3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Per informazioni in merito al SERVIZIO potete rivolgervi a: IRPINIAMBIENTE
Telefono: 0825 697711
Indirizzo Postale: Via Cannaviello, 57 - 93100 - Avellino
e-mail: segreteria@irpiniambiente.it - fax: 0825 697718
www. irpiniambiente.it
SPORTELLO IRPINIAMBIENTE
INDIRIZZO Via Cannaviello, 57 - 93100 - Avellino - Per i giorni di apertura si rimanda al sito di Irpiniambiente: www. irpiniambiente.it
Per informazioni in merito alla:
- TARIFFAZIONE TARI potete rivolgervi all’Ufficio Tributi del Comune telefonicamente:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,30;
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,30 e dalle ore 15.30 alle ore17,00.
riceve su appuntamento
Telefono: 0827 / 23094
e-mail: tributi@comune.santangelodeilombardi.av.it
- GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI potete rivolgervi all’Ufficio Ambiente del Comune presso il Servizio Urbanistico e gestione del territorio telefonicamente:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,30;
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,30 e dalle ore 15.30 alle ore17,00.
riceve su appuntamento
Telefono:0827 / 23094
email: urbanistica@comune.santangelodeilombardi.av.it
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Raccolta e trasporto rifiuti /Lavaggio strade
Irpiniambiente
Per informazioni in merito al SERVIZIO potete rivolgervi a: IRPINIAMBIENTE -
Telefono: 0825 697711
Indirizzo Postale: Via Cannaviello, 57 - 93100 - Avellino
e-mail: segreteria@irpiniambiente.it - fax: 0825 697718
www. irpiniambiente.it
SPORTELLO IRPINIAMBIENTE
INDIRIZZO _Via Cannaviello, 57 - 93100 - Avellino - Per i giorni di apertura si rimanda al sito del
gestore del servizio: www. irpiniambiente.it
Tariffe e rapporti con gli utenti
Comune di Sant'Angelo dei Lombardi
Per informazioni in merito alla:
- TARIFFAZIONE TARI potete rivolgervi all’Ufficio Tributi del Comune telefonicamente:
Telefono: 0827 / 23094
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,30;
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,30 e dalle ore 15.30 alle ore 17,00.
riceve su appuntamento: 0827 / 23094
e-mail: tributi@comune.santangelodeilombardi.av.it
- GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI potete rivolgervi all’Ufficio Ambiente del Comune presso il Servizio Urbanistico e gestione del territorio telefonicamente:
Telefono:0827 / 23094
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,30;
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,30 e dalle ore 15.30 alle ore17,00.
riceve su appuntamento: 0827 / 23094
email: urbanistica@comune.santangelodeilombardi.av.it
3.1.C Modulistica e reclami
Per segnalazioni, richieste di informazioni e reclami, utlizzare la modulistica allegata.
3.1.D Calendario e orari raccolta
Informazioni generali
-
Descrizione del territorio servito
La Società Irpiniambiente s.p.a svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sull'intero territorio di Sant'Angelo dei lombardi ed il servizio di spazzamento meccanizzato e/o manuale.
La raccolta dei rifiuti urbani avviene con il sistema "porta a porta" nella zona urbana, e, con postazioni stradali nella zona exstraurbana.
Per la zona exstraurbana sono stati allestiti 11 punti di raccolta con postazioni stradali per il conferimento di carta e di cartone, multimateriale, vetro e indifferenziato. Non è prevista la raccolta dell'umido e pertanto sono vietati i conferimenti di tale frazione. I punti di raccolta sono ad esclusivo uso dei residenti nelle zone di riferimento:
-
Contrada Montanaldo;
-
Contrada Porrara;
-
Contrada S.Guglielmo;
-
Contrada S. Gennaro;
-
Contrada Selvatico;
-
Contrada Quadrivio;
-
Contrada Erbaia;
-
Contrada Patetto;
-
Contrada Genualdo;
-
Contrada San Vito;
-
Contrada Sant'Antuono.
-
frazione organica (umido) con frequenza di ritiro di 2 volte a settimana;
-
carta e cartone 2 volte al mese;
- il multimateriale (plastiche e lattine) 1 giorno a settimana;
- vetro 2 giorni al mese;
- frazione residuale una volta a settimana.
