3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Il gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti (fatta eccezione per le attività di "promozione di campagne ambientali" e "prevenzione della produzione di rifiuti urbani" cedute ad AMIU SPA) è l'Ufficio Tassa Rifiuti del Settore Servizi per le Entrate del Comune di Recco, contattabile ai punti di contatto sopra riportati.
Per tutto quanto concerne il servizio di raccolta/trasporto/lavaggio e spazzamento sono competenti il Servizio Gestione rifiuti del Settore Ambiente del Comune di Recco e il Gestore del Servizio (ai contatti sopra riportati)
RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI
NUMERO PER PRENOTARE I RITIRI E PER INFO: 010 8980800
CENTRO DI RACCOLTA PER CONFERIMENTO
E’ stato inaugurato il 17/6/2020 a Recco il nuovo centro di raccolta Amiu in Via della Né (zona Collodari). Il centro di raccolta è un’area di circa 1.000 metri quadrati, dove i privati cittadini e le attività possono portare gratuitamente i propri rifiuti: materiali ingombranti, mobili, arredi, piccoli e grandi elettrodomestici e anche rifiuti urbani pericolosi come ad esempio gli olii e le vernici.
Il centro di raccolta è presidiato da operatori Amiu incaricati dell’accettazione, della gestione e dell’assistenza. Tutto quanto raccolto è avviato al recupero e riciclo in impianti specializzati e, qualora non sia possibile, smaltito nel pieno rispetto delle normative, dell’ambiente e della salute della comunità.
Con questa moderna e attrezzata struttura, i cittadini avranno la possibilità di disfarsi gratuitamente di oggetti in disuso e ridurre la cattiva abitudine dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio.
I giorni d’apertura saranno tre a settimana, con i seguenti orari: martedì e giovedì solo al mattino (orario 9/12); sabato sia al mattino che al pomeriggio (orario 9/12 e 13.30/16.30).
“L’impegno di Amiu su Recco è importante ed è finalizzato al miglioramento del decoro della città e all’incremento del dato della differenziata – ha sottolineato Tiziana Merlino, direttore generale Amiu – Già dai primi giorni di partenza del progetto abbiamo attivato un programma personalizzato, legato alla crescita della raccolta differenziata e a rendere sempre più accogliente una località che ha una grande vocazione turistica. Il nostro impegno è stato e sarà massimo, per centrare tutti gli obiettivi prefissati. In questo senso, il centro di raccolta si inserisce proprio nel quadro complessivo di orientamento al recupero e riciclo di materiali”.
Alcuni esempi di rifiuto ingombrante: mobile, armadio, sedia, tavolo o tavolino, comò o comodino, pensile o scaffale, rete letto, materasso, scarpiera, porta o persiana, asse da stiro, bicicletta, paio di sci, scala, stendibiancheria, passeggino, carrozzina.
Alcuni esempi di elettrodomestici (RAAE – Rifiuti da Apparecchi elettrici ed elettronici): forni a microonde, televisore, computer, monitor, stampante, modem, telefonini, tostapane, asciugacapelli, frullatore, ferro da stiro, robot da cucina, consolle videogiochi, lettori dvd, videoregistratore, telecomando.
ECO-VAN PER IL RITIRO DI RIFIUTI INGOMBRANTI (VEDERE POSTAZIONI E DATE SU CALENDARIO E ORARI PULIZIA STRADE e/o SU CAMPAGNE STRAORDINARIE)
SERVIZIO ATTIVO TUTTO L'ANNO SVOLTO NEL CENTRO CITTADINO DUE SABATI AL MESE
(ritira anche elettrodomestici come frigorifero, lavatrice, lavastoviglie)
CABINA LODERINI PER IL RITIRO DEI SEGUENTI RIFIUTI:
RIFIUTI ORGANICI, IMBALLAGGI E RIFIUTI IN CARTA E CARTONE, IMBALLAGI E RIFIUTI IN PLASTICA, RIFIUTI INDIFFERENZIATI (SECCO RESIDUO), PICCOLI ELETTRODOMESTICI DISMESSI, CONTENITORI CON RESIDUI DI VERNICI - INCHIOSTRI - ADESIVI O RESINE, TUBI FLUORESCENTI E LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO, BOMBOLETTE SPRAY O CONTENITORI VUOTI DI SOSTANZE PERICOLOSE (INFIAMMABILI, TOSSICHE, ETC.), BATTERIE E ACCUMULATORI
NEI SEGUENTI ORARI:
LUNEDI' dalle 10.30 alle 11.45 - dalle 17.00 alle 18.00
MARTEDI' dalle 10.30 alle 11.45
MERCOLEDI' dalle 10.30 alle 11.45
GIOVEDI' dalle 10.30 alle 11.45
VENERDI' dalle 10.30 alle 11.45
SABATO dalle 10.30 alle 11.45 - dalle 17.00 alle 18.00
DOMENICA dalle 10.30 alle 11.45 - dalle 17.00 alle 18.00
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
PER INFORMAZIONI SULLA TASSA, SUI PAGAMENTI E PER RICHIEDERE MODULISTICA O DUPLICATI DI AVVISI
UFFICIO TARI: 0185 7291243 - tari@comune. recco.ge.it
Per chiedere un appuntamento all'Ufficio TARI è possibile telefonare al n. 0185 7291243 (anche al di fuori dell'orario di ufficio è sempre attiva la segreteria telefonica in cui incidere il proprio nome-numero di telefono e motivo della chiamata) - per chiedere informazioni si può anche scrivere una mail a: tari@comune.recco.ge.it
Per la CONSEGNA FISICA DI MODULI GIA' COMPILATI E FIRMATI (es. moduli di iscrizione/variazione/cessazione o richieste di riduzioni, purché debitamente compilati, firmati e corredati dell'eventuale documentazione necessaria), è necessario rivolgersi al Protocollo (orari di apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle 9 alle 12 - senza necessità di appuntamento - PRIMO PIANO (ballatoio scale lato levante) - recapito telefonico dell'Ufficio Protocollo (in orari diversi da quelli di apertura al pubblico: 0185 7291213 ) - I moduli possono anche essere inviati a mezzo Posta (a Comune di Recco - Piazza Nicoloso 14 - 16036 Recco) o via PEC o MAIL (inviando le SCANSIONI PDF dei documenti a protocollo@pec.comune.recco.ge.it (se scrivete da una Pec) - protocollo@comune.recco.ge.it (se scrivete da un indirizzo email non Pec)
Per eventuali disservizi o reclami riguardo la gestione dei rifiuti solidi urbani contattare il seguente numero telefonico:
0185 7291297 (mail: igiene.urbana@comune.recco.ge.it)
3.1.C Modulistica e reclami
Il cittadino che desidera presentare un reclamo/segnalazione/suggerimento può compilare il modulo liberamente scaricabile al link riportato nella barra verde.
