a nuova vita grazie al riciclo.
La gestione dei rifiuti risponde a 4 priorità:
• Riduzione -> usare una quantità minore di materiali (meno imballaggi, tecnologie pulite, progettazione di prodotti con meno spreco di risorse)
• Riutilizzo -> poter utilizzare lo stesso prodotto più volte senza fargli subire nessuna trasformazione
• Riciclo -> trasformazione di un prodotto con lavorazioni speciali in qualcosa di simile all’originale
• Recupero -> valorizzazione degli scarti che diventano nuovi materiali per altre industrie
Tutti devono partecipare e collaborare a questo percorso: le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese contribuendo ciascuno in base alle proprie capacità e compiti, affinché il ciclo del rifiuto sia fonte di energia e non nascita di nuovi problemi.
Nelle varie pagine dedicate agli specifici rifiuti potrai trovare alcune semplici indicazioni per fare bene la raccolta differenziata in base al materiale:
3.1.G Carta della qualità del servizio
impegni nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi, le modalità di erogazione di
queste prestazioni, gli standard di qualità e informa l’utente sulle modalità di tutela previste.
Nella Carta dei Servizi l’Ente dichiara quali servizi intende erogare, le modalità e gli standard di
qualità che intende garantire e si impegna a rispettare determinati standard qualitativi e quantitativi,
con l’intento di monitorare e migliorare la qualità del servizio offerto.
Nella presente sezione è scaricabile la Carta dei Servizi che la Società Canavesana Servizi ha pubblicato per l'anno 2020.
Il Comune di Bairo non è in possesso della Carta di Qualità dei Servizi.
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Le tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e alla Gestione dei Rifiuti solidi Urbani In ciascun anno (a), il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a:
∑Ta = ∑TVa + ∑TFa
dove:
• ∑TVa è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile;
• ∑TFa è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso.
Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:
∑TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + COITV,a exp − b(ARa) − b(1 + ωa)ARCONAI,a + (1 + γa) RCTV,a/r
dove:
• CRTa è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di cui all’Articolo 6 e al comma 7.3 - all.A delibera ARERA 443/19;
• CTSa è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all’Articolo 6 e al comma 7.4 - all.A delibera ARERA 443/19;
• CTRa è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, di cui all’Articolo 6 e al comma 7.6 - all.A delibera ARERA 443/19;
• CRDa è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, di cui all’Articolo 6 e al comma 7.5 - all.A delibera ARERA 443/19;
• COITV,a exp ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del
perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;
• ARa è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio
integrato di gestione dei RU effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non
ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;
• b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,3 ,0,6];
• ARCONAI,a è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
• b(1 + ωa) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ωa è determinato dall’Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni
compiute ai fini della determinazione dei parametri γ 1,a e γ 2,a di cui al comma 16.2 - all.A delibera ARERA 443/19; ωa può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1 ,0,4];
Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:
∑TFa = CSLa + CCa + CKa + COITF,a exp + (1 + γ a) RCTF,a/r
dove:
• CSLa è la componente a copertura dei costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio, determinata sulla base delle disposizioni di cui al all’Articolo 6 e al comma 7.2 - all.A delibera
ARERA 443/19;
• CCa sono i costi comuni di cui al Articolo 9 - all.A delibera ARERA 443/19;
• CKa sono i costi di capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV;
• COITF,a exp ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del
perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;
• RCTF, a è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, di cui al comma 15.5- all.A delibera ARERA 443/19;
• (1 + γ a) è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all’articolo 16 - all.A delibera ARERA 443/19;
• r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio determinato dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.
RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA
Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici
Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali.
Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.
Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non domestici sul totale di rifiuti prodotti.
RIPARTIZIONE COSTI FISSI
L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti.
RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI
L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME
UTENZA DOMESTICA
►PARTE FISSA
e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo
►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)
UTENZA NON DOMESTICA
►PARTE FISSA
La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella
►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a) abitazioni e pertinenze delle utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 25%;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 25%
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 25%;
d) L’unità immobiliare occupata da un unico componente anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti in uso a soggetti terzi: riduzione del 50%;
Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, le seguenti ipotesi sono esenti dal tributo Sono esentati dal pagamento del tributo:
a) i locali od aree utilizzate per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
c) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio–economiche attestate dal Settore Sanità–Servizi Sociali;
Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a) abitazioni e pertinenze prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (energia elettrica, gas,acquedotto) vuote e non considerate pertinenze ai fini dell’Imposta Municipale propria (IMU) riduzione del 100%
b) abitazioni e pertinenze prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (energia elettrica, gas, acquedotto) in ristrutturazione riduzione del 100%
c) immobili diversi dalle abitazioni adibiti ad esclusivo uso agricolo non considerati pertinenze ai fini dell’Imposta Municipale propria (IMU) riduzione del 100%
Le somme conseguenti alle esenzioni di cui ai punti a), b) e c) del presente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e così come modificato dall’art. 9 bis a partire dall'anno 2015 per l’immobile adibito ad abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso,
l’imposta comunale TARI è applicata per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Ai sensi dell’art. 1, comma 659, punto c) della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta :
a) per le utenze non domestiche, nei casi in cui i locali, anche quelli con destinazione domestica, pur non essendo utilizzati, risultino predisposti all’uso perché dotati di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali (gas o energia elettrica) verrà applicata la riduzione del 25 % sulla tariffa.
b) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; riduzione del 50%. Ricadono i questa tipologia i depositi, magazzini, ecc. a cui viene applicata la tariffa relativa alla classe di appartenenza dell’insediamento principale ridotta appunto del 50%. Il soggetto passivo può richiedere tale riduzione nei seguenti casi:
· Qualora la destinazione dei locali consenta di discriminare l’uso delle porzioni non destinate alla produzione da quelle invece ad essa destinate, come magazzini e depositi con superficie maggiore o uguale a 100 mq. In questi casi, la tariffa dovrà essere la risultante di un calcolo articolato che preveda differenti importi al mq. distinti tra l’attività principale e il magazzino o deposito, verrà applicato alle attività non domestiche inserite nelle seguenti categorie:
CAT. TIPOLOGIE DI ATTIVITA’
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13 Carrozzeria, autofficina. elettrauto
14 Attività industriali con capannoni di produzione
15 Attività artigianali di produzione beni specifici
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
· Qualora esistano dei locali, con destinazione magazzino o deposito accatastati separatamente oppure con superficie maggiore o uguale a 30 mq per quanto riguarda le attività non domestiche inserite nelle seguenti categorie:
CAT. TIPOLOGIE DI ATTIVITA’
17 Bar, caffè, pasticcerie
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147, per le utenze non domestiche:
a) sono esenti dall’applicazione del tributo i locali e le aree del Comune di Bairo adibiti a sedi istituzionale e direttamente gestiti
RIDUZIONE PER RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RICICLOAi sensi dell’art. 1, comma 649 L. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua, rapportata al periodo di effettiva occupazione dei locali (in caso di occupazione in corso d’anno), della parte variabile della tariffa.
CAT. TIPOLOGIE DI ATTIVITA’
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13 Carrozzeria, autofficina. elettrauto
14 Attività industriali con capannoni di produzione
15 Attività artigianali di produzione beni specifici
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19 Plurilicenze alimentari e/o miste quantificazione della parte variabile della tariffa, prevista per le utenze non domestiche dal D.P.R. 158/1999.
Nel caso si verifichi, per le utenze non domestiche, la produzione di rifiuti solidi assimilati agli urbani e non conferiti al servizio pubblico, potranno essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti avviati al riciclo e non conferiti al servizio pubblico siano destinati in modo effettivo e oggettivo al
riciclo, le seguenti riduzioni:
a) 15 % nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti prodotti;
b) 30 % riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti;
c) 50 % riciclo di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti prodotti;
d) 70 % riciclo di oltre il 75% del totale dei rifiuti prodotti.
RIDUZIONI COVID
L’Amministrazione comunale di Bairo, nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in attuazione dei provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e delle indicazioni fornite in merito alla facoltà di individuare riduzioni/agevolazioni sulla TARI 2020, ha disposto, con deliberazione di G.C. n. 45 del 15/12/2020, l’introduzione di misure di sostegno economico a favore delle utenze domestiche che si trovino in situazione di difficoltà ed indigenza e non domestiche che hanno dovuto sospendere l’attività a seguito dell’emergenza sanitaria da covid-19.
In allegato l'AVVISO PUBBLICO PER LA RIDUZIONE DELLA TARI ANNO 2020 EMERGENZA COVID-19. - UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ed i relativi moduli per la richiesta.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
MODALITA’ DI PAGAMENTO
IL PAGAMENTO può essere effettuato presso qualsiasi ufficio bancario, postale o ricevitorie Sisal abilitate utilizzando i modelli F24 in allegato.
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL’ESTERO: bonifico a favore del Comune di Bairo – Piazza Comunale, 2; CAUSALE : “nome utente”, Tari avviso n. ______________; IBAN IT 21 U 02008 30910 000000450247; Codice BIC SWIFT: UNCRITB1EC0
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
4° rata
Con Deliberazione di C.C. n. 3 del 05/06/2020 avente ad oggetto:" TARI - TASSA SUI RIFIUTI. CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 DA UTILIZZARSI PER IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO ANNO 2020" è stato stabilito che gli avvisi di pagamento della TARI/2020 fosse effettuata in due distinte fasi:
la prima comprendente tre rate a titolo di acconto calcolato in base alle tariffe TARI 2019, nella misura del 90% dell’importo complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto delle dichiarazioni o comunicazioni nel frattempo pervenute al Comune;
la seconda riferita all’ultima rata/conguaglio della TARI 2020 dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe da approvate per l’anno 2020 entro il 31/12/2020 sulla base dei costi definitivi trasmessi dal CCA.