Le frequenze di raccolta nella zona exstraurbana sono:
- di carta, cartone, e del vetro 2 giorni al mese;
- multimateriale e frazione residuale una volta a settimana.
- La raccolta dei RUP (pile esauste, farmaci scaduti, rifiuti cimiteriali da esumazione e da estumulazione) è espletata con idonei contenitori collocati presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti, quali negozi e farmacie, la frequenza del ritiro è di un giorno al mese;
- I rifiuti cosiddetti "ingombranti" ed i RAEE sono conferiti direttamente dai cittadini presso il Centro di Raccolta Intercomunale di Sant'Angelo dei Lombardi in c.da Erbaia, gestito da Irpiniambiente s.p.a.
Per i suddetti servizi è stato stipulato in data 21 novembre 2019, con la società Irpiniambiente s.p.a., specifico contratto di affidamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, comprensiva dell'attività di spazzamento.
Per ulteriori informazioni sul servizio di raccolta si rimanda al sito del gestore: ww.irpiniambiente.it
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Vedi opuscolo allegato.
Per informazioni dettagliate sul servizio si rimanda al sito del gestore: https://irpiniambiente.it/trasparenza
3.1.G Carta della qualità del servizio
La carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è stata approvata dall'ATO di Avellino con determina del D.G. n.32 del 21/01/2023
La carta della qualità del servizio tari del Comune è stata approvata con la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 08/02/2021.
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Lo spazzamento viene effettuato in modalità manuale o meccanizzato da Irpiniambiente s.p.a. presso il territorio comunale 1 giorno a settimana escluso i giorni festivi.
Per il calendario e gli orari di pulizia strade si rimanda al sito del gestore: www.irpiniambiente.it strade si aa del gestore: www.irpiniambiente.it3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Abitazione con 3 occupanti - riduzione del 70% - distanza oltre 100 metri dal punto di raccolta
Abitazione con 3 occupanti
Abitazione con 3 occupanti - uso saltuario dell'immobile -
Negozio di abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria.
Carrozzeria,autofficina,elettrauto.
Abitazione con 3 occupanti - tariffe anno 2022 -
Per un'utenza domestica di 100 mq. il totale dovuto per 365 giorni, comprensivo dell'addizionale provinciale del 5%, ammonta a euro 377,80 , calcolato applicando:
Tariffa fissa: euro 0,573338
tariffa variabile: euro 301,812885
Quota fissa: 0,573338*100*(365/365)= euro 57,333
Quita variabile: euro 301,812885*(365/365)= euro 301,812
Totale imposta: euro 57,333 + euro 301,812 = euro 359,812
Totale : imposta euro + addizionale provinciale 5% pari a euro 17,99 = euro 377,80
Abitazione con 3 occupanti - Riduzione del 70% - distanza oltre 100 metri dal punto di raccolta - tariffe anno 2022 -
Per un'utenza domestica di 100 mq. il totale dovuto per 365 giorni, comprensivo dell'addizionale provinciale del 5%, ammonta a euro ,113,13 calcolato applicando:
Tariffa fissa: euro 0,573338
tariffa variabile: euro 301,812885
Quota fissa: (0,573338 - 70%) *100*(365/365)= euro 17,20
Quita variabile: euro (301,812885 - 70%)*(365/365)= euro 90,54
Totale imposta: euro 17,20 + euro 90,54 = euro 106,99
Totale : imposta euro 107,74 + addizionale provinciale 5% pari a euro 5,39 = euro 113,13
Abitazione con 3 occupanti - Riduzione del 30% - uso saltuario dell'immobile - tariffe anno 2022
Per un'utenza domestica di 100 mq. il totale dovuto per 365 giorni, comprensivo dell'addizionale provinciale del 5%, ammonta a euro 238,89, calcolato applicando:
Tariffa fissa: euro 0,573338
tariffa variabile: euro 301,812885
Quota fissa: (0,573338-30%)*100*(365/365)= euro 17,20
Quita variabile: euro (301,812885 - 30%)*(365/365)= euro 211,27