Il modulo una volta compilato può essere presentato al Comune:
- via email all'indirizzo: protocollo@comune.recco.ge.it
- via PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.recco.ge.it
- posta ordinaria a Comune di Recco - Piazza Nicoloso 14 - 16036 - Recco (Ge)
- manualmente all'Ufficio Protocollo del Comune di Recco - Piazza Nicoloso 14 Piano Terra sotto i portici - MARTEDI e GIOVEDI dalle 9 alle 12 (senza bisogno di appuntamento)
TUTTI I MODULI RELATIVI ALLA TASSA RIFIUTI SONO LIBERAMENTE SCARICABILI NELLA SEZIONE MODULISTICA DEL SITO DEL COMUNE DI RECCO (VEDI LINK SOTTO)
3.1.D Calendario e orari raccolta
PER CONFERIRE CORRETTAMENTE I RIFIUTI OCCORRE DOTARSI DEL KIT DI SACCHETTI FORNITI DAL COMUNE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Per ritirare la fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata è necessario essere iscritti alla Tassa Rifiuti (per iscriversi alla Tari contattare Ufficio Tari al n. 0185/7291243 o tramite e-mail a: tari@comune.recco.ge.it o scaricare la modulistica nella sezione Modulistica > tassa rifiuti del sito del Comune di Recco).
La consegna della fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata viene effettuata esclusivamente presso la PRO LOCO di Recco, presentando il proprio documento di identità e dimostrando di essere in regola con la Tari. Si può ritirare il kit per altri soggetti solo se muniti di apposita delega e copia del documento di identità del delegato e del delegante
PRO LOCO: Via Ippolito d'Aste 2A.
Sito: www.prolocorecco.it - Telefono: 0185722440
Mail: info@prolocorecco.it
Orari: da lunedì al sabato 9-12 16.00-18.00
In caso di deterioramento non occorre effettuare alcuna dichiarazione ma sarà sufficiente recarsi presso la PRO LOCO con la mastella da sostituire.
In caso di furto necessita dichiarazione da presentare ai vigili urbani.
GLI ORARI, I GIORNI E LE MODALITA' DI CONFERIMENTO PER LE VARIE TIPOLOGIE DI RACCOLTE SONO LE SEGUENTI:
CENTRO CITTADINO - CONFERIMENTO DI PROSSIMITA’
TIPOLOGIA DI RIFIUTO |
GIORNO |
ORARIO |
CARTA E CARTONE |
MERCOLEDI |
DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 24:00 |
PLASTICA |
LUNEDI’ VENERDI’ |
|
FRAZIONE ORGANICA |
DOMENICA MARTEDI GIOVEDI VENERDI’ |
|
SECCO RESIDUO |
DOMENICA MARTEDI GIOVEDI |
|
VETRO |
TUTTI I GIORNI |
CONFERIMENTO PORTA A PORTA
TIPOLOGIA DI RIFIUTO |
GIORNO |
ORARIO |
CARTA E CARTONE |
MERCOLEDI |
DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 21:00 |
PLASTICA |
LUNEDI |
DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 21:00 |
FRAZIONE ORGANICA |
DOMENICA MARTEDI GIOVEDI |
DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 21:00 |
SECCO RESIDUO |
DOMENICA
|
DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 21:00 |
VETRO |
MARTEDI’ |
DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 21:00 |
PER CONFERIRE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA GLI ORARI SONO I SEGUENTI:
MARTEDI' e GIOVEDI': ORE 9 -12
SABATO: ORE 9-12 / 13.30 - 16.30
I TONER E LE CARTUCCE SI POSSONO DEPOSITARE TRAMITE LO 010 8980800 O PORTANDOLI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA O PRESSO CABINA LODERINI
PER CONFERIRE PRESSO CABINA LODERINI GLI ORARI SONO I SEGUENTI:
TUTTI I GIORNI DALLE ORE 10.30 alle 11.45
SABATO dalle ORE 10.30 alle 11.45 - dalle 17.00 alle 18.00
DOMENICA dalle ORE 10.30 alle 11.45 - dalle 17.00 alle 18.00
LUNEDI' dalle ORE 10.30 alle 11.45 - dalle 17.00 alle 18.00
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
CENTRO DI RACCOLTA DI VIA DELLA NE'
ISOLA ECOLOGICA LODERINI
CALENDARIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI
GIORNI DI CONFERIMENTO RIFIUTI
CARTA, CARTONE E TETRAPAK:
- MERCOLEDI' SERA
FRAZIONE ORGANICA:
- DOMENICA SERA
- MARTEDI' SERA
- GIOVEDI' SERA
SECCO RESIDUO:
- DOMENICA SERA
- MARTEDI' SERA
- GIOVEDI' SERA
PLASTICA E LATTINE
- LUNEDI' SERA
- VENERDI' SERA
VETRO E METALLI:
- TUTTI I GIORNI, SEMPRE ALLA SERA
I TONER E LE CARTUCCE DELLE STAMPANTI POSSONO ESSERE DEPOSITATE PRESSO I CONTENITORI SITUATI NEL CENTRO CITTADINO O TRAMITE IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE 010 8980800 O PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA IN VIA DELLA NE' E IN CABINA LODERINI
3.1.G Carta della qualità del servizio
NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO DEL COMUNE DI RECCO, si può trovare la Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e i documenti contenenti gli standard di qualità dei servizi pubblici erogati dai vari Uffici Comunali.
