3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
L'ufficio riceve nelle giornate del LUNEDI' DALLE 09:00 ALLE 12:00 e GIOVEDÌ DALLE 15:30 ALLE 18:00,
SU APPUNTAMENTO.
Contatti: Telefono: 080 4445213 Pec: comune@pec.comune.cisternino.br.it
Presso l’Ufficio Ecologia, ubicato in Via Principe Amedeo n.72, è possibile richiedere informazioni relative alla raccolta differenziata ed alle modalità di svolgimento, nonchè informazioni e relativa procedura per l’accesso ad eventuali riduzioni tariffarie per compostaggio domestico.
L'ufficio riceve nella giornata del LUNEDI' DALLE 09:00 ALLE 12:00 e GIOVEDÌ DALLE 16:00 ALLE 18:00, SU APPUNTAMENTO.
Contatti: Telefono: 080 4445208 Pec: comune@pec.comune.cisternino.br.it
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE (LUGLIO E AGOSTO)

CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (DAL 01/11 AL 31/03)

CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (DAL 01/04 AL 31/10)
UTENZE DOMESTICHE: i contenitori dovranno essere esposti entro le ore 06:00 del giorno indicato al passaggio di raccolta
UTENZE NON DOMESTICHE: i contenitori dovranno essere esposti entro le ore 06:00 del giorno indicato al passaggio di raccolta. Nel periodo di LUGLIO ed AGOSTO i contenitori dovranno essere esposti entro le ore 06:00 del giorno indicato al passaggio di raccolta (PER IL RITIRO MATTUTINO) ed entro le ore 15:00 del giorno indicato al passaggio di raccolta (PER IL RITIRO POMERIDIANO).
Il servizio di RITIRO DEI RIFIUTI INGOMRANTI A DOMICILIO dovrà essere prenotato chiamando il 370/1037842.
UTENZE NON DOMESTICHE E UTENZE FLUTTUANTI: è possibile richiedere l'abilitazione al conferimento esclusivo delle frazioni di ORGANICO e NON RICICLABILE presso l'oasi ecologica informatizzata situata presso il parcheggio del Cimitero comunale, compilando il modulo apposito disponibile nella sezione dedicata alla modulistica, ovvero contattando l'Ufficio Ecologia.
3.1.E Campagne straordinarie
Sul territorio comunale sono presenti, entrambe nel parcheggio del Cimitero Comunale sito in Via Ostuni,:
- un'Oasi Ecologica Informatizzata per il conferimento straordinario della frazione organico e secco residuo, per le utenze "fluttuanti", le utenze non domestiche e per gli utenti con particolari necessità;
- un'Isola Ecologica Informatizzata per il conferimento di pannolini, pannoloni e traverse.
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Centro Comunale di Raccolta
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
SPAZZAMENTO MANUALE nel centro storico ed strade a carreggiata stretta: 6 int./settimana, dalle ore 06:00 alle ore 13:00.
SPAZZAMENTO MISTO nelle aree urbane a densità medio/alta: 1 int./settimana, dalle ore 06:00 alle ore 13:00.
SPAZZAMENTO MECCANIZZATO nelle aree urbane a densità bassa (fraz. Casalini, Caranna, Marinelli, Sisto, Figazzano): 1 int./settimana, dalle ore 06:00 alle ore 13:00.
LAVAGGIO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE IN BASOLATO DEL CENTRO STORICO: un intervento a settimana, nel periodo da giugno a settembre, n. 2 interventi nel resto dell'anno (n.1 intervento a dicembre e n.1 intervento a marzo); dalle ore 06:00 alle ore 13:00.
Il lunedì, in occasione del mercato settimanale, vengono effettuate operazioni di pulizia dell'area mercatale (centro urbano) con spazzamento manuale e spazzamento meccanizzato.
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa

ABITAZIONE CON UNICO OCCUPANTE

ABITAZIONE CON 2 OCCUPANTI

ALBERGHI CON RISTORANTE

ATTIVITA' ARTIGIANALI (PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA)