Totale imposta: euro 17,20 + euro 211,27 = euro 228,47
Totale : imposta euro 228,47 + addizionale provinciale 5% pari a euro 11,42 = euro 239,89
Negozio di abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria tariffe anno 2022 -
Per un'utenza non domestica di 100 mq. il totale dovuto per 365 giorni, comprensivo dell'addizionale provinciale del 5%, ammonta a euro 400,38, calcolato applicando:
Tariffa fissa: euro 0,854824
tariffa variabile: euro 2,958330
Quota fissa: 0,854824*100*(365/365)= euro 85,48
Quita variabile: euro 2,958330*100*(365/365)= euro 295,83
Totale imposta: euro 85,48 + euro 295,83 = euro 381,31
Totale : imposta euro 381,31 + addizionale provinciale 5% pari a euro 19,06 = euro 400,38
Carrozzeria, autofficina, elettrauto - tariffe anno 2022 -
Per un'utenza non domestica di 100 mq. il totale dovuto per 365 giorni, comprensivo dell'addizionale provinciale del 5%, ammonta a euro 500,08 , calcolato applicando:
Tariffa fissa: euro 1,068531
tariffa variabile: euro 3,694290
Quota fissa: 1,068531*100*(365/365)= euro 106,85
Quita variabile: euro 3,694290*100*(365/365)= euro 369,42
Totale imposta: euro 106,85 + euro 369,42 = euro 476,27
Totale : imposta euro 476,27 + addizionale provinciale 5% pari a euro 23,81 = euro 500,08
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
RIDUZIONI COVID-19:
Con la delibera di C.C. n. 13 del 26-06-2020 sono state confermate le tariffe della tassa rifiuti relative all'anno 2019 anche per l'anno 2020 nelle more dell'approvazione del piano economico finanziario 2020 da adottare secondo i criteri MTR Arera e sono state previste le seguenti agevolazioni/riduzioni per l'emergenza COVID 19:
- Azzeramento della quota variabile della tariffa per n. 75 giorni (dal 10 marzo 2020 al 24 maggio 2020) per le utenze che hanno subito un provvedimento di chiusura, esempio: bar, ristoranti, pizzerie, pub,parrucchieri, centri estetici, etc;
- Azzeramento della quota variabile della tariffa per n. 90 giorni (riduzione percentuale annua 25%) per le utenze ancora soggette a chiusura;
- Azzeramento della quota variabile della tariffa per numero massimo di 51 giorni (dal 10 marzo 2020 al 30 aprile 2020 e comunque per il numero di giorni dichiarati) per le attività commerciali che hanno scelto volontariamente di chiudere la propria attività al fine di contenere la diffusione del virus. La richiesta di riduzione della tariffa va presentata, sotto forma di autocertificazione, al protocollo del Comune entro il 31 luglio 2020;
ALTRE AGEVOLAZIONI
Con il regolamento della Tassa rifiuti (art. 24), approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 28-06-2021, sono state previste le seguenti agevolazioni speciali ed esenzioni della tassa alle seguenti utenze domestiche:
1) Esenzioni:
a) immobili destinati ad attività di culto e loro pertinenze;
2) Riduzione del 50%:
a) immobili destinati ad uffici della curia vescovile, alloggi suore e a scuole materne private;
3.1.L Atti approvazione tariffa
Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28-06-2021 sono state approvate le tariffe TARI per il 2021 e il PEF validato dall'Ente Territorialmente competente.
3.1.M Regolamento TARI
Approvato con Deliberazione Consiliare n. 10 del 28/03/2017
e integrato con Deliberazione Consiliare n. 6 del 21/03/2018tApprovato con Deliberazione Consiliare n. 10 del 28/03/2017
e integrato con Deliberazione Consiliare n. 6 del 2Approvato con Deliberazione Consiliare n. 10 del 28/03/2017
e integrato con Deliberazione Consiliare n. 6 del 21/03/20181/03/2018egrato con Deliberazione Consiliare n. 6 del 21/03/20183.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
4° rata
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2024, sono state stabilite le scadenze per il pagamento della tari 2024.