Con la Deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 27/04/2023 è stata approvata la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Recco, prevista dall’art. 5 del “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF) approvato con Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022.
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
CALENDARI SPAZZAMENTO STRADE E UBICAZIONI/DATE ECOVAN: VEDERE SOTTO LE INFORMATIVE
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
ABITAZIONE CON 1 OCCUPANTE
ABITAZIONE CON 3 OCCUPANTI
NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO/CALZATURE/CARTOLERIA
BAR/PASTICCERIA
AUTORIMESSA-BOX-CANTINA-MAGAZZINO
RISTORANTI-TRATTORIE-PIZZERIE
STUDI PROFESSIONALI (MEDICI/AVV./GEOM)
UFFICI (non studi professionali)
TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) – REGOLE DI CALCOLO DELLA TARIFFA
Le tariffe del tributo sono approvate annualmente con Deliberazione del Consiglio Comunale.
-
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE: per le unità immobiliari a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla tassa rifiuti è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. A tal fine si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa sui rifiuti. La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell’unità al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali e dei locali con altezza inferiore a 1,5 metri e dei locali tecnici quali vani ascensori, vani caldaia, cabine elettrice ecc. Consultare il regolamento per maggiori dettagli.
-
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: La determinazione delle tariffe della tassa avviene in conformità al Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa della tassa sui rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri e delle disposizioni contenuti nel Regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158.
-
Le tariffe sono articolate per utenze domestiche e per utenze non domestiche. Per utenze domestiche si intendono le superfici adibite a civile abitazione; per utenze non domestiche si intendono invece le restanti superfici soggette alla tassa, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
-
Le tariffe si compongono di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
-
UTENZE DOMESTICHE: la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’abitazione le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti; la quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti;
-
UTENZE NON DOMESTICHE: la quota fissa e la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche sono determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione
LE RIDUZIONI APPLICABILI ALLE UTENZE
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE:
Il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (che si invita a consultare dettagliatamente nella sezione 3.1.m di questo Portale prima di presentare le richieste) prevede, agli articoli 7-8-19-20-21-22-23-24, le riduzioni e agevolazioni applicabili alle utenze domestiche e non domestiche.
Tutte le riduzioni sotto elencate devono essere richieste tramite gli appositi moduli, che possono essere richiesti all'Ufficio Tari oppure liberamente scaricabili dal sito del Comune di Recco, sezione Modulistica > Tari (vedi link in fondo a questa maschera):
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI ESCLUSIONI/RIDUZIONI SONO LE SEGUENTI
- RICHIESTA ESCLUSIONE di unità immobiliari adibite a civile abitazione totalmente prive di mobili e suppellettili e sprovviste di utenze attive;
- RICHIESTA ESCLUSIONE DI LOCALI DANNEGGIATI IN OGGETTIVE CONDIZIONI DI INUTILIZZABILITÀ’ IN QUANTO INABITABILI purché di fatto non utilizzati o immobili temporaneamente inutilizzabili a condizione che risultino tali da pratiche edilizie in corso di validità;
- RICHIESTA RIDUZIONE DEL 50% per le utenze domestiche presso le quali risultino residenti una o più persone affette da invalidità civile pari o superiore al 65%;
- RICHIESTA RIDUZIONE COMPOSTAGGIO per utenze domestiche e non domestiche;
- RICHIESTA ESCLUSIONE o RIDUZIONE % PER LOCALI OVE SI PRODUCONO, DI REGOLA, RIFIUTI SPECIALI O PERICOLOSI, secondo le normative vigenti;
- RICHIESTA RIDUZIONE per le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti urbani;
- RICHIESTA RIDUZIONE per utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali e professionali e produttive che producono o distribuiscono beni alimentari e che, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, cedono in via continuativa e a titolo gratuito tali beni;
- RICHIESTA RIDUZIONE per utenze non domestiche con attività stagionale risultante da licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata da organi competente;
- RICHIESTA RIDUZIONE 75% PER AVVIAMENTO DA PARTE DI GIOVANI DI NUOVE ATTIVITÀ DI IMPRESA O LAVORO AUTONOMO;
- RICHIESTA RIDUZIONE DEL 20% A FAVORE DEI LOCALI ISCRITTI ALLA CATEGORIA BAR, CAFFÈ’, PASTICCERIA che dichiarino di non aver installato e di non istallare apparecchi di video poker, slot machine e altri apparecchi con vincita in denaro AUTONOMO;
- RICHIESTA RIDUZIONE DEL 50% per i locali la cui utenza è intestata a società sportive dilettantistiche, associazioni sena fini di lucro, enti morali e/o parrocchiali e che rientrano, per la loro destinazione d’uso, nella categoria TARI delle utenze non domestiche n. 1 “Musei, biblioteche, scuole, associazioni";
- RICHIESTA RIDUZIONE 10% A FAVORE DEGLI INTESTATARI DI UTENZE NON DOMESTICHE che abbiano messo in atto interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche per l’accesso ali loro negozi/esercizi;
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
RICHIESTA DI ESENZIONE PER SOGGETTI:
- con ISEE INFERIORE O UGUALE A 6.000 EURO
- senza beni mobili e immobili registrati
- assistiti da almeno un anno dai Servizi Sociali
CHI RITIENE DI AVER DIRITTO A QUESTO TIPO DI AGEVOLAZIONE DEVE PREVENTIVAMENTE CONTATTARE I SERVIZI SOCIALI COMUNALI CHE, VERIFICATI I REQUISITI, ATTESTERANNO LA FONDATEZZA DELLA RICHIESTA. IL MODULO E' DISPONIBILE QUI SOTTO (VEDI LINK IN VERDE)
Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 sono previste le seguenti esenzioni dalla tassa…. “le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, che abbiano un ISEE uguale o inferiore ad € 6.000,00 e siano assistite in modo continuativo da almeno un anno dai Servizi Sociali del Comune di Recco, a condizione che le persone stesse non siano proprietarie di beni immobili o mobili registrati”
La richiesta, corredata da copia del documento di identità del richiedente, può essere presentata al Comune:
- via email all'indirizzo: protocollo@comune.recco.ge.it
- via PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.recco.ge.it
- posta ordinaria spedendo a Comune di Recco - Piazza Nicoloso 14 - 16036 - Recco (GE)
- manualmente all'Ufficio Protocollo del Comune di Recco - Piazza Nicoloso 14 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
(vedi sotto il link per scaricare il modulo)
ALTRI TIPI DI RIDUZIONE POSSONO ESSERE DELIBERATI A SEGUITO DI PARTICOLARI CONTINGENZE e occorre consultare gli Avvisi di volta in volta pubblicati
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
Art. 28
VERSAMENTI
1. La tassa rifiuti deve essere versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 e dall’art. 2 bis del D.L. n. 193/2016, convertito dalla Legge n. 215/2016.