BAR, CAFFE', PASTICCERIA
Regole per il calcolo delle tariffe stabilite dal Regolamento Tari 2023 (ancora vigente):
Art 9 c. 4. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di igiene urbana, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti nonché ai costi di spazzamento e lavaggio strade ed aree pubbliche ed ai costi amministrativi comuni, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti prodotti e conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
Art. 10 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche 1.Per le utenze domestiche, la parte fissa della tariffa si calcola, prendendo a riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti (Ka(n)) ed alla superficie dei locali posseduti o detenuti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali. 2. Allo stesso modo, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata come tariffa variabile unitaria al metro quadro, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento (Kb(n)) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza, nelle more dell’implementazione di adeguati strumenti operativi di puntuale misurazione (in Kg) della quantità di rifiuti prodotti e conferiti da ogni singola utenza. 3. Rimane, tuttavia, ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell’utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori. Per i medesimi locali non è prevista la tariffazione relativa alla parte variabile.
Art. 11 Numero di occupanti 1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella dichiarazione ovvero a quello risultante dai registri anagrafici comunali. 2.. In caso di coabitazione, risultante dai registri anagrafici, di due o più nuclei familiari, il numero degli occupanti è quello complessivo e la tassa è intestata al titolare della scheda famiglia ospitante. Se la coabitazione non risulta dai registri anagrafici, l’intestatario è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti anche se non residenti (e.g. in forza di un contratto di locazione), che sommati a quelli del nucleo residente determinano complessivamente il numero degli occupanti valevole ai fini dell’ applicazione del tributo. 3. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è obbligatorio presentare la dichiarazione di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa viene, in ogni caso, aggiornata d’ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti. 4. Parimenti, non deve essere presentata dichiarazione di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l’immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell’arco dell’anno. 5. Vengono considerati in modo proporzionale all’effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa, gli utenti, iscritti come residenti presso l’anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge. 6. Il numero degli occupanti di utenze domestiche è, altresì, determinato d'ufficio anche nei seguenti casi: - per le utenze domestiche non di residenza la tariffa è commisurata a 2 utenti; - relativamente ai locali accessori dichiarati come utenze domestiche la tariffa è commisurata a 1 utente; - per le utenze domestiche non di residenza adibite ad attività ricettiva esercitata in forma non imprenditoriale la tariffa è commisurata a 3 utenti. 7. Nel caso in cui il numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico di un’utenza domestica di residenza risulti completamente azzerato a causa delle esclusioni di componenti predette, si applica la tariffa di riferimento relativa alle utenze domestiche non di residenza. 8. In caso di irreperibilità del soggetto passivo dichiarata dall’anagrafe, il competente ufficio provvede conseguentemente alla chiusura dell’utenza; la data di chiusura dell’utenza viene individuata al 31 dicembre dell’anno antecedente la data di irreperibilità. Conseguentemente e laddove ne ricorrano i presupposti, si applicano le presunzioni di cui all’art. 3, comma 4.
Art. 12 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche 1. Per le utenze non domestiche, la parte fissa della tariffa si calcola assumendo come termine di riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività (Kc(ap)), per unità di superficie assoggettabile a tariffa. 2. La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata come tariffa variabile unitaria al metro quadro, sulla base del sistema presuntivo disciplinato dal DPR 158/1999 assumendo come termine di riferimento per singola tipologia di attività, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (Kd(ap)), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa, nelle more dell’implementazione di adeguati strumenti operativi di puntuale misurazione (in Kg) della quantità di rifiuti prodotti e conferiti da ogni singola utenza3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal DPR 158/1999, i coefficienti Kc(ap) e Kd(ap) sono applicati considerando l’analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729, del Codice Civile, derivanti da precise e concordanti analogie. 4. Rimane, tuttavia, ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali e superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell’attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Bonus Sociale TARI
Le agevolazioni economico-sociali correlate all’ISEE potranno essere applicate, solo dopo che saranno rese note l’entità e la procedura di applicazione del nuovo “bonus sociale TARI”, previsto dall’art. 57-bis comma 2 del DL 124/2019 convertito in L. n. 157/2019, ed emanate le disposizioni di coordinamento delle norme regolamentari con quelle statali. Stante l’incertezza normativa, si continuano ad applicare le riduzioni previste dal vigente regolamento comunale.
Per quanto riguarda le riduzioni ulteriori previste, si prega di fare riferimento al Regolamento Comunale vigente.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
Per i residenti all'esterno, è possibile effettuare il pagamento mediante bonifico sul seguente conto corrente:
Nominativo: COMUNE DI CISTERNINO
Coordinate IBAN: IT 76 C 05262 79748 T20990001231
Codice BIC/SWIFT: BPPUIT33XXX
3.1.O Scadenze per il pagamento

Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
Unica
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
3.1.Q Segnalazioni errori importi
In caso di errori o incongruenze nella determinazione degli importi addebitati, il contribuente può contattare l'Ufficio Tributi ai seguenti recapiti:
telefono 080/4445213 mail comune@pec.comune.cisternino.br.it
In caso di versamenti eccedenti gli importi dovuti, i contribuenti potranno chiedere il rimborso delle somme versate in eccedenza tramite compilazione dell'apposito modello allegato nella presente sezione.
3.1.R Documenti di riscossione online
Il vigente regolamento non prevede la possibilità di ricezione del documento in formato elettronico, tuttavia qualora la documentazione relativa all'avviso di liquidazione non dovesse prevenire a mezzo posta all'indirizzo di residenza, è possibile mandare un'apposita richiesta all'indirizzo pec comune@pec.comune.cisternino.br.it.
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’ETC (AGER Puglia);
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell’importo dovuto.
L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 50,00;
La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
REGOLAMENTO TARI
Art. 24 Dichiarazione di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione
1. I soggetti che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare dichiarazione,redatta sull’apposito modello predisposto dall’ufficio competente, entro 90 giorni solari successivi a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile o la sua variazione e/o cessazione.
2. La dichiarazione è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della dichiarazione. Ai fini
dell’applicazione del tributo, la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dall’ufficio competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.
3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere dichiarazione entro 90 giorni a quello in cui è intervenuta la modifica.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche:
• nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
• nel caso di non residenti, dal possessore, conduttore o detentore di fatto;
qualora l’intestatario di un’utenza domestica cessi di far parte del nucleo familiare, è fatto obbligo in capo ad uno dei componenti restanti di volturare l’utenza a proprio nome;
b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica che svolge l’attività nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare all’ufficio competente, entro il 20 gennaio di ogni anno, l’elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta dichiarazione di occupazione, l’obbligo di dichiarazione si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
7. La dichiarazione (sia di attivazione, sia di variazione, sia di cessazione) deve essere presentata all’ufficio competente, tramite presentazione allo sportello fisico od anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo pec, ovvero avvalendosi delle eventuali ulteriori modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dall’ufficio competente. Sul sito web del Comune di Cisternino è messa a disposizione apposita modulistica conforme alle prescrizioni normative e rinvenienti dalla soft regulation. All’atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell’avvenuta ricezione della dichiarazione da parte del destinatario.
8. Il dichiarante è responsabile dei dati riportati e sottoscritti indicati in dichiarazione. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall’anno successivo alla presentazione dell’istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l’errore non è a lui attribuibile.
9. La dichiarazione, originaria o di variazione/cessazione, deve contenere:
PER LE UTENZE DOMESTICHE
a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento (Cognome e Nome);
b) il codice fiscale;
c) l’ubicazione dell’immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la
destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la dichiarazione riguardi la variazione della superficie imponibile;
d) la data di inizio o di variazione dell’occupazione, conduzione o della detenzione ed il numero degli occupanti, documentata adeguatamente, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
e) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
f) gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente;
g) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
i) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l’anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all’uso; ove l’occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l’utente ne abbia fatto menzione nella dichiarazione originaria, non sarà più dovuta dichiarazione di occupazione per gli anni successivi, sino all’eventuale presentazione di dichiarazione di cessazione o variazione, fermo restando il potere del competente ufficio di accertare in ogni momento e con qualsiasi mezzo il sussistere della circostanza;
h) il recapito postale fisico al quale si desiderano ricevere le comunicazioni ed i documenti di riscossione e l’indirizzo di posta elettronica dell’utente.
PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che detiene o conduce i locali;
b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;
c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
d) i dati identificativi del rappresentante legale o amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
e) codice ATECO dell'attività svolta/delle attività svolte, PEC e recapito postale fisico al quale si desiderano ricevere le comunicazioni ed i documenti di riscossione;
f) l’indicazione della categoria di appartenenza dell’immobile, al fine dell’applicazione del tributo sui rifiuti;
g) l’ubicazione, la superficie e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
h) la data di inizio o di variazione della detenzione o della conduzione, documentata adeguatamente, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
i) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
j) gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente;
k) l’indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero o smaltimento a cura del produttore;
l) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l’anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all’uso o licenza, da allegare alla dichiarazione; ove l’occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l’utente ne abbia fatto menzione nella dichiarazione originaria, non sarà più dovuta dichiarazione di occupazione per gli anni successivi, sino all’eventuale presentazione di dichiarazione di cessazione o variazione, fermo restando il potere del competente ufficio di accertare in ogni momento e con qualsiasi mezzo il sussistere della circostanza;
m) le informazioni specificamente richieste all’art. 15 in caso di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati; l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 20-bis;
n) in caso di dichiarazione di variazione, anche l’oggetto della variazione;
10. L’ufficio competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l’applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall’anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a
comunicare all’utente interessato l’avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.
11. La presentazione della dichiarazione è obbligatoria, anche nel caso che il soggetto intestatario dell’utenza ricada in ipotesi di esenzione TARI.
12. La dichiarazione di cessazione deve essere corredata della ricevuta di restituzione del kit utile alla raccolta “porta a porta”, disposta con ordinanza sindacale o disciplinata mediante apposito regolamento comunale, rilasciata dal soggetto preposto; il kit è consegnato con debito di vigilanza dal soggetto utilizzatore che ne fa utilizzo proprio e che deve in ogni momento coincidere col soggetto intestatario dell’utenza.
13. L’ufficio, fatta salva la necessità di documentazione ulteriore da richiedere al contribuente ad integrazione della dichiarazione iniziale o di variazione/cessazione, comunica entro 30 giorni il recepimento della dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o di quella di variazione, ndicando la data di decorrenza dell’obbligazione tributaria correlata all’utenza. A tale fine, si specifica che le dichiarazioni di variazione che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la dichiarazione medesima è stata presentata entro i 90 giorni dal verificarsi dell’evento che ha originato la modifica; se la dichiarazione è presentata successivamente a tale termine, si considera la decorrenza a partire da tale data di presentazione (eccezion fatta per i termini speciali relativi alla richiesta di cui all’art. 20-bis). A tale fine, si specifica, altresì, che le dichiarazioni di cessazione producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni ovvero dalla data di presentazione della medesima se successiva a tale termine, fatti i salvi i casi in cui la documentazione rilevante prova in maniera incontrovertibile l’avvenuta cessazione con data certa (e.g. vendita dell’immobile).