Scadenze per il pagamento della tassa anno 2024, per tutte le utenze.
Rata Unica
Data di scadenza 31/08/2024
Percentuale 100
Rata 1
Data di scadenza 31/08/2024
Percentuale 25
Rata 2
Data di scadenza 30/09/2024
Percentuale 25
Rata 3
Data di scadenza 30/11/2024
Percentuale 25
Rata 4
Data di scadenza 31/12/2024
Percentuale 25
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
RAVVEDIMENTO OPEROSO:
L'istituto del ravvedimento operoso è disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/77 e successive modificazioni ed integrazioni: art. 1, c. 637 della legge n. 190/2014; art. 16 D.Lgs. n. 158/15, art 10-bis Decreto Legge n. 124/19 (cosiddetto "decreto fiscale 2020"), convertito nella legge n. 157/19.
Detta normativa consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell'Ente impositore, applicando sanzioni ridotte, e di evitare l'insorgere del contenzioso in ambito tributario.
Il contribuente che ha omesso di presentare al Comune la denuncia di occupazione o di detenzione degli immobili o ha omesso di effettuare i versamenti della tassa rifiuti, può avvalersi del ravvedimento operoso, purché il Comune non abbia ancora provveduto ad emettere l'avviso di accertamento con cui gli notifica la violazione riscontrata o altro atto finalizzato al controllo della posizione fiscale.
Il contribuente che vuole ravvedersi deve :
- presentare al Comune la dichiarazione omessa e/o la dichiarazione rettificativa per correggere la dichiarazione infedele;
- effettuare il versamento omesso della tassa dovuta;
- versare gli interessi moratori sul tributo non versato al tasso legale annuo calcolati dal giorni in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- versare la sanzione in misura ridotta;
Il ravvedimento, per essere efficace, comporta che il versamento del tributo, della sanzione e dell’interesse, sia effettuato contestualmente.
Codici di versamento:
3944 - tassa sui rifiuti
Imposta, sanzioni e interessi devono essere versati cumulativamente con il codice tributo 3944.
Sanzioni:
Per regolarizzare l'omesso /
parziale versamento della tassa rifiuti.
Fattispecie
Modalità ravvedimento
Sanzioni
Interessi
Omesso / parziale versamento (ravvedimento sprint)
Versamento
entro 15 giorni dalla scadenza
del tributo dovuto
0,1% per ogni giorno fino al
quindicesimo
calcolati
sul tributo per i giorni di ritardo
Omesso / parziale versamento (ravvedimento breve)
Versamento
entro 30 giorni dalla scadenza
del tributo dovuto
1/10
del 15% = 1,5%
calcolati
sul tributo per i giorni di ritardo
Omesso / parziale versamento (ravvedimento intermedio)
Versamento
entro 90 giorni dalla scadenza
del tributo dovuto
1/9
del 15% = 1,67%
calcolati
sul tributo per i giorni di ritardo
Omesso versamento (ravvedimento ordinario)
Versamento
oltre 90 giorni dalla scadenza del tributo dovuto, ma entro l'anno
1/8
del 30% = 3,75%
calcolati
sul tributo per i giorni di ritardo
Omesso versamento (ravvedimento ultrannuale)
Versamento
entro il termine di presentazione
della dichiarazione successiva, ma entro due anni
1/8
del 30% = 4,29%
calcolati
sul tributo per i giorni di ritardo
Omesso versamento (ravvedimento lungo)
Versamento oltre i due anni del termine
di presentazione della dichiarazione e fino a 5 anni
1/6
del 30 = 5%
calcolati
sul tributo per i giorni di ritardo
Esempio di calcolo - omesso versamento tassa rifiuti (CODICE TRIBUTO 3944):
Scadenza rata 30-06-2020 importo euro 500,00;
Pagamento rata 14-07-2020.
ravvedimento da applicare:
ravvedimento “intermedio”
Calcolo sanzione: euro 500,00 x 1,4% (0,1 x giorni 14) = euro 7,00.