In particolare, il versamento può essere effettuato:
- mediante utilizzo del Modello di pagamento unificato F24 secondo le disposizioni dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
- attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (PagoPA);
- tramite bollettino di conto corrente postale adeguato al sistema PagoPA;
- tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali.
Ai sensi dell’art. 24.1 del TQRIF, il Comune deve comunque garantire al contribuente almeno una modalità di pagamento gratuita dell’importo dovuto per la fruizione del servizio.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate scadenti rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno.
Ai sensi dell’art. 23.1 del TQRIF, il termine di scadenza per il pagamento è comunque fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, che deve essere indicata nell’avviso bonario di pagamento.
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011.
3. Per semplificare gli adempimenti, il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso bonario di pagamento/documento di riscossione, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata, le scadenze e tutte le altre informazioni previste dalla Deliberazione ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019, in materia di “Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”.
In particolare, è previsto l’invio per posta semplice al domicilio del titolare dell’utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.
A tal fine, l’avviso bonario di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
Per le utenze non domestiche, la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
Resta tuttavia l’obbligo per il contribuente di prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del sopra citato avviso bonario di pagamento/ documento di riscossione per poter comunque eseguire il versamento entro i termini di scadenza.
Qualora pertanto il contribuente non riceva l’avviso bonario di pagamento in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune per farsi rilasciare copia dello stesso.
4. L’importo complessivo della tassa annua da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166 dell’art. 1, della Legge n. 296/2006.
L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. In attuazione anche dell’art. 27 del TQRIF, gli avvisi bonari di pagamento di cui al comma 3 possono essere ulteriormente rateizzati rispetto alle scadenze di cui al comma 2 nei seguenti casi:
a) a favore dei contribuenti che dichiarino, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a favore di ulteriori contribuenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, con un ISEE in corso di validità non superiore a € 15.000,00;
c) a favore dei contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all’importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
d) qualora l’importo della tassa annua dovuta al Comune sia superiore a € 8.000,00, fino ad un massimo di 10 rate a cadenza mensile.
La richiesta di tale eventuale ulteriore rateizzazione deve essere presentata dal contribuente almeno dieci giorni prima della scadenza dell’importo che si intende rateizzare.
La scadenza delle ulteriori rate non può comunque superare la scadenza ordinaria successiva.
Ai sensi dell’art. 27.2 del TQRIF, qualora l’ulteriore rateizzazione venga concessa, il Comune deve fornire i bollettini per il pagamento rateale dell’importo dovuto.
Ai sensi dell’art. 27.3 del TQRIF, l’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00.
Sull’importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione.
In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l’omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell’avviso di accertamento esecutivo di cui all’art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, la data cui riferire l’omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all’art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.
Nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall’art. 10, comma 2, della Legge 27/07/2000, n. 212.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’avviso bonario di pagamento di cui al comma 3, è notificato, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, apposito Avviso di accertamento esecutivo, da notificarsi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale la tassa è dovuta, con ulteriore irrogazione della sanzione per omesso/parziale pagamento di cui all’art. 35, comma 1, degli interessi di mora e delle spese di riscossione aggiuntive.
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata (calcolata con le tariffe deliberate per l'anno precedente) + tefa
2° rata (a conguaglio del dovuto alle tariffe 2023) + tefa
Le scadenze per il pagamento della tassa sono le seguenti:
PRIMA RATA: 16 giugno (se festivo, primo giorno lavorativo successivo)
SECONDA RATA: 16 dicembre (se festivo, primo giorno lavorativo successivo)
da effettuarsi con il modello PagoPa o gli F24 pre-compilati inviati in allegato all'Avviso bonario di pagamento TARI.
E' POSSIBILE PAGARE ENTRAMBE LE RATE ALLA SCADENZA DEL 16 GIUGNO
Se l'Avviso di
pagamento dovesse pervenire dopo la scadenza della prima rata, sarà comunque
possibile pagare entro 20 giorni dal ricevimento, senza ulteriori maggiorazioni.
Sarà cura dell'Ufficio Tributi trasmettere gli appositi avvisi, in posta ordinaria, con l'indicazione dell'importo da versare a tutti coloro che risultano iscritti e che non si sono cancellati ai fini della TARI. Chi non riceve l'Avviso è tenuto a contattare l'ufficio, per richiedere eventuale duplicato dell'Avviso, telefonicamente (tel. 0185 7291243 segreteria telefonica sempre attiva) o via mail (tari@comune.recco.ge.it)
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
OMESSO PAGAMENTO (Art. 28, comma 6, Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti)
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’avviso bonario di pagamento di cui al comma 3, è notificato, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, apposito Avviso di accertamento esecutivo, da notificarsi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale la tassa è dovuta, con ulteriore irrogazione della sanzione per omesso/parziale pagamento di cui all’art. 35, comma 1, degli interessi di mora e delle spese di riscossione aggiuntive.