L'acconto così dovuto è stato ripartito in tre rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:
1° rata – 30 settembre 2020
2° rata – 30 novembre 2020
3° rata - 30 marzo 2021
con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell’acconto in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata (30 novembre 2020);
Con Deliberazione n. 15 del 30/09/2020 sulla base dei costri trasmessi dal CCA in data 03/07/2020 sono state approvate le tariffe TARI definitive per l'anno 2020 ed è stato disposta la 4° rata a conguaglio – con scadenza il 30/04/2021.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Ai sensi del vigente Regolamento sull'applicazione delle Sanzioni Amministrative in caso di OMESSO TOTALE O PARZIALE VERSAMENTO DELL'AVVISO DI PAGAMENTO sarà applicato quanto disposto dall'Art. 12 qui di seguito riportato.
Art. 12 OMESSO TOTALE / PARZIALE / TARDIVO VERSAMENTO DELL'AVVISO DI PAGAMENTO
1. In tutte le ipotesi di omesso versamento di un tributo, si renderà comunque applicabile la sanzione di cui all’art. 13 D.Lgs. 471/1997 e dall’art. 1, comma 774 L. 160/2019 pari al 15% dell’importo tardivamente versato, ove il versamento sia stato effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del versamento e del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato con un ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza del versamento.
2. Tutte le sanzioni irrogate per omesso/parziale/tardivo versamento non sono riducibili in caso di adesione del contribuente, né tanto meno a seguito di accoglimento del ricorso – reclamo di cui all’art. 17bis D.Lgs. 546/1992.
3. La sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento si applica anche nell’ipotesi di indebita compensazione, ove la stessa sia stata effettuata facendo valere un credito d’imposta esistente in misura superiore a quella effettivamente spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti.
4. La sanzione per omesso versamento non è applicabile nell’ipotesi in cui i versamenti dei tributi dovuti sono stati tempestivamente eseguiti, ma siano stati indirizzati per errore ad ufficio o ad un concessionario diverso da quello competente, anche nell’ipotesi di mancato riversamento da parte dell’Ente che abbia indebitamente percepito le somme versate dal contribuente.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Art. 19
COMPENSAZIONE
1. La compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantati nei confronti di altri Enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge ed è effettuata con le modalità previste da tali norme.
2. Ai sensi dell’art. 37, comma 49bis D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, come modificato dall’art. 3, comma 2 D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, tutti i soggetti titolari di partita I.V.A. che intendono effettuare qualunque compensazione orizzontale, anche parziale, sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
3. Tuttavia, ove il Comune non abbia stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la compensazione delle proprie entrate con crediti vantati nei confronti di altri Enti, nell’ipotesi in cui il versamento effettuato dal contribuente tramite compensazione non venisse correttamente accreditato al Comune, il versamento verrà considerato omesso per la parte d’imposta non pervenuta al Comune, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi, fatto salvo l’onere anche per il Comune di attivarsi preventivamente presso l’Agenzia delle Entrate o l’Ente cui il versamento sia stato erroneamente riversato per recuperare l’importo versato a suo favore.
4. È altresì ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune, esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata o comunque che abbiano lo stesso presupposto nella determinazione delle somme dovute al Comune
5. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.
6. Gli interessi sulla somma da portare in compensazione, quando dovuti, vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso, ovvero questi abbia presentato istanza di rimborso al Comune.
7. Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione nei termini di versamento del tributo, senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con il Comune, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
8. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
· generalità e codice fiscale del contribuente;
· l’ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;
· l’esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d’imposta e per tributo.
9. Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
10. È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
11. Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.
12. In caso di affidamento, da parte degli enti, dell’attività di riscossione delle proprie entrate all’agente della riscossione, a partire dal 01/01/2020 si applicano le disposizioni di cui al comma 792. Legge 160/2019.
Art. 29
RIMBORSI
1. Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d’ufficio, se direttamente riscontrato.
2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata da inoltrare tramite Posta elettronica certificata o, in alternativa, con altra procedura formale di spedizione o deposito, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Nell’ istanza di rimborso, il contribuente dovrà indicare il proprio codice IBAN, al fine di agevolare l’ufficio competente nell’emissione del relativo pagamento, che verrà effettuato prioritariamente mediante bonifico e, solo ove il richiedente non abbia la disponibilità di un conto corrente, mediante emissione del relativo mandato di pagamento.
4. Nell’ evasione delle istanze di rimborso verrà accordata priorità a quelle presentate mediante Posta elettronica certificata e che riportino l’indicazione del codice IBAN del contribuente sul quale effettuare il relativo pagamento, ove l’istanza di rimborso risulti fondata.
5. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d’ufficio il provvedimento di rimborso, o comunque per le annualità ancora soggette ad accertamento, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.
6. L’Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell’istanza da parte del contribuente.
7. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell’avvenuto pagamento.
8. Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d’imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica esclusivamente il tasso d’interesse legale, con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento indebito, sino alla data del rimborso ovvero fino alla data in cui venga richiesta la compensazione del maggiore importo versato.
9. I rimborsi d’ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 12,00 per anno.