Calcolo interessi: rata tari non pagata x tasso legale annuo x giorni - 500,00 x 0,05 x 14 = 0.01
36.500 36.500
ravvedimento da applicare: ravvedimento “sprint” = sanzione 1,4%;
Totale da versare = € 500,00 + sanzione € 7,00 + int. € 0,01= € 507,01
NB: l’importo finale va arrotondato all’euro, ai sensi dell’art. 1, comma 166, della Legge n.296/2006.
Di seguito si riportano i dati da inserire nella parte superiore del modello F24 semplificato.
Tralasciando la sezione che richiede le generalità del contribuente, si segnala:
-
“Sezione”: va indicato EL (ossia Enti Locali);
-
“cod. tributo”: 3944 (tassa rifiuti);
-
“ravv”: occorre barrare con una crocetta dovendo procedere al ravvedimento;
-
“rateazione”: va indicato 0104, ossia prima rata delle 4 rata che si versa;
-
“anno di riferimento”: si indica 2020, trattandosi di ravvedimento riferito alla tassa rifiuti 2020;
-
“importi a debito versati “ : euro 507,00
-
“saldo finale”: euro 507,00.
Interessi legali:
01/01/2015 | 31/12/2015 | 0,50% | DM ECONOMIA 11/12/2014 |
01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,20% | DM ECONOMIA 11/12/2015 |
01/01/2017 | 31/12/2017 | 0,10% | DM ECONOMIA 07/12/2016 |
01/01/2018 | 31/12/2018 | 0,30% | DM ECONOMIA 13/12/2017 |
01/01/2019 | 31/12/2019 | 0,80% | DM ECONOMIA 12/12/2018 |
01/01/2020 | 31/12/2020 | 0,05% |
DM ECONOMIA 12/12/2019
|
01/01/2021 31/12/2021 0,01 DM ECONOMIA 11/12/2020
01/01/2022 31122022 1,25 DM ECONOMIA 13/12/2021
ACCERTAMENTO PER OMESSA, INFEDELE DICHIARAZIONE E PARZIALE VERSAMENTO:
In caso di ritardato od omesso pagamento TARI, il Comune di Sant'Angelo dei Lombardi invia un sollecito di pagamento.
Il regolamento del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi in materia di accertamento della tassa rifiuti dispone:
Relativamente alle sanzioni:
In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 33, comma 1 let. a) del D.Lgs 472/97, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
Relativamente agli interessi:
3.1.Q Segnalazioni errori importi
IL CODICE COMUNE (Belfiore) DEL COMUNE DI DSANT'ANGELO DEI LOMBARDI E'
I281
Il Codice per il versamento della TARI (F24) è:
- 3944: Tari - tassa sui rifiuti;
Per eventuali recuperi d'imposta (accertamenti), i codici tributo (F24) sono:
- 3946: sanzioni su Tari - tassa sui rifiuti.
Nel caso in cui ci si accorga di aver effettuato un versamento con un codice ente diverso da I281 (codice del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi):
- se l'errore di digitazione è stato commesso dall' intermediario finanziario (banca, posta, etc), quest'ultimo dovrà provvedere alla regolazione contabile ovvero provvederà ad annullare la delega di pagamento emessa e riemetterla con codice ente corretto.
- se l'errore di digitazione è stato causato dal contribuente, quest'ultimo dovrà rivolgersi al Comune di Sant'Angelo dei Lombardi per la verifica del pagamento, oppure verificare a quale ente è stato accreditato l'importo pagato, accedendo al proprio cassetto fiscale. Il contribuente, successivamente, invierà richiesta di riversamento all'ente che ha ricevuto il pagamento senza averne titolo che dovrà provvedere all'accredito della somma erroneamente ricevuta in pagamento a favore del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi. Stessa cosa farà il Comune di Sant'Angelo dei Lombardi in presenza di un versamento indebito.
Per eventuali comunicazioni in merito a variazioni di metratura, chiusura o variazioni di utenze, il contribuente può contattare l'Ufficio Tributi che lo seguirà nella presentazione delle relative denunce e, se necessario, ricalcolerà l'importo dell'avviso emesso.