SANZIONI E INTERESSI (Art. 35, comma 1, Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti)
In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% dell’importo omesso o parzialmente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.
INTERESSI (Art. 35, comma 7, Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti)
Sulle somme dovute a titolo di tributo non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura fissata dall’art. 2 del vigente “Regolamento per la determinazione del calcolo degli interessi e delle modalità di compensazione in materia di tributi comunali”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/03/2007, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
MODALITÀ’ DI CALCOLO DEGLI INTERESSI (Art. 2, comma 1, Regolamento per la determinazione del calcolo degli interessi e delle modalità di compensazione in materia di tributi comunali)
Gli interessi dovuti sono calcolati al tasso legale maggiorato di due punti e mezzo percentuali.
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZONI (Art. 30 Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti)
3.1.Q Segnalazioni errori importi
COME SEGNALARE EVENTUALI ERRORI MATERIALI NELL'AVVISO TARI CONTENENTE IL CALCOLO DELLA TASSA RIFIUTI DOVUTA (es. indirizzo di spedizione, superficie diversa da quella dichiarata, tariffa non corrispondente ai componenti del nucleo o non corrispondente al tipo di attività svolta nelle utenze non domestiche).
Eventuali inesattezze possono essere segnalate, sull'apposito modulo messo a disposizione nella sezione Modulistica sul sito www.comune.recco.ge.it oppure in carta libera indicando tutti i dati previsti (dati anagrafici e recapiti fisici, telefonici e mail a cui è reperibile di chi fa la segnalazione, dati dell'Utenza Tari per cui è iscritto, tipo di segnalazione, servizio per cui fa reclamo/segnalazione, motivo della segnalazione).
LA CONSEGNA DELLA RICHIESTA DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI PUO' ESSERE FATTA:
- con consegna
- via email all'indirizzo: protocollo@comune.recco.ge.it
- via PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.recco.ge.it
- per posta ordinaria a Comune di Recco - Piazza Nicoloso 14 - 16036 - Recco (GE)
- manualmente all'Ufficio Protocollo del Comune di Recco - Piazza Nicoloso 14 - ORARIO: martedì e giovedì 9-12 (senza necessità di appuntamento - Primo Piano, ballatoio scale lato levante)
DELEGA A TERZI
Qualora si intenda delegare una terza persona a presentare dichiarazioni, richiedere informazioni o ritirare documentazione riguardo alla propria posizione tributaria, è necessario compilare e presentare con le modalità sopra indicate, apposita delega, firmata dal delegante e dal delegato e corredata da copia dei documenti d’identità validi di entrambi.
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE – CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione della tassa e, in particolare, l'inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Ai fini dell’attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 6.1 del TQRIF e della corretta emissione degli avvisi bonari di pagamento, i soggetti obbligati devono presentare al Comune la dichiarazione iniziale d’iscrizione/richiesta di attivazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile.
Le dichiarazioni d’iscrizione, variazione e cessazione possono essere presentate o con consegna diretta al Comune o a mezzo posta o inviate, esclusivamente in file PDF/A-1a o PDF/A-1b, in via telematica, con posta elettronica certificata (PEC) o e-mail indirizzate al Protocollo comunale, o, se istituito, tramite lo sportello online accessibile dalla home page del sito internet del Comune o raggiungibile tramite applicazioni dedicate.
Le dichiarazioni/richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio si intendono consegnate:
- all’atto del ricevimento con rilascio di apposita ricevuta da parte del Comune, nel caso di consegna diretta;
- alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale;
- alla data d’invio se comprovata da apposita risposta automatica inviata dal sistema di protocollazione del Comune, in caso di PEC o e-mail indirizzate al Protocollo comunale;
- all’atto del caricamento, nel caso di dichiarazione compilata online.
I MODULI DISPONIBILI (VEDI ALLEGATI IN VERDE PIÙ SOTTO) SONO I SEGUENTI
- MODULO DI ISCRIZIONE UTENZA DOMESTICA
- MODULO DI ISCRIZIONE UTENZA NON DOMESTICA PERSONA FISICA O DITTA INDIVIDUALE
- MODULO DI ISCRIZIONE UTENZA NON DOMESTICA PERSONA GIURIDICA
- MODULO DI CESSAZIONE UTENZA
- MODULO DI VARIAZIONE SUPERFICIE/TIPO USO
- MODULO VARIAZIONE COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
- AUTOCERTIFICAZIONE PER NON RESIDENTI CHE CHIEDONO TARIFFA 1 OCCUPANTE SU SECONDA CASA
RIMBORSI E COMPENSAZIONE
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell’istanza previsto dall’art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell’ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, il Settore Servizi per le Entrate provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
I termini di cui al periodo precedente vengono interrotti se il responsabile del procedimento richiede all’interessato o ad altra pubblica amministrazione dati, notizie e documenti rilevanti per il rimborso stesso e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
- RICHIESTA DI RIMBORSO/COMPENSAZIONE
- RICHIESTA DI RIMBORSO/COMPENSAZIONE PER DEFUNTO
3.1.R Documenti di riscossione online
IMPORTANTE!
SE SI DESIDERA RICEVERE I FUTURI AVVISI A MEZZO MAIL o PEC
Il contribuente ha la possibilità di segnalare un indirizzo e-mail o PEC qualora preferisca ricevere i suoi futuri avvisi di pagamento in formato elettronico.
Occorre compilare l'apposito modulo di "Richiesta invio elettronico Documenti di Riscossione" messo a disposizione dal Comune (nell'apposita sezione Modulistica sul sito www.comune.recco.ge.it e nella presente sezione). Il modulo, una volta debitamente compilato e firmato (e corredato da copia della carta di identità) può essere inviato a mezzo e-mail a protocollo@comune.recco.ge.it oppure a mezzo PEC a protocollo@pec.comune.recco.ge.it oppure consegnato manualmente al Protocollo negli orari di ricevimento.
Se si invia a mezzo e-mail occorre scrivere espressamente nell'oggetto “TARI – RICHIESTA DI INVIO ELETTRONICO DOCUMENTI DI RISCOSSIONE" – da parte di COGNOME NOME” e allegando copia di un documento di identità in corso di validità.
Volendo la richiesta può essere inviata anche in forma libera, purché siano indicati tutti i dati del richiedente (Anagrafici, residenza, recapiti fisici e mail + chiara indicazione dell'indirizzo e-mail a cui desidera ricevere gli Avvisi di Pagamento).
Nel testo della e-mail si dovrà quindi scrivere: Il sottoscritto (Cognome e Nome, codice fiscale, residenza, contatti telefonici e mail), iscritto alla Tassa rifiuti del Comune di Recco, chiede di ricevere gli Avvisi Tari e le altre eventuali comunicazioni inerenti alla Tassa sui rifiuti tramite posta elettronica al seguente indirizzo: (scrivere indirizzo e-mail/pec al quale si vuole ricevere l'avviso tassa rifiuti).
Si ricorda che è anche possibile registrarsi alla sezione CITTADINO > Area servizi al cittadino sul sito del Comune di Recco ( https://www.comune.recco.ge.it/po/po_login.php), al fine di poter usufruire di una serie di servizi, fra cui quello della verifica della propria posizione IMU E TARI on line. Link:
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
NUMERO DIRETTO UFFICIO TASSA RIFIUTI 0185 7291243
NUMERO DIRETTO UFFICIO AMBIENTE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 0185 7291297/323
NUMERO VERDE SERVIZIO RIFIUTI COMUNE DI RECCO 800222008
NUMERO DIRETTO PER RITIRO INGOMBRANTI 010 8980800 (AMIU)
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
Nei files scaricabili sotto riportati, è possibile consultare la TARIFFA MEDIA PER LE UTENZE DOMESTICHE nonché l'"articolazione dei corrispettivi" intesa come Tariffario applicato alle utenze Tari.
Naturalmente tutte le Delibere sono liberamente e interamente consultabili dal sito istituzionale del Comune di Recco www.comune.recco.ge.it.
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Art. 28, comma 5
VERSAMENTI
In attuazione anche dell’art. 27 del TQRIF, gli avvisi bonari di pagamento di cui al comma 3 possono essere ulteriormente rateizzati rispetto alle scadenze di cui al comma 2 nei seguenti casi:
a) a favore dei contribuenti che dichiarino, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a favore di ulteriori contribuenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, con un ISEE in corso di validità non superiore a € 15.000,00;
c) a favore dei contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all’importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
d) qualora l’importo della tassa annua dovuta al Comune sia superiore a € 8.000,00, fino ad un massimo di 10 rate a cadenza mensile.
La richiesta di tale eventuale ulteriore rateizzazione deve essere presentata dal contribuente almeno dieci giorni prima della scadenza dell’importo che si intende rateizzare.
La scadenza delle ulteriori rate non può comunque superare la scadenza ordinaria successiva.
Ai sensi dell’art. 27.2 del TQRIF, qualora l’ulteriore rateizzazione venga concessa, il Comune deve fornire i bollettini per il pagamento rateale dell’importo dovuto.
Ai sensi dell’art. 27.3 del TQRIF, l’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00.
Sull’importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione.
In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l’omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell’avviso di accertamento esecutivo di cui all’art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, la data cui riferire l’omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all’art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.
Nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall’art. 10, comma 2, della Legge 27/07/2000, n. 212.
Art. 30
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI
1. Su apposita richiesta del contribuente che ha ricevuto dal Comune un atto notificato e divenuto definitivo, il Funzionario Responsabile concede, nelle ipotesi in cui il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo il seguente schema:
a) fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da € 100,01 a € 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da € 500,01 a € 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e) da € 6.000,01 a € 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
f) oltre € 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili, fatto salvo il pagamento anticipato del 30% dell’importo dovuto e a condizione che il contribuente presti idonea garanzia fideiussoria di importo pari al residuo debito complessivo e con validità pari al periodo di dilazione richiesto.
La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1/09/1993, n. 385 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
2. L’importo minimo rateizzabile non può essere determinato dalla somma di più provvedimenti.
3. La rateizzazione può essere eccezionalmente concessa prima della definitività dell’atto notificato solamente nei casi in cui esso non preveda la riduzione dell’importo dovuto qualora il pagamento avvenga entro il termine per la presentazione del ricorso.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione, al quale sarà allegato il piano di rateizzazione con l’indicazione degli importi da pagare alle scadenze stabilite.
5. La data di scadenza della prima rata dovrà essere fissata in modo tale da consentire al debitore di disporre di almeno otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
b) l’importo residuo non può più essere rateizzato;
c) l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione;
d) non possono essere concesse successive rateizzazioni, relative anche ad altre entrate di competenza del Settore Servizi per le Entrate, fino a ché le rate scadute della rateizzazione decaduta non siano state integralmente saldate.
7. L’istanza di rateizzazione deve essere presentata, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla intervenuta definitività dell’atto, utilizzando il modello predisposto dal Settore Servizi per le Entrate, contenente, fra l’altro, l’attestazione circa la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
8. Ricevuta la richiesta di rateizzazione, il Comune può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateizzazione.
9. Il beneficio della rateizzazione non può essere concesso qualora:
a) il richiedente sia già debitore nei confronti del Comune per avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali e/o cartelle esattoriali, relativi/e ad annualità precedenti a quella oggetto della richiesta ed anche ad altre entrate;
b) siano già state intraprese azioni cautelari e/o esecutive per la riscossione coattiva del credito (es. fermi amministrativi, pignoramenti, ipoteche ecc.).
10. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto di cui al comma 1 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
11. Fino all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 792 dell’art. 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle ingiunzioni fiscali emesse ai sensi del Testo unico di cui al R.D. n. 639/1910.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
NEI LINK VERDI SOTTO RIPORTATI, POTRETE SCARICARE LA MODULISTICA RELATIVA ALLE DICHIARAZIONI TARI di ISCRIZIONE/VARIAZIONE/CESSAZIONE ecc.
Art. 6
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA1. L’obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’occupazione, la detenzione o, nell’ipotesi di cui all’art. 5, comma 4, il possesso.
2. L’obbligazione tributaria cessa a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui termina l’occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la cessazione.
Art. 26
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione della tassa e, in particolare, l'inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Le dichiarazioni tributarie di iscrizione, variazione e cessazione dell’utenza costituiscono - anche per quelle già presentate - richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio per il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 10 del “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”(di seguito TQRIF), approvato con Deliberazione ARERA n. 15 del 18/01/2022.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche: da uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare nel caso di residenti e nel caso di non residenti da uno degli occupanti/detentori/possessori a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell’attività o, nei casi di cui all’art. 14, comma 6, ultimo periodo, da uno degli occupanti/ detentori/possessori a qualsiasi titolo;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
3. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido e/o in caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri; sussiste infatti un vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che possiedono, detengono o occupano in comune le stesse superfici anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.
Fatto salvo tale principio, in presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa può indicarlo nella dichiarazione.
Art. 27
CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1. Ai fini dell’attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 6.1 del TQRIF e della corretta emissione degli avvisi bonari di pagamento, i soggetti obbligati devono presentare al Comune la dichiarazione iniziale d’iscrizione/richiesta di attivazione entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile.
2. Ai fini dell’applicazione della tassa, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa.
In quest’ultimo caso, ai fini della variazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 10.1 del TQRIF e della corretta emissione degli avvisi bonari di pagamento, il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione/ richiesta di variazione, entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alle destinazioni d’uso dei locali o delle aree scoperte, che comportano un aumento della tassa producono effetto dal mese successivo all’effettiva variazione degli elementi stessi.
Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione sia presentata entro il termine indicato al comma 2, decorrendo altrimenti dal mese successivo alla data di presentazione della denuncia di variazione.
Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno della tassa, saranno di regola conteggiate a conguaglio.
4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
5. Ai fini della cessazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 10.1 del TQRIF e della corretta emissione degli avvisi bonari di pagamento, la dichiarazione di cessata occupazione, detenzione o possesso/richiesta di cessazione deve essere presentata dal contribuente - con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa - entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la cessazione.
In tale ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso della tassa relativa alla restante parte dell’anno a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
In caso di tardiva presentazione della denuncia di cessazione, nessuno sgravio è spettante per l’anno in cui l’utenza è cessata e il tributo non è dovuto per le annualità successive se il denunciante dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
Alla cessazione può essere allegata anche adeguata documentazione probatoria di quanto dichiarato (ad es. copia risoluzione del contratto di locazione, copia verbale di riconsegna dell’immobile, copia atto di vendita o locazione a terzi, ecc.).
6. Al fine di evitare una duplicazione tributaria, qualora venga presentata una nuova dichiarazione di inizio occupazione/detenzione/possesso a titolo di subentro per un locale e/o area già iscritti ad un altro soggetto passivo e tale nuova dichiarazione risulti adeguatamente documentata nel suo presupposto impositivo, la precedente iscrizione può essere cessata d’ufficio.
Al fine di semplificare gli adempimenti in caso di decesso di un utente residente nel Comune e avente un nucleo familiare convivente, l’utenza può essere volturata d’ufficio ad uno dei soggetti maggiorenni facenti parte del suo nucleo familiare, prediligendo l’intestazione al coniuge superstite convivente rispetto agli altri soggetti.
Qualora non vi siano altri soggetti residenti nell’utenza del defunto, gli eredi che hanno acquisito l’immobile per successione dovranno presentare la dovuta denuncia ai sensi del presente articolo entro 90 giorni solari dalla presentazione della denuncia di successione.
La dichiarazione, in caso di comunione ereditaria, può essere effettuata da uno degli eredi.
7. Le dichiarazioni/richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio vanno redatte sui moduli appositamente predisposti dal Settore Servizi per le Entrate, disponibili presso lo sportello dell’Ufficio Tassa rifiuti, scaricabili dal sito internet del Comune anche in modalità stampabile, ovvero compilabili online.
Tali modelli di dichiarazione devono obbligatoriamente contenere, oltre al recapito postale e di posta elettronica (o fax) al quale vanno inviati, i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a) i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, numeri telefono, fax e indirizzo e-mail), con allegazione di copia di un suo documento d’identità in corso di validità. Nelle richieste di variazione o cessazione del servizio, campo obbligatorio è anche il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni, la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
d) l’ubicazione dell’utenza, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree. Nelle richieste di variazione o cessazione del servizio, campo obbligatorio è anche il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
e) la destinazione d’uso dei singoli locali e aree e la superficie calpestabile, fatta salva l’entrata in vigore del criterio della superficie catastale di cui all’art. 9, comma 2;
f) il numero degli occupanti i locali, ivi compresi i dimoranti non residenti;
g) le generalità e il codice fiscale dei soggetti coobbligati;
h) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o aree o in cui è intervenuta la variazione o cessazione, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
i) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
j) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale. Nell’ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
Utenze non domestiche
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, indirizzi e-mail e PEC presente nell’elenco INI-PEC, numeri telefono e fax). Nelle richieste di variazione o cessazione del servizio, campo obbligatorio è anche il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale), con indicazione della qualifica ed allegazione di copia di un suo documento d’identità in corso di validità;
c) l’ubicazione dell’utenza, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree. Nelle richieste di variazione o cessazione del servizio, campo obbligatorio è anche il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
d) la destinazione d’uso dei singoli locali e aree e la superficie calpestabile, fatta salva l’entrata in vigore del criterio della superficie catastale di cui all’art. 9, comma 2, con l’indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali e di quella produttiva di rifiuti urbani;
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o aree o in cui è intervenuta la variazione o cessazione, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale. Nell’ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
8. Al fine di garantire il rispetto della regolazione della qualità del servizio e di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, i moduli predisposti dal Comune riportano le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.
Tali informazioni possono essere fornite al contribuente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui il contribuente ne richieda copia cartacea.
9. Le dichiarazioni d’iscrizione, variazione e cessazione possono essere presentate o con consegna diretta al Comune o a mezzo posta o inviate, esclusivamente in file PDF/A-1a o PDF/A-1b, in via telematica, con posta elettronica certificata (PEC) o e-mail indirizzate al Protocollo comunale, o, se istituito, tramite lo sportello online accessibile dalla home page del sito internet del Comune o raggiungibile tramite applicazioni dedicate.
10. Le dichiarazioni/richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio si intendono consegnate:
- all’atto del ricevimento con rilascio di apposita ricevuta da parte del Comune, nel caso di consegna diretta;
- alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale;
- alla data d’invio se comprovata da apposita risposta automatica inviata dal sistema di protocollazione del Comune, in caso di PEC o e-mail indirizzate al Protocollo comunale;
- all’atto del caricamento, nel caso di dichiarazione compilata online.
11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
Art. 27 BIS
RISPOSTE ALLE DICHIARAZIONI
1. Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie di cui agli articoli 7.1, 11.1 e 12 del TQRIF e senza che tali adempimenti abbiano effetti sul rapporto tributario, alla presentazione di ogni dichiarazione/richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio, il Comune è tenuto ad inviare al contribuente una risposta scritta, formulata in modo chiaro e comprensibile.
Tale risposta vale quale attestazione di presa in carico della richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio e non ha il valore e la funzione di accertamento della posizione tributaria che rimane disciplinata nei tempi, nelle modalità e nelle procedure previste dalle leggi vigenti di riferimento e dalle ulteriori disposizioni del presente Regolamento.
2. La risposta è di norma inviata entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta e comunque con il primo avviso bonario di pagamento TARI inviato al contribuente.
3. La risposta alle richieste deve contenere almeno i seguenti elementi minimi:
a) il riferimento alla richiesta di attivazione, variazione o cessazione del servizio;
b) il riferimento al Settore del Comune che ha preso in carico la richiesta;
c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l’attivazione, variazione o cessazione del servizio;
d) il codice utente e il codice utenza attribuito, per le richieste di attivazione.
4. Per l’invio delle risposte di cui ai precedenti commi o di altre comunicazioni e per il recapito degli avvisi bonari di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità da utilizzare, può utilizzare fonti ufficiali, quali l’indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l’indirizzo risultante dall’Anagrafe tributaria dei contribuenti (Punto Fisco), nonché i recapiti indicati e/o utilizzati dall’utente stesso per l’invio delle proprie dichiarazioni e/o richieste.
Art. 27 TER
RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI
1. Ai sensi esclusivamente del Titolo III del TQRIF, il contribuente può presentare all’Ufficio Tassa rifiuti del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui al comma 9 dell’art. 27, una richiesta scritta di informazioni, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi addebitati.
2. Per richiesta di chiarimenti e/o informazioni si intende ogni comunicazione scritta dell’utente con la quale si chiedono delucidazioni sul servizio e/o sul rapporto tributario.
Per reclamo è da intendersi ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l’utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un’Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi.
Per richiesta di rettifica degli importi addebitati è da intendersi ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Settore Servizi per le Entrate, anche per via telematica, con la quale l’utente esprime, in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateizzazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati.
Ai sensi dell’art. 13.1 del TQRIF, è necessario adottare criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata dall’utente, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.
3. Il Comune predispone e mette a disposizione ai fini del comma 1 specifica modulistica, disponibile presso l’Ufficio Tassa rifiuti, scaricabile dal sito internet comunale o compilabile online.
I moduli per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati devono contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviarli;
b) i dati identificativi dell’utente:
- il nome, il cognome e il codice fiscale in caso di persona fisica;
- la ragione o denominazione sociale e il codice fiscale, con l’indicazione delle generalità del legale rappresentante, in caso di persona giuridica;
- il recapito postale e/o l’indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo;
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l’indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l’eventuale accredito degli importi pagati e non dovuti.
È fatta salva la possibilità per l’utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
4. Gli operatori addetti al servizio telefonico o ai punti di contatto sono tenuti ad indicare all’utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.
5. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1, il Comune invia una motivata risposta scritta, formulata in modo chiaro e comprensibile, indicando almeno i seguenti elementi minimi:
a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
b) l’indicazione della struttura organizzativa del Comune competente a fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
6. Con riferimento al reclamo scritto, nella risposta, in aggiunta agli elementi di cui al comma 5, devono anche essere riportati:
a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
c) l’elenco della eventuale documentazione allegata.
7. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, in aggiunta agli elementi di cui al comma 5, l’esito della verifica e in particolare:
a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria;
b) il dettaglio del calcolo effettuato per l’eventuale rettifica;
c) l’elenco della eventuale documentazione allegata.
8. Le risposte motivate alle richieste scritte di informazioni e ai reclami scritti sono inviate di norma con posta elettronica al recapito indicato sulle stesse dall’utente ed entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
Le risposte motivate alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati sono inviate di norma entro 60 giorni lavorativi.
In ogni caso l’omessa risposta a tali richieste non può essere intesa come loro accettazione, assumendo invece la funzione di rifiuto espresso al rimborso richiesto, impugnabile entro i termini di legge innanzi la competente Corte di giustizia tributaria di primo grado. Sono fatte salve infatti le regole tributarie per la impugnazione del silenzio-rifiuto.
9. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l’importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato, ai sensi dell’art. 1, comma 167 della Legge n. 296/2006, direttamente nel primo avviso di pagamento utile.
Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un’utenza assoggettabile a TARI, l’importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 3, lett. b).
10. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell’importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all’art. 1, comma 164, della Legge n. 296 del 27/12/2006. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.