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
Ai sensi dell’art.29.1 del TQRIF il Gestore della raccolta e trasporto garantisce all’utente il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio senza oneri aggiuntivi, con le seguenti modalità:
Dopo aver indicato la tipologia di materiale da ritirare e l' indirizzo del ritiro, la Irpiniambiente s.p.a. comunicherà all'utente la data del ritiro (se il materiale risulta idoneo)
La relativa richiesta può essere presentata tramite:
· Call Center 0825 784549
· App.
Al fine di contenere l’incremento della tariffa pagata dagli utenti per la fruizione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, le disposizioni di cui al comma 29.1 del TQRIF si applicano ad un numero minimo di un (1) ritiro mensile per utenza almeno a bordo strada con un limite di cinque (5) pezzi per ciascun ritiro, e comunque in misura non inferiore alle condizioni di ritiro attualmente garantite agli utenti( art.29.2 TQRIF).
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
ART. 33 del Regolamento
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI
MODALITA’ PER L’ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO
1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 32:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, (individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente o in mancanza dal Comune;
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima fissata dal TQRIF pari a cento (100) euro. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
a) Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
3. Il contribuente che abbia ricevuto atti per il recupero del tributo arretrato, anche con sanzioni ed interessi di mora, può presentare richiesta motivata al funzionario responsabile del tributo per la rateazione di tutti gli importi in rate mensili costanti, con scadenza nell’ultimo giorno di ciascun mese, qualora l’importo da riscuotere sia superiore a € 100,00, con le seguenti misure massime:
- 10 rate per somme pari o inferiori a € 1.000,00
- 12 rate per somme pari o inferiori a € 1.500,00
- 15 rate per somme pari o inferiori a € 2.000,00
- 20 rate per somme pari o inferiori a € 3.000,00
- 25 rate per somme pari o inferiori a € 4.000,00
- 30 rate per somme pari o inferiori a € 5.000,00
- 35 rate per somme pari o inferiori a € 6.000,00
- 36 rate per somme superiori a € 6.000,01
4. Qualora l’importo da riscuotere sia pari o superiore a € 6.000,01 la rateazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La garanzia fideiussoria è necessaria anche per la concessione della rateazione di importi inferiori qualora il richiedente, oltre al debito per il quale è richiesta la rateazione, abbia nei confronti del Comune ulteriori debiti, di qualunque natura, o non abbia in precedenza adempiuto nei termini stabiliti ad obblighi di pagamenti rateali a favore del Comune.
5. La concessione della rateazione ed il numero e la periodicità delle rate sono determinati, oltre che in base all’ammontare dell’importo da rateizzare, in relazione alle condizioni economiche del richiedente:
Per le persone fisiche:
dichiarazione dei redditi del nucleo familiare (mod. 730, unico, C.U.) e/o certificazione attestante la situazione di disagio economico (cessazione di rapporto di lavoro, pagamento di ingenti spese mediche, decesso di uno dei componenti del nucleo familiare, fonte di reddito, piani di rateazione relativo a imposte e tasse, etc.);
Per le persone giuridiche:
copia dell’ultimo bilancio depositato (soc. di capitali), attestazione relative a indice di liquidità e indice di produzione sottoscritte da professionista abilitato;
6. In caso di omesso pagamento di una delle rate nel termine stabilito, l’ammontare residuo deve essere corrisposto in un’unica soluzione entro la data di scadenza della rata successiva.
7 .La richiesta di rateazione deve essere presentata su apposito modello predisposto dall’Ente, entro il termine indicato dal titolo di pagamento e comunque non inferiore a giorni 60 dalla notifica del titolo.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
ART. 29 del Regolamento
DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune e disponibile altresì presso lo sportello fisico. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella richiesta.
3. L’ufficio tributi del Comune è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
b) il codice utente e il codice utenza;
c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l’attivazione del servizio.
4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi;
Utenze domestiche
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. Dati identificativi dell’utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
5. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU-TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.
ART. 30
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE
1. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all’art. 29 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. (Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).
2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, disponibile anche presso lo sportello fisico.
1. L’ufficio tributi del Comune è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell’ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
b) i dati identificativi dell’utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
c) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica dell’utente;
d) i dati identificativi dell’utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell’immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
e) l’oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell’immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione